REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2002, n. 1553

Approvazione modalita' di accesso di soggetti pubblici e privati ai finanziamenti finalizzati all'attivazione di iniziative promozionali a norma degli artt. 2 e 41, L.R. 2/85 in attuazione delibera Consiglio regionale 394/02, punto a1, lett. b

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle                
funzioni di assistenza sociale" e le successive modifiche e                     
integrazioni;                                                                   
- in particolare l'art. 41 della predetta legge, che indica le                  
destinazioni della quota per spese di gestione del Fondo                        
socio-assistenziale regionale istituito ai sensi dell'art. 40, e                
regola la predisposizione e l'approvazione del programma annuale                
degli interventi nonche' dei criteri di ripartizione delle risorse;             
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";                         
- la L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio                   
pluriennale 2002-2004";                                                         
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della                  
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. 6/7/1977, n. 31 e              
27/3/1972, n. 4";                                                               
- la L.R. 1 agosto 2002, n. 19 "Assestamento del Bilancio di                    
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - primo provvedimento generale di                  
variazione";                                                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 394 del 30/7/2002,                
regolarmente esecutiva, avente per oggetto "Programma degli                     
interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo              
regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le politiche            
sociali per l'anno 2002 - L.R. 2/85 e Legge 328/00" (proposta con               
propria deliberazione n. 1256 del 15/7/2002);                                   
dato atto che:                                                                  
1) al punto 1) del dispositivo della citata deliberazione viene                 
stabilito di approvare, a norma dell'art. 41 della L.R. 12 gennaio              
1985, n. 2, il "Programma degli interventi ed individuazione dei                
criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e del           
Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002";                      
2) al punto 4), sub a), del dispositivo della citata deliberazione              
viene stabilito di destinare risorse per complessive Euro                       
1.831.017,24, allocate quanto a Euro 331.017,24 al Cap. 57100                   
afferente l'UPB 1.5.2.2.20100 e quanto a Euro 1.500.000,00 al Cap.              
57103 afferente l'UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per              
l'esercizio 2002, al finanziamento delle iniziative per il sostegno             
del processo di riforma e delle iniziative innovative di rilievo                
regionale di cui al punto A.1 del programma allegato e parte                    
integrante della stessa deliberazione e di dare atto che la Giunta              
regionale approvera' con appositi atti l'individuazione delle                   
iniziative, secondo le modalita' operative allo stesso punto indicate           
- lettere a) e b) nonche' le modalita' di erogazione della spesa, con           
le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e l'assunzione           
dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste                
dalla L.R. 40/01;                                                               
dato atto inoltre che le modalita' operative previste al punto A.1              
del citato programma per la scelta dei progetti da finanziare, sono             
le seguenti:                                                                    
a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della               
Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a                  
soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente;               
b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto             
per la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e                
privati per la realizzazione degli obiettivi indicati ai punti 3),              
5), 6), 9), 11) del medesimo punto A.1 del citato programma;                    
considerato opportuno procedere all'individuazione delle modalita' di           
accesso ai finanziamenti da erogare sulla base della seconda                    
modalita' operativa sopra richiamata, nonche' definire in Euro                  
500.000,00 l'ammontare della quota ad essa destinata;                           
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di            
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001 recante "Disposizioni per la revisione           
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a            
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                               
- n. 2832 del 17 dicembre 2001 recante "Riorganizzazione delle                  
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001 recante "Approvazione degli atti di              
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 nonche'               
della propria deliberazione 2774/01 sopracitata:                                
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dr. Franco Rossi in merito alla legittimita' della            
presente deliberazione;                                                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari dr.              
