REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 2262

Approvazione schema "Contratto servizio sperimentale, riferito all'anno 2001, per il TPL ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl". Assegnazione e concessione delle relative risorse

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio sperimentale per            
il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e               
locale tra Regione Emilia-Romagna e FER Srl" di cui all'Allegato A,             
parte integrante della presente deliberazione, dando atto che alla              
sottoscrizione dello stesso provvedera', nel rispetto della normativa           
vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;                                 
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, e secondo                
quanto previsto dalla deliberazione 1140/01, per l'anno 2001 la somma           
di Lire 26.868.000.000 (pari a Euro 13.876.163,96) da assegnare a               
favore di FER Srl, quale quota trasferita alla Regione Emilia-Romagna           
per i Servizi di trasporto ferroviari in concessione a FER Srl;                 
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo            
43680 "Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art.             
8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n.             
30). Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio in corso per la sola           
quota di Lire 20.151.000.000 (pari a Euro 10.407.122,97) pari al 75%            
dell'importo complessivo previsto al precedente punto b), mentre la             
copertura del restante importo di Lire 6.717.000.000 (pari a Euro               
3.469.040,99) verra' assicurata a valere sull'esercizio finanziario             
2002 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000            
previa iscrizione della stessa sul corrispondente capitolo di                   
bilancio;                                                                       
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire                 
20.151.000.000 (pari a Euro 10.407.122,97) e piu' precisamente Lire             
10.075.500.000 (pari a Euro 5.203.561,49) e' gia' stata assegnata,              
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente                  
proprio atto 1140/01 (impegno n. 2161 assunto sul Capitolo 43680 del            
bilancio per l'esercizio in corso);                                             
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in           
premessa, l'ulteriore somma di Lire 10.075.500.000 (pari a Euro                 
5.203.561,49) a favore di FER Srl quale quota relativa al terzo ed              
all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001 raggiungendo cosi' il 75%            
dell'ammontare complessivo;                                                     
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 10.075.500.000 (pari a Euro           
5.203.561,49) registrata al n. 3951 di impegno sul Capitolo 43680               
"Corrispettivi per l'esercizio delle ferrovie regionali (art. 8, DLgs           
19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).                
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che                
presenta la necessaria disponibilita';                                          
g) di dare atto che, la restante quota di Lire 6.717.000.000 (pari a            
Euro 3.469.040,99) pari al 25% dell'ammontare complessivo, verra'               
assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal                   
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto                
trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di tale somma cosi' come              
previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 ed a fronte dei riscontri              
previsti dagli impegni contrattuali, previa iscrizione del suddetto             
importo sul pertinente capitolo di spesa nel rispetto delle                     
disposizioni previste dalla normativa contabile vigente;                        
h) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva             
di Lire 26.868.000.000 (pari a Euro 13.876.163,96) quale quota netta            
dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo                         
corrispondente alla quota IVA 10% che ammonta a Lire 1.679.250.000              
(pari a Euro 867.260,25) cosi' determinata: Lire 2.686.800.000 (pari            
a Euro 1.387.616,40) detratte Lire 1.007.550.000 (pari a Euro                   
520.356,15) gia' assegnate, concesse ed impegnate con proprio                   
precedente atto 1140/01;                                                        
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 1.679.250.000                
(pari a Euro 867.260,25) al n. 3952 di impegno sul Capitolo 43675               
"Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il                  
trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del             
Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria            
disponibilita';                                                                 
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa              
regionale vigente, alla liquidazione dell'adeguamento dei primi 2               
trimestri 2001 e delle quote relative alla terza trimestralita' a               
favore di FER SpA dietro presentazione di regolari fatture emesse               
dalla stessa subordinando la liquidazione di detta terza                        
trimestralita' al verificarsi delle condizioni previste all'art. 4,             
comma 1 del DPCM 16/11/2000 riguardanti l'effettivo trasferimento               
alla Regione della relativa quota;                                              
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di           
interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Societa'              
Ferrovie Emilia-Romagna Srl relativo al periodo: 1/1/2001-31/12/2001            
L'anno duemilauno il giorno . . . . . . . del mese di . . . . . . .             
in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,             
da registrarsi solo in caso d'uso                                               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in                  
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico                
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via           
Aldo Moro n. 30, codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . .,               
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il           
. . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in forza di             
delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .                  
la Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl, di seguito denominata "FER",           
in qualita' di societa' costituita dalla ex Gestioni Governative                
titolari del servizio oggetto del presente contratto, con sede in               
Bologna, Via San Donato n. 25, codice fiscale n. 02080471200,                   
rappresentata dal dott. Roberto Soffritti, nato a Ferrara il                    
10/11/1941 nella sua qualita' di Amministratore unico.                          
