COMUNICATO
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 24 DELLE NORME INTEGRATIVE DEL 16 MARZO 1956
CORTE COSTITUZIONALE
(Ricorso n. 64 depositato l'8 ottobre 2002)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale (deliberazione 20/9/2002), nei
confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente
della Giunta per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della Legge regionale Emilia-Romagna 1 agosto 2002, n. 20 recante
"Norme contro la vivisezione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale 1 agosto 2002, n. 112
1. Con la Legge 1 agosto 2002, n. 20 la Regione Emilia-Romagna ha
disciplinato la protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca
scientifica e sperimentazione.
A tale scopo viene vietata, sul territorio regionale, ogni attivita'
di allevamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di cani e
gatti, prevedendo peraltro sanzioni in caso di violazione dei
precetti enunciati.
Viene altresi' fatto divieto di vivisezionare qualsiasi animale a
fini didattici se non nei casi previsti da appositi preventivi
accordi con Istituti scientifici ed Universita'.
2. Le norme regionali incidono sulla materia della ricerca
scientifica e su quella della tutela della salute, che l'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce alla potesta'
legislativa regionale in forma concorrente. La legge regionale eccede
nel suo complesso i limiti posti a detta competenza legislativa
regionale.
In particolare, la disposizione di cui all'art. 2, vietando
indiscriminatamente, sul territorio regionale, le attivita' indicate
dalla stessa legge regionale, si pone in contrasto con le
prescrizioni di cui al DLvo 116/92, che, recependo la direttiva n.
86/609/CEE, individua fondamento e limiti della sperimentazione
ammessa sugli animali a fini scientifici.
3. L'applicazione delle disposizioni regionali in parola, inoltre,
potrebbe comportare ostacoli all'esercizio dell'attivita' di
sperimentazione ammesse in ambito europeo, determinando quindi una
violazione della normativa comunitaria in materia.
4. La previsione di sanzioni amministrative, per la violazione delle
disposizioni contenute nella legge regionale, concreta una violazione
della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della
Costituzione.
Costante giurisprudenza costituzionale ha affermato il principio
secondo cui la potesta' di sanzionare eventuali illeciti
amministrativi segue i medesimi criteri di distribuzione delle
competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono (sentenze
123/92, 365/91).
Su tali presupposti, si
CHIEDE
che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle
disposizioni legislative sottoposte a giudizio.
Roma, 24 settembre 2002
AVVOCATO DELLO STATO
Maurizio Fiorilli