Graziano Giorgi in merito alla regolarita' tecnica della presente               
delibera;                                                                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Bilancio - Risorse finanziare dott.ssa Amina Curti in merito alla               
regolarita' contabile del presente provvedimento, ai sensi anche                
della determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e               
strumentali 1176/02;                                                            
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, in attuazione della lett. b) del punto A.1 del                 
programma di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 394              
del 30 luglio 2002, l'Allegato A che forma parte integrante del                 
presente atto, concernente le modalita' di accesso ai finanziamenti             
da parte di soggetti pubblici e privati per progetti finalizzati al             
sostegno del processo di riforma e alla realizzazione di iniziative             
innovative di rilievo regionale nel settore socio-assistenziale a               
norma degli artt. 2 e 41 della L.R. 2/85;                                       
b) di destinare alla suddetta iniziativa, finalizzata agli obiettivi            
di cui al punto 2. dell'Allegato A, risorse per complessivi Euro                
500.000,00;                                                                     
c) di dare atto che con successiva propria deliberazione si                     
provvedera', previa istruttoria condotta dagli uffici del competente            
Assessorato regionale, all'individuazione dei progetti ammessi a                
finanziamento, alla quantificazione, all'assegnazione ed alla                   
concessione dei finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50%            
della spesa ammissibile con variazioni connesse ad arrotondamenti,              
nonche' al contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le                    
condizioni previste dalla L.R. 40/01, con imputazione al Cap. 57103             
"Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata al             
finanziamento di iniziative promozionali e attivita' di rilievo                 
regionale, nonche' delle attivita' connesse alla predisposizione e              
aggiornamento del Piano socio-assistenziale regionale e dei Piani               
territoriali (art. 41, comma 1, lett. a), L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;           
Legge 8 novembre 2000, n. 328). Mezzi statali" afferente all'UPB                
1.5.2.2.20101, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 che              
presenta la necessaria disponibilita';                                          
d) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti concessi a              
favore dei beneficiari individuati cosi' come previsto al precedente            
punto c), provvedera' con propri atti formali in applicazione                   
dell'art. 51 della L.R. 40/01, nonche' della propria deliberazione              
2775/01, il Dirigente competente per materia con le modalita'                   
indicate al punto 7. dell'Allegato A;                                           
e) di dare atto che le risorse eventualmente non assegnate per le               
iniziative di cui all'Allegato A nel corso del corrente esercizio               
finanziario, rimarranno disponibili nell'ambito del Cap. 57103 del              
bilancio regionale per lo stesso esercizio e saranno destinate al               
finanziamento della modalita' operativa individuata alla lettera a)             
del punto A.1 del Programma approvato con la citata deliberazione del           
Consiglio regionale n. 394 del 30 luglio 2002, che prevede iniziative           
progettuali a gestione diretta della Regione o mediante finanziamento           
di iniziative commissionate a soggetti diversi, nel rispetto della              
normativa regionale vigente;                                                    
f) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai finanziamenti per le iniziative promozionali            
di cui agli artt. 2 e 41 della L.R. 2/85                                        
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento                       
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i                 
seguenti:                                                                       
a) i Comuni singoli o associati;                                                
b) le Aziende Unita' sanitarie locali;                                          
c) le Comunita' Montane;                                                        
d) le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;                        
e) i soggetti iscritti nei Registri delle organizzazioni di                     
volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 e successive              
modificazioni, ambito socio-assistenziale;                                      
f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali             
di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modificazioni;              
g) le associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale,           
iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995,            
n. 10 e successive modificazioni.                                               
2. Oggetto dei finanziamenti                                                    
Costituiscono oggetto di finanziamento i progetti, presentati dai               
soggetti di cui al punto precedente, finalizzati al raggiungimento              
degli obiettivi di seguito elencati, come previsto al punto A.1 del             
programma approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 394            
del 30 luglio 2002:                                                             
a) attivazione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e              
ricerca, di formazione sui temi rilevanti di carattere                          
socio-assistenziale;                                                            
b) attivazione o sviluppo di iniziative di supporto finalizzate a               