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato             
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed            
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni            
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                              
- che, ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, le            
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge hanno accesso              
alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate nel DPR                
277/98;                                                                         
- che il DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della                    
direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie,                 
definisce univocamente:                                                         
- i compiti del gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle                 
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono                 
uniformare (artt. 2, 3 e 4);                                                    
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);              
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per              
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);                            
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle           
direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:                                    
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese                     
ferroviarie (artt. 4 e 5);                                                      
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della                 
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);                               
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in           
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo                
dell'infrastruttura ferroviaria;                                                
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori              
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale             
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza              
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;                           
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in                  
materia di sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie, ai            
sensi del DPR 753/80, e relativi regolamenti attuattivi e                       
prescrizioni impartite dagli uffici MCTC e dagli altri organi                   
competenti;                                                                     
- che la L.R. 30/98, nel definire le modalita' di affidamento della             
gestione del trasporto pubblico locale ferroviario:                             
- stabilisce il principio della separazione contabile tra la gestione           
della rete e la gestione dei servizi (art. 22, comma 3);                        
- ammette l'affidamento diretto quale modalita' di assegnazione delle           
infrastrutture e dei servizi nel periodo transitorio (art. 44, comma            
1);                                                                             
- individua nel contratto di servizio lo strumento per la                       
regolamentazione delle modalita' di erogazione dei servizi minimi               
(art. 23, comma 3);                                                             
- che il Piano regionale integrato dei trasporti per il periodo                 
1998/2010 (PRIT 98-2010) delinea l'assetto che dovra' assumere il               
sistema del trasporto locale, ferroviario e automobilistico, della              
regione Emilia-Romagna e prevede la realizzazione di un Sistema di              
trasporto regionale integrato per i passeggeri caratterizzato da una            
rete di servizi ferroviari regionali, metropolitani e di bacino per             
assicurare collegamenti regolari e affidabili a livello regionale;              
- che ai sensi del DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, e              
dall'art. 31 della Legge 144/99:                                                
- in data 11/4/2000 e' stata costituita, dalle Gestioni commissariali           
governative operanti in Emilia-Romagna, la Societa' FER, con sede               
legale a Bologna;                                                               
- in data 21/3/2000 e' stato sottoscritto l'accordo di programma tra            
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione per                       
regolamentare il subentro della stessa allo Stato quale concedente              
delle ferrovie in gestione commissariale governativa e in concessione           
a soggetti diversi da FS SpA di sua competenza;                                 
- in data 30/12/2000 e' stato pubblicato il DPCM che provvede                   
all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative              
risorse;                                                                        
- che in data 18/4/2000 e' stato sottoscritto l'accordo di programma            
tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione e FS SpA            
per l'affidamento immediato a FS SpA delle infrastrutture delle linee           
ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale,           
ai sensi dell'art. 8, comma 6 bis del DLgs 422/97 come modificato dal           
DLgs 400/99;                                                                    
- che in data 15/3/2001 e' stato emanato l'atto di concessione della            
Regione a FER per la gestione dell'infrastruttura e del servizio di             
trasporto pubblico locale ferroviario,                                          
si stipula e conviene quanto segue.                                             
Art. 1                                                                          
(Premesse)                                                                      
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto            
di servizio, di seguito denominato per brevita' "Contratto".                    
Art. 2                                                                          
(Struttura del contratto)                                                       
1) Il contratto si articola in cinque parti:                                    
Art.  1 -  (Premesse) Art.  2 -  (Struttura del contratto)                      
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art.  3 -  (Durata) Art.  4 -  (Oggetto) Art.  5 -  (Prestazioni)               
Art.  6 -  (Comitato di verifica e di monitoraggio) Art.  7 -                   
(Flessibilita' del programma di esercizio) Art.  8 -  (Interruzione             
dei servizi)                                                                    
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art.  9 -  (Parametri economico-gestionali) Art. 10 -  (Scheda                  
servizi) Art. 11 -  (Rapporto ricavi/costi)                                     
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 12 -  (Politica del trasporto) Art. 13 -  (Politica tariffaria)            
Art. 14 -  (Politica della qualita' dei servizi) Art. 15 -  (Politica           
degli investimenti) Art. 16 -  (Manutenzione straordinaria)                     
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 17 -  (Monitoraggio economico-gestionale) Art. 18 -                        
(Monitoraggio della qualita' erogata) Art. 19 -  (Rispetto degli                
impegni) Art. 20 -  (Sistema di sanzioni) Art. 21 -  (Rilevazione               
della qualita' percepita) Art. 22 -  (Tempi di monitoraggio                     
economico-gestionale)                                                           
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 23 -  (Risoluzione del contratto) Art. 24 -  (Controversie tra             
le parti) Art. 25 -  (Registrazione)                                            
Allegati                                                                        
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art. 3                                                                          
(Durata)                                                                        
1) Il presente contratto, considerato sperimentale, in vista del                
successivo contratto biennale, ha validita' dall'1/1/2001 al                    
31/12/2001.                                                                     
2) Il contratto e' soggetto a revisione in pendenza di eventuali                
disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso. In                    
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di             
nuovi riparti di contributi nazionali.                                          
3) Nel caso in cui, durante il periodo di validita' del presente                
contratto, FER eventualmente acquisisca la gestione di servizi                  
ferroviari oggetto di contratto di servizio, i sottoscrittori del               
presente atto si impegnano reciprocamente a rivederne i contenuti.              
Art. 4                                                                          
(Oggetto)                                                                       
1) Il contratto disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e           
la Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl in merito all'esercizio del             
trasporto pubblico locale attualmente in concessione dalla Regione a            
FER.                                                                            
Art. 5                                                                          
(Prestazioni)                                                                   
1) FER esercisce il trasporto pubblico locale secondo il programma di           
esercizio annuale di cui all'Allegato n. 1, nel rispetto degli                  
standard qualitativi dei servizi definiti nell'Allegato n. 2, e di              
quelli minimi definiti dalla Carta dei Servizi.                                 
2) Il programma di esercizio di cui al comma 1), definisce in                   
particolare:                                                                    
- codice identificativo del treno;                                              
- estremi del percorso;                                                         
- numero di fermate;                                                            
- orari di servizio;                                                            
- lunghezza percorso;                                                           
- giorni di esercizio annui;                                                    
- periodicita';                                                                 
- treni*km di servizio annui;                                                   
- ore di servizio annue offerte al pubblico;                                    
- posti a sedere offerti;                                                       
- tipologia di materiale prevalentemente utilizzato.                            
Al fine di migliorare il servizio offerto, la composizione dei                  
convogli e i relativi posti a sedere offerti, possono subire                    
modifiche in relazione all'affluenza registrata.                                
