REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 24 DELLE NORME INTEGRATIVE DEL 16 MARZO 1956

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
(Ricorso n. 64 depositato l'8 ottobre 2002)                                     
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e              
difeso dalla Avvocatura generale (deliberazione 20/9/2002), nei                 
confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente           
della Giunta per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale              
della Legge regionale Emilia-Romagna 1 agosto 2002, n. 20 recante               
"Norme contro la vivisezione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale              
regionale 1 agosto 2002, n. 112                                                 
1. Con la Legge 1 agosto 2002, n. 20 la Regione Emilia-Romagna ha               
disciplinato la protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca           
scientifica e sperimentazione.                                                  
A tale scopo viene vietata, sul territorio regionale, ogni attivita'            
di allevamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di cani e            
gatti, prevedendo peraltro sanzioni in caso di violazione dei                   
precetti enunciati.                                                             
Viene altresi' fatto divieto di vivisezionare qualsiasi animale a               
fini didattici se non nei casi previsti da appositi preventivi                  
accordi con Istituti scientifici ed Universita'.                                
2. Le norme regionali incidono sulla materia della ricerca                      
scientifica e su quella della tutela della salute, che l'articolo               
117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce alla potesta'                 
legislativa regionale in forma concorrente. La legge regionale eccede           
nel suo complesso i limiti posti a detta competenza legislativa                 
regionale.                                                                      
In particolare, la disposizione di cui all'art. 2, vietando                     
indiscriminatamente, sul territorio regionale, le attivita' indicate            
dalla stessa legge regionale, si pone in contrasto con le                       
prescrizioni di cui al DLvo 116/92, che, recependo la direttiva n.              
86/609/CEE, individua fondamento e limiti della sperimentazione                 
ammessa sugli animali a fini scientifici.                                       
3. L'applicazione delle disposizioni regionali in parola, inoltre,              
potrebbe comportare ostacoli all'esercizio dell'attivita' di                    
sperimentazione ammesse in ambito europeo, determinando quindi una              
violazione della normativa comunitaria in materia.                              
4. La previsione di sanzioni amministrative, per la violazione delle            
disposizioni contenute nella legge regionale, concreta una violazione           
della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile             
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della                        
Costituzione.                                                                   
Costante giurisprudenza costituzionale ha affermato il principio                
secondo cui la potesta' di sanzionare eventuali illeciti                        
amministrativi segue i medesimi criteri di distribuzione delle                  
competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono (sentenze                 
123/92, 365/91).                                                                
Su tali presupposti, si                                                         
CHIEDE                                                                          
che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle                       
disposizioni legislative sottoposte a giudizio.                                 
Roma, 24 settembre 2002                                                         
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Maurizio Fiorilli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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