favorire il mantenimento a domicilio e la vita indipendente di                  
anziani e disabili;                                                             
c) realizzazione di programmi sperimentali mirati a sviluppare la               
promozione del benessere complessivo degli ospiti e un ruolo di                 
sostegno della domiciliarita' da parte delle strutture residenziali             
per anziani e disabili;                                                         
d) realizzazione e qualificazione di iniziative e servizi per                   
l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficolta' ed in                    
particolare volti a: - completamento e qualificazione della rete                
delle case rifugio e dei centri di accoglienza/consulenza/ospitalita'           
a sostegno delle vittime della violenza; - realizzazione di percorsi            
di formazione rivolti a bambini, ragazzi, educatrici, insegnanti e              
genitori sul tema della violenza alle donne e piu' in generale della            
differenza di genere, nonche' a gruppi di operatori che per la loro             
professione sono coinvolti nel rapporto diretto con le donne che                
subiscono violenza (Forze dell'ordine, operatori sociali e sanitari);           
e) riorganizzazione territoriale delle IPAB attraverso                          
raggruppamenti, fusioni e sperimentazione di forme gestionali                   
innovative.                                                                     
3. Criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a                     
finanziamento                                                                   
L'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento avverra'             
sulla base della valutazione dei progetti presentati in rapporto ai             
seguenti criteri:                                                               
a) dimensione finanziaria, di norma, non inferiore a Euro 5.000,00 e            
non superiore a Euro 50.000,00;                                                 
b) pertinenza al raggiungimento degli obiettivi indicati al                     
precedente punto 2.;                                                            
c) presenza di caratteristiche di sostanziale innovazione e                     
sperimentalita';                                                                
d) presenza di un quadro di utilizzo delle risorse tale da garantire            
il raggiungimento degli obiettivi in coerenza con un corretto                   
rapporto costi/benefici;                                                        
e) collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e             
privati, finalizzata all'individuazione di un unico progetto per                
un'area territoriale di riferimento.                                            
4. Entita' del finanziamento                                                    
L'entita' del finanziamento e' determinata, in misura percentuale,              
fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile, con              
variazioni connesse ad arrotondamenti.                                          
Non saranno considerate ammissibili le spese relative a costruzione o           
riattamento di immobili, quelle imputabili ad altre leggi regionali             
nonche' quelle poste a carico del fondo sanitario ai sensi delle                
direttive regionali.                                                            
5. Procedure                                                                    
Le domande di ammissione al finanziamento, corredate dei relativi               
progetti d'intervento con l'indicazione analitica delle voci di spesa           
previste, dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato           
Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione                 
internazionale - Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna entro il                 
25/10/2002.                                                                     
Le domande inoltrate per posta saranno considerate valide qualora la            
data del timbro postale non sia successiva alla predetta data.                  
6. Concessione del finanziamento                                                
La concessione dei finanziamenti sara' determinata in base ad una               
graduatoria e terra' altresi' conto dell'ammontare massimo                      
complessivo di risorse destinate al presente bando pari a Euro                  
500.000,00.                                                                     
7. Erogazione dei finanziamenti                                                 
La liquidazione dei finanziamenti concessi verra' effettuata dietro             
presentazione, da parte dei soggetti assegnatari, entro il termine di           
12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di              
una relazione, a firma del legale rappresentante, da cui risultino le           
modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e           
qualitativi raggiunti, unitamente ad una elencazione analitica delle            
spese sostenute che non potranno essere riferite a data antecedente a           
quella di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
In caso di inosservanza del termine di presentazione della                      
sopracitata documentazione i finanziamenti concessi saranno revocati.           
Qualora dalla documentazione risultasse una spesa ammissibile                   
inferiore a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale           
di assegnazione del finanziamento, lo stesso sara' oggetto, in sede             
di liquidazione, di una corrispondente riduzione proporzionale al               
fine di ricondurlo alla misura della percentuale di finanziamento               
stabilita dalla deliberazione sopracitata.                                      
L'Amministrazione regionale potra' richiedere la documentazione delle           
spese sostenute per un periodo non superiore ai tre anni                        
dall'erogazione dei contributi.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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