Il programma di esercizio riporta inoltre una descrizione sintetica             
dei servizi che dovranno essere erogati mediante autobus, i cui                 
riferimenti gestionali dovranno essere concordati con gli Enti                  
locali.                                                                         
3) FER, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso                
delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a programmare           
e coordinare tutte le attivita' accessorie alla fornitura dei servizi           
e, in particolare, cura e garantisce:                                           
- la manutenzione ordinaria del materiale rotabile di cui                       
all'Allegato n. 3, che deve rispondere a caratteristiche di                     
sicurezza, pulizia ed efficienza operativa, relativamente alla                  
carrozzeria, alle parti meccaniche ed elettriche;                               
- le revisioni periodiche del materiale rotabile rientranti nelle               
attivita' connesse alla manutenzione ordinaria;                                 
- le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;                  
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della                    
gestione.                                                                       
FER, inoltre, si impegna:                                                       
- a svolgere gli interventi di manutenzione straordinaria programmata           
per il materiale rotabile di cui all'Allegato n. 3, utilizzando i               
fondi di cui all'art. 16;                                                       
- a gestire, in qualita' di stazione appaltante, tutte le attivita'             
riguardanti la fornitura del materiale rotabile di cui al successivo            
articolo 15 nel rispetto della normativa vigente.                               
FER, infine, si impegna a garantire:                                            
- il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza e di accesso nei           
luoghi aperti al pubblico delle stazioni, presenziate e non                     
presenziate, e dei centri di interscambio;                                      
- la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo             
agli aspetti dell'informazione e della sicurezza, garantendo quanto             
di propria competenza.                                                          
4) FER si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato                
nell'esercizio del trasporto pubblico locale il corrispondente                  
contratto collettivo nazionale di lavoro.                                       
5) A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, e del             
rispetto del Programma di esercizio di cui all'Allegato n. 1, la                
Regione riconosce alla FER i seguenti contributi annui, da intendersi           
al netto di IVA: contributo totale di Lire 26.868.000.000, pari a               
Euro 13.876.163,96.                                                             
Coerentemente con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 7                       
dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e della                   
Navigazione e Regione citato in premessa, eventuali economie                    
conseguenti a misure di razionalizzazione nel sistema di erogazione             
dei servizi saranno di norma destinate ad incrementare il livello dei           
servizi in essere, fatti salvi eventuali interventi necessari per far           
fronte a maggiori oneri per l'erogazione dei servizi derivanti da               
fattori di costo non direttamente governabili da FER.                           
6) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli                 
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di               
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo               
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%              
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%           
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo                 
finale", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi               
comminate ai sensi dell'art. 8, comma 4 e dell'art. 20. La                      
liquidazione delle singole fatture avverra' con le modalita' previste           
dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977.                                             
7) Nel corso del periodo di durata del presente contratto, FER si               
impegna, con il supporto del Comitato di cui all'art. 6, a                      
determinare separatamente i costi di esercizio del servizio, per                
quanto possibile con riferimento alle singole linee ferroviarie                 
esercite.                                                                       
8) FER per lo svolgimento di singole attivita' o specifici servizi              
complementari al trasporto, puo' avvalersi di altre aziende od                  
operatori, fermo restando in ogni caso la sua responsabilita' diretta           
nei confronti della Regione. Qualora tali esternalizzazioni abbiano             
rilevante entita', FER e' tenuta a darne tempestiva comunicazione               
alla Regione.                                                                   
9) E' consentito il subaffidamento di parte dei servizi, previa                 
autorizzazione della Regione e fermo restando in ogni caso la                   
responsabilita' diretta di FER nell'assolvimento degli impegni                  
contrattuali verso la Regione.                                                  
10) La Regione ha facolta' di disporre verifiche e controlli sui                
servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente                    
contratto, secondo i tempi e le modalita' che riterra' opportuni.               
11) Rientrano tra i costi del presente contratto gli oneri per il               
funzionamento del Comitato di verifica e monitoraggio previsto                  
dall'art. 11 dell'accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e            
della Navigazione e Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della               
delega prevista dall'art. 8, comma 3 del DLgs 422/97. I costi di                
funzionamento del Comitato sono determinati secondo i criteri                   
proposti dalla Regione responsabile del coordinamento per materia in            
seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province              
autonome, che sono riportati nell'Allegato n. 4. I costi complessivi            
di cui sopra dovranno essere ripartiti tra le Aziende ferroviarie               
concessionarie della Regione in maniera proporzionale ai contributi             
annui ad esse assegnati.                                                        
Art. 6                                                                          
(Comitato di verifica e di monitoraggio)                                        
1) Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 11 dell'accordo di              
programma citato in premessa e' costituito il "Comitato di verifica e           
di monitoraggio", di seguito denominato per brevita' "Comitato",                
composto da:                                                                    
- tre rappresentanti della Regione;                                             
- due rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;           
- due rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della             
Programmazione economica.                                                       
Il Comitato e' presieduto da uno dei membri della Regione, che                  
provvedera' alle relative convocazioni. Della segreteria fa parte               
anche un rappresentante di FER. Potra' inoltre essere nominato un               
soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore, di comune              
accordo tra le parti con funzioni consultive e con spese a carico               
della parte richiedente. Tutte le spese per il funzionamento del                
Comitato, ivi comprese quelle di segreteria ed escluse quelle per               
l'eventuale soggetto esterno, sono a carico pro-quota di FER, con un            
limite massimo pari allo 0,50% dei contributi contrattuali.                     
