COMUNICATO
ORDINANZA 11 luglio 2002, n. 420
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2002, n.
4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di
accompagnamento)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Cesare Ruperto, Presidente; Riccardo Chieppa,
Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda
Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini,
Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo,
Romano Vaccarella, giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3
della Legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2002, n. 4 (Norme
per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento),
promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal TAR per
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri
contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 101 del Registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e della
Regione Emilia-Romagna.
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore
Fernanda Contri.Uditi l'avvocato Francesco Fabbri per Aldrovandi
Andrea ed altri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione
Emilia-Romagna.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione seconda, con ordinanza che
dagli atti risulta deliberata nella Camera di Consiglio del 29 marzo
2001, ma depositata il 19 dicembre 2001, ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma
della Costituzione - nella formulazione antecedente la sostituzione
di detto articolo, operata con l'art. 3 della Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, dell'art. 2, comma 3 della Legge della Regione
Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attivita' turistiche di accompagnamento), limitatamente all'inciso
"ambienti montani";
che il giudice a quo - investito dell'esame di un ricorso per
l'annullamento della delibera della Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna avente ad oggetto l'organizzazione di una
sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica nella regione, nonche' del relativo bando
di concorso - dubita della legittimita' costituzionale della norma
censurata che consente alla nuova figura professionale della guida
ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in
visita anche ad "ambienti montani", sebbene con l'esclusione di
percorsi di particolare difficolta', in quanto detta norma si
porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti nella Legge
statale 2 gennaio 1989, n. 6, che, all'art. 2, riserva alle sole
guide l'attivita' di accompagnamento di persone in escursioni di
montagna;
che il giudice rimettente sottolinea che la Legge statale n. 6 del
1989, nello stabilire i principi fondamentali per la legislazione
regionale in materia di ordinamento della professione di guida
alpina, prescrive, all'art. 2, comma 1, che essa "svolge
professionalmente (..) le seguenti attivita': a) accompagnamento di
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
in montagna (..)" e, all'art. 2, comma 2, che "lo svolgimento a
titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi
terreno e senza limiti di difficolta' (..) e' riservata alle guide
alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'Albo
professionale delle guide alpine (..) salvo quanto disposto dagli
artt. 3 e 21";
che la normativa statale-quadro sancirebbe, dunque, una riserva in
favore della figura professionale predetta per le attivita' di
accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati;
che nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituita la parte
ricorrente, per chiedere la declaratoria di illegittimita'
costituzionale della norma denunciata;
che la difesa della parte privata insiste per l'accoglimento della
questione rilevando, fra l'altro, che la guida
ambientale-escursionistica, alla quale la norma censurata riconosce
la possibilita' di accompagnamento "in ambienti montani" di persone
singole o gruppi, esula dal novero dei professionisti abilitati a
tale tipo di accompagnamento;
che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide ambientali
escursionistiche di praticare attivita' che integrano l'esercizio
della professione di guida alpina, attivita' per le quali e'
prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l'applicazione
dell'art. 18 della Legge n. 6 del 1989 che richiama l'art. 348 del
Codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di
guida alpina;
che si e' costituita altresi' la Regione Emilia-Romagna, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, nella memoria presentata in prossimita' dell'udienza, la Regione
Emilia-Romagna ha rilevato, anzitutto, che la intervenuta revisione
dell'art. 117 della Costituzione ad opera della Legge costituzionale
n. 3 del 2001 rende inevitabile la restituzione degli atti al giudice
a quo, affinche' valuti nuovamente la non manifesta infondatezza e la
rilevanza della questione;
che la Regione sostiene inoltre che l'individuazione e la fissazione
dei criteri e requisiti riguardanti le figure professionali che
intendono operare nel settore del turismo rientrino nell'ambito della
disciplina attinente alle attivita' turistiche, che sarebbe oggi di
"sicura e compiuta spettanza regionale", alla luce della nuova
formulazione dell'art. 117 della Costituzione;
che il termine di paragone sarebbe, quindi, radicalmente mutato e non
piu' rappresentato dal "principio di ripartizione tra legislazione
statale-quadro e legislazione regionale" posto dall'art. 117, primo
comma della Costituzione nella formulazione antecedente la revisione
operata con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, con la conseguenza
che la questione dovrebbe essere ritenuta, allo stato, inammissibile;
che, in ogni caso, la questione sarebbe, a giudizio della Regione,
palesemente infondata, in quanto la legge regionale censurata
garantirebbe il rispetto dei distinti ambiti di competenza in cui e'
previsto debbano operare le guide alpine, essendo precluso alla guida
ambientale-escursionistica l'accompagnamento di persone singole o
gruppi di riferimento a "percorsi di particolare difficolta', posti
su terreni innevati e rocciosi di elevata acclivita'" ed in ogni caso
a percorsi "che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche
alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi";
che la suddetta preclusione garantirebbe il rispetto della riserva
posta dalla Legge statale n. 6 del 1989 a favore delle guide alpine,
legata all'esigenza di "prevedere adeguate garanzie di preparazione
tecnica e professionale a tutela dell'incolumita' degli
alpinisti";che, viceversa, la figura della guida
ambientale-escursionistica, orientata all'approfondimento
dell'aspetto naturalistico e didattico di supporto alla scuola,
rientrerebbe tra le figure professionali del turismo, senza che si
abbia alcuna sovrapposizione con l'ambito riservato a chi e'
professionalmente preposto a tutelare la predetta esigenza di
sicurezza degli alpinisti;
che la questione proposta sarebbe oltretutto infondata sotto un altro
profilo, in quanto in caso di accoglimento si consentirebbe ad un
limitato gruppo di soggetti abilitati di conservare una posizione di
monopolio per le visite in "ambiente montano", senza che cio' trovi
giustificazione alcuna in relazione alle ben diverse esigenze
rappresentate dalla legge regionale, e, peraltro, con riferimento ad
un territorio regionale caratterizzato da limitate peculiarita'
montane in senso stretto, essendo il paesaggio appenninico connotato
da prevalenti caratteri di dolcezza e da sicura percorribilita' degli
itinerari.
Considerato che la questione di legittimita' costituzionale relativa
all'art. 2, comma 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita'
turistiche di accompagnamento), e' stata sollevata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,
Sezione seconda, in riferimento all'art. 117, primo comma della
Costituzione, nella formulazione antecedente la sostituzione di detto
articolo, operata con l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
che l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una
data anteriore (29 marzo 2001) all'entrata in vigore della Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e' stata depositata il 19
dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta legge
costituzionale;
che, nonostante la suddetta legge costituzionale sia entrata in
vigore anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non
risulta presa in considerazione dal giudice rimettente;
che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo nell'ordinanza di
rimessione la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3 della Legge della
Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attivita' turistiche di accompagnamento), sollevata, in
riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione - nella
formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata
con l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dal
Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,
Sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 luglio 2002.
PRESIDENTE REDATTORE
Cesare Ruperto Fernanda Contri
CANCELLIERE
Giuseppe di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Giuseppe di Paola