2) Per le funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel           
monitoraggio del contratto per quanto riguarda l'adempimento delle              
singole clausole contrattuali e' costituito un Comitato ristretto,              
composto da:                                                                    
- due rappresentanti della Regione, scelti tra i tre facenti parte              
del Comitato di cui al comma 1);                                                
- due rappresentanti di FER.                                                    
3) Vista la necessita' di mettere a punto azioni per lo sviluppo del            
servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma 2) in               
particolare si impegna ad analizzare alcuni aspetti di rilievo per la           
stipula del prossimo contratto, tra i quali, in particolare:                    
- miglioramento dell'informazione agli utenti;                                  
- introduzione del sistema di bigliettazione automatica e di                    
integrazione tariffaria;                                                        
- attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.                            
Art. 7                                                                          
(Flessibilita' del programma di esercizio)                                      
1) FER si impegna ad informare la Regione, con almeno 10 giorni di              
anticipo rispetto alla data di inizio lavori, su eventuali modifiche            
del servizio per l'effettuazione di lavori programmati per realizzare           
migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria,             
nonche' delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le                  
attivita' relative all'esercizio ferroviario oggetto del contratto,             
ivi comprese quelle commerciali.                                                
2) Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalita' di            
offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di           
contesto, le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare i                 
servizi complessivi oggetto del presente contratto, senza necessita'            
di varianti contrattuali ove tale riprogrammazione non comporti una             
variazione dei contributi a carico della Regione di cui al precedente           
articolo 5, comma 5).                                                           
Art. 8                                                                          
(Interruzione dei servizi)                                                      
1) L'esecuzione dei servizi oggetto del contratto non puo' essere               
interrotta ne' sospesa da FER per nessun motivo, salvo cause di forza           
maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle autorita' per           
motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere              
ripristinata al piu' presto. Con l'eccezione del mancato versamento             
da parte della Regione dei contributi di cui al precedente art. 5,              
FER non potra' invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo della            
Regione previsto nel presente contratto quale causa di sospensione              
dei servizi ferroviari oggetto dello stesso contratto. In caso di               
abbandono o sospensione del servizio da parte di FER per cause                  
diverse da quelle prima previste come eccezione, la Regione potra'              
sostituirsi senza formalita' di sorta a FER per l'esecuzione                    
d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa delle spese sostenute            
avvalendosi di altre aziende nel rispetto della vigente normativa.              
2) FER garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantita'            
di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalle norme               
nazionali vigenti.                                                              
3) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi                   
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,                    
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e da              
FER e non evitabili con l'applicazione della normale diligenza, come            
ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di                        
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi               
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che FER assicuri,              
con tempi e modalita' appropriate, assicuri, sussistendone le                   
oggettive condizioni, la continuita' del servizio anche in forma                
sostitutiva, naturalmente senza aumento dei predetti contributi,                
fatta salva la possibilita', da parte di FER, di dimostrare                     
l'eventuale aggravio di costi.                                                  
4) Ogni riduzione del servizio erogato conseguente a interruzioni, ad           
eccezione delle fattispecie previste dai commi 1 e 3 del presente               
articolo, comportera' una diminuzione del contributo regionale                  
rapportata all'entita' di detta riduzione, fatte salve le sanzioni di           
cui all'Allegato 2 e, potra' costituire causa di risolzione del                 
contratto.                                                                      
5) Le riduzioni, sospensioni e interruzioni del servizio di cui al              
presente articolo non sono rilevanti ai fini del rispetto degli                 
impegni in relazione agli standard qualitativi minimi di puntualita'            
e di affidabilita' del servizio di cui all'Allegato n. 2.                       
6) Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo           
sono tempestivamente comunicate da FER alla Regione a mezzo fax.                
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art. 9                                                                          
(Parametri economico-gestionali)                                                
1) Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento            
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti                   
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi                            
economico-gestionali.                                                           
2) Le parti convengono di identificare i seguenti sei parametri:                
- passeggeri trasportati paganti                                                
- costo operativo chilometrico del servizio                                     
- velocita' commerciale dei servizi                                             
- rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei                
costi di infrastruttura                                                         
- livello esternalizzazioni manutenzione                                        
- fatturato di vendita servizi manutenzione.                                    
FER si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le definizioni           
e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n. 5.                     
Art. 10                                                                         
(Scheda servizi)                                                                
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda servizi",             
di cui all'Allegato n. 6, quale valutazione sullo stato di fatto del            
livello quantitativo e qualitativo del servizio erogato nel corso di            
ciascun esercizio; le parti concordano che i dati contenuti nella               
scheda rappresentano la situazione di partenza in relazione alla                
quale verranno misurati i risultati raggiunti nell'anno 2001 e                  
concordati gli obiettivi da perseguire nel prossimo contratto.                  
Art. 11                                                                         
(Rapporto ricavi/costi)                                                         
1) Il contratto di servizio assicura la completa corrispondenza tra             
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi                  
tariffari ed e' orientato a garantire il progressivo incremento del             
rapporto tra ricavi del traffico e costi operativi fino al                      
raggiungimento del valore previsto dalla legge.                                 
2) Le parti convengono di definire al termine di ciascun esercizio il           
rapporto tra ricavi e costi operativi al netto dei costi di                     
infrastruttura.                                                                 
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 12                                                                         
(Politica del trasporto)                                                        
1) La Regione si impegna:                                                       
- a realizzare i progetti di miglioramento delle infrastrutture                 
intermodali nei modi e tempi definiti dall'Amministrazione nel Piano            
regionale dei trasporti e per quanto di competenza richiamato in                
atti, accordi e documenti citati in premessa;                                   
- a promuovere e sostenere l'integrazione modale e tariffaria.                  
Art. 13                                                                         
(Politica tariffaria)                                                           
1) FER adotta le tariffe in vigore per i servizi eserciti al momento            
della stipula del presente contratto e le modifiche successivamente             
definite con la Regione.                                                        
2) Eventuali mancati ricavi per obblighi tariffari imposti a FER                
dalla Regione saranno da quest'ultima integrati. La misura delle                
variazioni della domanda dei servizi attribuibili alle modifiche del            
sistema tariffario sara' determinata, su base annua, attraverso                 
l'analisi congiunta dell'andamento dei proventi del traffico e dei              
passeggeri trasportati. Tale integrazione non potra' comunque                   
superare l'ammontare della differenza tra i ricavi da traffico                  
passeggeri direttamente gestito, considerati ai fini dei contributi             
della Regione, di cui al precedente articolo 5 e quelli                         
effettivamente realizzati.                                                      
3) FER presenta alla Regione il programma annuale degli obiettivi di            
controllo dell'evasione tariffaria e si impegna ad attuare gli                  
interventi in esso previsti e a comunicare alla Regione                         
semestralmente i risultati raggiunti.                                           
Art. 14                                                                         
(Politica della qualita' dei servizi)                                           
1) FER si impegna a migliorare i livelli qualitativi del servizio               
offerto ricercando la massima soddisfazione possibile delle esigenze            
e dei bisogni espressi dai clienti-utenti. La valutazione del                   
rispetto degli standard minimi di qualita' definiti nell'Allegato n.            
2 sara' effettuata attraverso il monitoraggio della qualita' erogata.           
2) FER si impegna ad adottare la Carta dei Servizi di Trasporto                 
pubblico locale (Carta della Mobilita'), come previsto dalla                    
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/1998. La              
Carta definira' gli standard di servizio da garantire all'utenza.               
3) La Societa' FER si impegna a porre in essere tutte le azioni di              
propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di                  
soddisfazione degli utenti, da misurarsi attraverso la rilevazione              
della qualita' percepita dalla clientela, da effettuarsi almeno con             
cadenza annua.                                                                  
4) La Societa' FER si impegna a contribuire, in concorso con la                 
Regione e con gli altri gestori di servizi ferroviari operanti in               
Emilia-Romagna, ai costi di gestione degli strumenti di comunicazione           
con gli utenti, fino al limite massimo dello 0,25%, su base annua,              
dei contributi contrattuali.                                                    
Art. 15                                                                         
(Politica degli investimenti)                                                   
1) Per il rinnovo, l'ampliamento e l'ammodernamento del materiale               
rotabile, FER si impegna a realizzare, nel corso del periodo di                 
vigenza del presente contratto, in veste di stazione appaltante, gli            
investimenti di cui all'accordo di programma tra Ministero dei                  
Trasporti e della Navigazione e Regione citato in premessa, nel                 
rispetto del programma di cui all'Allegato n. 7, previa                         
disponibilita' dei fondi.                                                       
2) FER si obbliga ad impegnare ogni ulteriore fonte di finanziamento            
individuata oltre a quelle citate nell'accordo di programma di cui al           
comma 1).                                                                       
3) FER si impegna ad adoperarsi al fine di minimizzare i disagi ed i            
disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppure in via                 
temporanea, alle imprese utenti e alla clientela delle stesse                   
dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti,                    
garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e                     
l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi e            
delle condizioni di sicurezza della circolazione.                               
Art. 16                                                                         
(Manutenzione straordinaria)                                                    
1) FER si impegna ad utilizzare la quota parte necessaria dei fondi             
della Legge 297/78 per svolgere, nel corso del periodo di vigenza del           
presente contratto, in via prioritaria i necessari interventi di                
manutenzione straordinaria sul materiale rotabile e subordinatamente            
gli altri interventi consentiti dalla legge.                                    
2) La Regione si obbliga a mettere a disposizione di FER i fondi di             
cui al comma precedente, ammontanti complessivamente per l'anno 2001            
a 6,048 miliardi di Lire, come indicato nel DPCM del 16/11/2000.                
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 17                                                                         
(Monitoraggio ed economico-gestionali)                                          
1) FER si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri             
di monitoraggio e di natura economico-gestionale del servizio, anche            
su supporto informatico, secondo il metodo di cui all'Allegato n. 8 e           
le scadenze definite nell'art. 22. La Regione utilizzera' tali dati             
per l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo" riportato           
nello stesso Allegato n. 8, e per la compilazione dell'aggiornamento            
della "Scheda servizi" di cui all'Allegato n. 6. Qualora alcuni dati            
non fossero disponibili nella contabilita' di FER, essi verranno                
ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.                            
Art. 18                                                                         
(Monitoraggio della qualita' erogata)                                           
1) FER fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne sul              
rispetto degli standard di qualita' di cui all'Allegato n. 2.                   
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma            
1) e indica le eventuali azioni di miglioramento.                               
3) La Regione, tramite proprie strutture, puo' effettuare rilevazioni           
sullo stato del servizio per verificare il rispetto degli standard              
minimi di qualita' erogata definiti nel presente contratto.                     
4) Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le parti concordano            
che su tutti i treni regolamentati dal presente contratto e' concessa           
la circolazione, per motivi di servizio, ai rilevatori appositamente            
incaricati dalla Regione, muniti di apposita tessera di                         
riconoscimento, i cui nominativi saranno dalla stessa segnalati.                
5) FER puo' fornire agli Enti locali ed alle Agenzie della Mobilita'            
di ambito provinciale se costituite, in via di correntezza ed a                 
richiesta degli stessi, copia della documentazione gia' inviata alla            
Regione.                                                                        
Art. 19                                                                         
(Rispetto degli impegni)                                                        
1) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 14 in materia            
di qualita' del servizio, le parti si impegnano a fornirsi                      
reciprocamente ogni utile collaborazione per la verifica del rispetto           
degli altri impegni assunti con il contratto, eventualmente                     
avvalendosi a tale scopo del Comitato ristretto di cui al precedente            
articolo 6, comma 2), nonche' a scambiarsi le risultanze di tale                
verifica.                                                                       
2) Le parti si impegnano a definire, di comune intesa, attivando ogni           
opportuno confronto, le azioni correttive necessarie per il rispetto            
degli impegni reciproci assunti con il contratto.                               
Art. 20                                                                         
(Sistema delle sanzioni)                                                        
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'               
garantiti da FER, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 e dall'art.           
8 (commi 1 e 3) del presente contratto, comporta l'applicazione di              
una riduzione dei contributi, come da specifiche contenute                      
nell'Allegato n. 2. Tale riduzione, relativa alla qualita' erogata,             
non potra' comunque superare il limite massimo del 10% dei contributi           
contrattuali.                                                                   
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la                   
verifica si riferisce, potranno essere determinate:                             
- in termini proporzionali rispetto al livello percentuale di                   
rispetto degli standard di qualita' del servizio, formalizzati dalle            
parti nell'Allegato n. 2 e facenti parte integrante del contratto. Il           
livello di conseguimento dei risultati attesi e' determinato in sede            
di Comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2) ed a cura dello               
stesso riportato sulle apposite schede di valutazione;                          
- in base al numero di rilevazioni campionarie non a standard,                  
qualora risultasse impossibile determinare il livello di                        
raggiungimento degli obiettivi con le modalita' previste dal punto              
precedente.                                                                     
3) La Regione ha facolta' di convocare FER per analizzare le                    
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti           
in tema di miglioramento della qualita' dei servizi e di richiedere             
tutte le azioni correttive ritenute necessarie.                                 
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte di FER, dei dati                 
necessari al monitoraggio economico-gestionale sara' sanzionata con             
una riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di            
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 22.                    
5) Si concorda di utilizzare l'anno di vigenza del presente contratto           
per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di rilevazione             
della qualita' del servizio. Le sanzioni di cui all'Allegato n. 2               
sono indicative e potranno essere oggetto di ricalibrazione in sede             
di Comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2). Per il primo anno            
esse saranno pertanto quantificate e conteggiate senza che cio'                 
comporti riduzioni del contributo erogato dalla Regione.                        
Art. 21                                                                         
(Rilevazione della qualita' percepita)                                          
1) Le parti concordano sulla necessita' di adottare un sistema per la           
rilevazione della qualita' percepita dall'utenza, inteso a                      
verificare, ricalibrandolo, il sistema adottato per il monitoraggio             
della qualita' erogata ed a vagliare la possibilita' di applicare,              
nel prossimo contratto, sulla base del miglioramento di un indice di            
soddisfazione, meccanismi preminati dei risultati conseguiti da FER.            
2) Il sistema di determinazione della qualita' percepita dovra'                 
prevedere il calcolo dell'indice di cui al comma 1) e sara'                     
concordato in sede di Comitato ristretto di cui all'art. 6, comma 2).           
In ogni caso dovra' essere utilizzato un campione sufficientemente              
ampio da garantire risultati significativi a livello regionale.                 
Art. 22                                                                         
(Tempi di monitoraggio economico-gestionale)                                    
1) FER si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a                   
trasmettere alla Regione il conto economico consuntivo 2000 delle ex            
Gestioni governative e il resoconto consuntivo 2001 nella forma                 
prevista dal'art. 10 e secondo i criteri previsti dall'art. 17,                 
rispettando le seguenti scadenze:                                               
entro il 31 luglio 2001  consuntivo 2000                                        
entro il 31 marzo 2002  resoconto consuntivo 2001                               
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 23                                                                         
(Risoluzione del contratto)                                                     
1) Il presente contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti             
violazioni, da parte di FER, degli obblighi in esso previsti.                   
Art. 24                                                                         
(Controversie tra le parti)                                                     
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del contratto.                                                                  
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o                 
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare            
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e            
l'oggetto. Le parti si incontreranno, anche con l'assistenza del                
Comitato ristretto di cui al precedente art. 6, comma 2), per                   
esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di             
comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo               
fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un               
Collegio arbitrale composto di tre membri designati:                            
- uno dalla Regione;                                                            
- uno da FER;                                                                   
- uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti              
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
Presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1); nessuna prestazione                 
dell'una o all'altra parte dovra' essere sospensa in pendenza del               
procedimento.                                                                   
4) La Regione si obbliga, ove richiesto da FER, a rendersi                      
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra FER e le aziende,            
i consorzi o gli enti a partecipazione regionale, promuovendo forme             
di composizione delle controversie stesse analoghe a quella                     
illustrata al comma 1) ed evitando, per quanto possibile, il ricorso            
all'Autorita' giudiziaria.                                                      
Art. 25                                                                         
(Registrazione)                                                                 
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
di FER.                                                                         
Allegati                                                                        
1) Programma di esercizio                                                       
2) Qualita' dei servizi                                                         
3) Scheda materiale rotabile                                                    
4) Criteri di determinazione dei costi di funzionamento del Comitato            
5) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio            
6) Scheda servizi                                                               
7) Programma degli investimenti del materiale rotabile                          
8) Metodo di elaborazione della Scheda servizi.                                 
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 4                                                                      
Criteri di determinazione dei costi di funzionamento                            
Criteri per disciplinare l'attivita' dei Comitati di verifica e                 
monitoraggio previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi             
degli articoli 8 e 12 del DLgs 422/97 ed efficaci dalla data di                 
entrata in vigore del DPCM del 16/11/2000                                       
Visti gli articoli 8 e 12 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, cosi'              
come modificato dal DLgs 20 settembre 1999, n. 400;                             
visti gli accordi di programma stipulati ai sensi del predetto art.             
12 del DLgs 422/97 per disciplinare e concordare le modalita' del               
subentro delle Regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei           
compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 8 del           
medesimo decreto legislativo;                                                   
visto il DPCM 16 novembre 2000 con il quale si e' provveduto a dare             
attuazione con decorrenza 1 gennaio 2001 alla delega di funzioni di             
cui trattasi;                                                                   
considerato che nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti             
si e' convenuta la costituzione di appositi Comitati con funzioni di            
verifica e monitoraggio rispetto, in particolare, ai dati economici e           
al fabbisogno finanziario occorrente ad assicurare lo svolgimento dei           
servizi oggetto di delega, nonche' alla concreta ed effettiva                   
attuazione di quanto convenuto negli accordi stessi;                            
tenuto conto che gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati,              
nonche' delle segreterie tecniche di supporto, dovranno trovare                 
copertura nell'ambito dei costi preventivati nei contratti di                   
servizio da stipularsi tra le Regioni e le aziende esercenti i                  
servizi;                                                                        
ravvisata l'opportunita' di individuare criteri omogenei per la                 
determinazione degli oneri di funzionamento dei predetti Comitati,              
nonche' di disciplinare tempi e modalita' per lo svolgimento delle              
attivita' agli stessi attribuite nell'ambito dei sottoscritti accordi           
di programma,                                                                   
si sottopone il seguente articolato.                                            
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
Le Regioni adottano i seguenti criteri per la determinazione dei                
compensi da corrispondersi ai componenti dei Comitati di verifica e             
monitoraggio, e delle loro segreterie tecniche, previsti nell'ambito            
degli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dei                    
Trasporti e della Navigazione e le Regioni ai sensi degli articoli 8            
e 12 del DLgs 422/97 e successive informazioni, nonche' per                     
disciplinare le modalita' di svolgimento delle attivita' di                     
competenza degli stessi Comitati.                                               
Art. 2                                                                          
Costituzione dei Comitati                                                       
La costituzione dei Comitati e delle segreterie tecniche, avviene               
sulla base dei provvedimenti da adottarsi a cura delle singole                  
Regioni che provvederanno a chiedere ai dicasteri interessati le                
designazioni dei propri rappresentanti, secondo la composizione                 
riportata nell'allegata tabella.                                                
I componenti dei Comitati e delle segreterie tecniche, fatto salvo              
quanto stabilito dal successivo articolo, restano in carica fino alla           
scadenza del 31/12/2003.                                                        
La singola Regione nell'ambito del provvedimento di costituzione del            
Comitato provvede altresi', tenendo conto al riguardo degli eventuali           
vincoli stabiliti nell'accordo di programma, alla attribuzione delle            
funzioni di Presidente ad uno dei componenti del Comitato e del                 
compito di coordinatore ad uno dei componenti della segreteria                  
tecnica.                                                                        
Art. 3                                                                          
Compiti e funzionamento dei Comitati                                            
I Comitati sono tenuti all'assolvimento di tutte le funzioni e i                
compiti previsti nell'ambito degli accordi di programma                         
sottoscritti.In particolare compete ai Comitati:                                
a) lo svolgimento di una attivita' di monitoraggio dei dati economici           
relativi ai servizi oggetto di contratto di servizio tra le Regioni e           
gli esercenti i servizi, ai fini della valutazione delle necessita'             
finanziarie da assicurarsi a fronte del livello dei servizi in atto,            
ovvero prevedibili, al momento dell'attuazione della delega;                    
b) lo svolgimento di una funzione consultiva circa l'utilizzo dei               
beni demaniali e patrimoniali trasferiti alle Regioni;                          
c) la vigilanza sulla piena, tempestiva e corretta attuazione degli             
accordi di programma sottoscritti;                                              
d) l'individuazione di eventuali ostacoli di fatto e di diritto che             
si frapponessero all'attuazione dei predetti accordi, nonche' la                
formulazione di proposte alle Amministrazioni competenti circa                  
l'adozione di interventi idonei alla loro soluzione;                            
e) la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere              
tra le parti in merito alle interpretazioni dell'accordo.                       
I Comitati per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvalgono              
delle rispettive segreterie tecniche, nonche' per il tramite di                 
queste, delle strutture tecniche ed amministrative delle aziende.               
Al fine di assicurare un puntuale ed efficace svolgimento dei compiti           
affidati i Comitati si riuniscono ordinariamente non meno di 12 volte           
in ciascun anno solare, ed a tal fine ciascun Comitato nella prima              
riunione di ciascun anno fissa ed approva oltre ad un programma della           
propria attivita' anche un calendario di massima delle riunioni da              
svolgersi. In ogni caso ai fini di quanto previsto dal successivo               
articolo, a ciascun componente potranno essere corrisposti gettoni di           
presenza per un massimo di 20 riunioni in ciascun anno solare.                  
La sede per lo svolgimento delle riunioni e' fissata dalla singola              
Regione nell'ambito del provvedimento di costituzione.                          
Le riunioni sono convocate, d'ordine del Presidente o su richiesta di           
almeno due componenti, a cura del coordinatore della segreteria                 
tecnica, in forma scritta e con successiva conferma telefonica,                 
almeno 10 giorni prima del loro svolgimento.                                    
Di norma ciascun Comitato redige un verbale delle riunioni svolte, ed           
inoltre provvede all'elaborazione di una relazione trimestrale da               
trasmettere entro 30 giorni alla Regione, al Ministero dei Trasporti            
e della Navigazione, e al Ministero del Tesoro del Bilancio e della             
Programmazione economica.                                                       
Per le questioni per le quali sia necessario un pronunciamento da               
parte del Comitato questo decide e delibera a maggioranza dei 2/3 dei           
componenti.                                                                     
Art. 4                                                                          
Segreterie tecniche                                                             
Ciascuna segreteria tecnica, costituita ai sensi del precedente                 
articolo 2, svolge compiti di supporto per l'attivita' del relativo             
Comitato.                                                                       
L'attivita' della segreteria tecnica consiste in particolare:                   
a) nella raccolta ed elaborazione di tutti i dati e le informazioni             
occorrenti al Comitato per l'assolvimento delle proprie funzioni,               
interfacciandosi a tal fine anche con le strutture tecniche ed                  
amministrative delle aziende;                                                   
b) nella raccolta degli atti relativi alle riunioni e all'attivita'             
del Comitato.                                                                   
Su indicazioni del Comitato, la segreteria tecnica provvede altresi'            
alla predisposizione dello schema di relazione trimestrale                      
sull'attivita' di monitoraggio e verifica svolta. La responsabilita'            
del funzionamento della segreteria tecnica e' affidata al                       
coordinatore designato nel provvedimento di costituzione.                       
I componenti della segreteria tecnica partecipano senza diritto di              
voto alle riunioni del Comitato.                                                
Art. 5                                                                          
Compensi, gettoni di presenza                                                   
Ai fini dell'individuazione di criteri omogenei per la determinazione           
dei compensi e dei gettoni di presenza i Comitati vengono raggruppati           
in tre differenti fasce secondo l'allegata tabella, che tengono conto           
della complessita' dell'incarico da svolgersi in relazione in                   
particolare al livello delle risorse oggetto di trasferimento.                  
A ciascun componente dei Comitati spetta un compenso annuo pari a               
Lire 5 milioni per i Comitati compresi in fascia A, Lire 10 milioni             
per quelli in fascia B e Lire 15 milioni per quelli in fascia C.                
In aggiunta al compenso di cui al comma precedente ai componenti dei            
Comitati spetta un gettone di presenza pari per ciascuna riunione a             
Lire 400 mila per i componenti della fascia A, a Lire 600 mila per i            
Comitati della fascia B, e Lire 800 mila per i Comitati in fascia C.            
Analogo trattamento compete al componente esterno eventualmente                 
nominato a far parte del Comitato.                                              
Ai componenti delle segreterie tecniche spetta un compenso pari al              
60% di quello spettante ai componenti dei rispettivi Comitati.                  
Ai componenti delle segreterie tecniche, per la partecipazione alle             
riunioni del Comitato in aggiunta al compenso di cui al comma                   
precedente spetta un gettone di presenza pari al 30% di quello                  
spettante ai componenti del Comitato.                                           
Nell'ambito dei provvedimenti di costituzione del Comitato e delle              
segreterie tecniche le Regioni, fermi restando i limiti stabiliti per           
i gettoni di presenza, potranno prevedere una maggiorazione del                 
compenso, in misura non superiore al 20%, per il Presidente del                 
Comitato ed il coordinatore della segreteria tecnica.                           
L'assenza delle riunioni oltre alla mancata corresponsione del                  
gettone di presenza, comportera' per i componenti del Comitato una              
decurtazione del compenso pari ad 1/2 per ciascuna assenza, fino a              
concorrenza del compenso stesso.                                                
Ai componenti dei Comitati e delle segreterie tecniche e'                       
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista            
dalla normativa della Regione competente per il proprio personale.              
Art. 6                                                                          
Decadenza dei componenti dei Comitati                                           
Al fine di assicurare il costante funzionamento del Comitato, i                 
componenti che risultano assenti per 3 riunioni consecutive, decadono           
dall'incarico. La decadenza e' accertata dallo stesso Comitato che              
provvede ad informare l'Amministrazione di appartenenza ai fini di              
ottenerne la sostituzione entro i successivi 30 giorni.                         
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 5                                                                      
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio               
Passeggeri*km trasportati paganti                                               
Vengono rilevati due volte all'anno, per un totale di due settimane             
di rilevazioni, a cura del gestore. La rilevazione consiste nel                 
conteggio dei passeggeri che salgono/scendono ad ogni stazione e deve           
essere effettuata in relazione a tutti i treni. E' integrata, nelle             
stazioni principali, da una rilevazione a terra tesa a verificare               
l'attendibilita' globale delle rilevazioni stesse.                              
Costo operativo chilometrico del servizio                                       
Il costo del servizio viene calcolato a preventivo e a consuntivo,              
rapportando il costo totale del servizio erogato, al netto dei costi            
di infrastruttura e dei risultati delle gestioni                                
extracaratteristiche, ai treni*km di servizio effettivo, secondo il             
metodo riportato nell'Allegato n. 8.                                            
Velocita' commerciale dei servizi                                               
La velocita' commerciale dei servizi viene calcolata con riferimento            
ai dati di programmazione di cui all'Allegato n. 1, rapportando i               
treni*km erogati alle ore di servizio annue offerte al pubblico.                
Rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi           
di infrastruttura                                                               
Il dato viene calcolato sulla base del rapporto tra ricavi da                   
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura e              
dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, secondo il metodo            
descritto nell'Allegato n. 8.                                                   
Livello esternalizzazioni manutenzione e fatturato di vendita servizi           
manutentivi                                                                     
Il dato viene calcolato sulla base dei risultati della riclassifica             
del conto economico, effettuata secondo il metodo descritto                     
nell'Allegato n. 8.                                                             
ALLEGATO 6 - Scheda Servizi (omissis)                                           
ALLEGATO 7 - Metodo di elaborazione della Scheda servizi (omissis)              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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