REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CORTE COSTITUZIONALE

COMUNICATO

ORDINANZA 11 luglio 2002, n. 420

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2,              
comma 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2002, n.            
4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di                        
accompagnamento)                                                                
REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: Cesare Ruperto, Presidente; Riccardo Chieppa,             
Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda                  
Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini,           
Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo,           
Romano Vaccarella, giudici                                                      
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3                
della Legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2002, n. 4 (Norme           
per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento),               
promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal TAR per                   
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri             
contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 101 del Registro               
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica           
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2002.                                    
Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore               
Fernanda Contri.Uditi l'avvocato Francesco Fabbri per Aldrovandi                
Andrea ed altri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione                
Emilia-Romagna.                                                                 
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per                          
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione seconda, con ordinanza che           
dagli atti risulta deliberata nella Camera di Consiglio del 29 marzo            
2001, ma depositata il 19 dicembre 2001, ha sollevato questione di              
legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma           
della Costituzione - nella formulazione antecedente la sostituzione             
di detto articolo, operata con l'art. 3 della Legge costituzionale 18           
ottobre 2001, n. 3, dell'art. 2, comma 3 della Legge della Regione              
Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle             
attivita' turistiche di accompagnamento), limitatamente all'inciso              
"ambienti montani";                                                             
che il giudice a quo - investito dell'esame di un ricorso per                   
l'annullamento della delibera della Giunta regionale                            
dell'Emilia-Romagna avente ad oggetto l'organizzazione di una                   
sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida               
ambientale-escursionistica nella regione, nonche' del relativo bando            
di concorso - dubita della legittimita' costituzionale della norma              
censurata che consente alla nuova figura professionale della guida              
ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in              
visita anche ad "ambienti montani", sebbene con l'esclusione di                 
percorsi di particolare difficolta', in quanto detta norma si                   
porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti nella Legge             
statale 2 gennaio 1989, n. 6, che, all'art. 2, riserva alle sole                
guide l'attivita' di accompagnamento di persone in escursioni di                
montagna;                                                                       
che il giudice rimettente sottolinea che la Legge statale n. 6 del              
1989, nello stabilire i principi fondamentali per la legislazione               
regionale in materia di ordinamento della professione di guida                  
alpina, prescrive, all'art. 2, comma 1, che essa "svolge                        
professionalmente (..) le seguenti attivita': a) accompagnamento di             
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni             
in montagna (..)" e, all'art. 2, comma 2, che "lo svolgimento a                 
titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi            
terreno e senza limiti di difficolta' (..) e' riservata alle guide              
alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'Albo               
professionale delle guide alpine (..) salvo quanto disposto dagli               
artt. 3 e 21";                                                                  
che la normativa statale-quadro sancirebbe, dunque, una riserva in              
favore della figura professionale predetta per le attivita' di                  
accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati;                         
che nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituita la parte               
ricorrente, per chiedere la declaratoria di illegittimita'                      
costituzionale della norma denunciata;                                          
che la difesa della parte privata insiste per l'accoglimento della              
questione rilevando, fra l'altro, che la guida                                  
ambientale-escursionistica, alla quale la norma censurata riconosce             
la possibilita' di accompagnamento "in ambienti montani" di persone             
singole o gruppi, esula dal novero dei professionisti abilitati a               
tale tipo di accompagnamento;                                                   
che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide ambientali             
escursionistiche di praticare attivita' che integrano l'esercizio               
della professione di guida alpina, attivita' per le quali e'                    
prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l'applicazione                    
dell'art. 18 della Legge n. 6 del 1989 che richiama l'art. 348 del              
Codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di                
guida alpina;                                                                   
che si e' costituita altresi' la Regione Emilia-Romagna, chiedendo              
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;                      
che, nella memoria presentata in prossimita' dell'udienza, la Regione           
Emilia-Romagna ha rilevato, anzitutto, che la intervenuta revisione             
dell'art. 117 della Costituzione ad opera della Legge costituzionale            
n. 3 del 2001 rende inevitabile la restituzione degli atti al giudice           
a quo, affinche' valuti nuovamente la non manifesta infondatezza e la           
rilevanza della questione;                                                      
che la Regione sostiene inoltre che l'individuazione e la fissazione            
dei criteri e requisiti riguardanti le figure professionali che                 
intendono operare nel settore del turismo rientrino nell'ambito della           
disciplina attinente alle attivita' turistiche, che sarebbe oggi di             
"sicura e compiuta spettanza regionale", alla luce della nuova                  
formulazione dell'art. 117 della Costituzione;                                  
che il termine di paragone sarebbe, quindi, radicalmente mutato e non           
piu' rappresentato dal "principio di ripartizione tra legislazione              
statale-quadro e legislazione regionale" posto dall'art. 117, primo             
comma della Costituzione nella formulazione antecedente la revisione            
operata con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, con la conseguenza           
che la questione dovrebbe essere ritenuta, allo stato, inammissibile;           
che, in ogni caso, la questione sarebbe, a giudizio della Regione,              
palesemente infondata, in quanto la legge regionale censurata                   
garantirebbe il rispetto dei distinti ambiti di competenza in cui e'            
previsto debbano operare le guide alpine, essendo precluso alla guida           
ambientale-escursionistica l'accompagnamento di persone singole o               
gruppi di riferimento a "percorsi di particolare difficolta', posti             
su terreni innevati e rocciosi di elevata acclivita'" ed in ogni caso           
a percorsi "che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche                     
alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi";                     
che la suddetta preclusione garantirebbe il rispetto della riserva              
posta dalla Legge statale n. 6 del 1989 a favore delle guide alpine,            
legata all'esigenza di "prevedere adeguate garanzie di preparazione             
tecnica e professionale a tutela dell'incolumita' degli                         
alpinisti";che, viceversa, la figura della guida                                
ambientale-escursionistica, orientata all'approfondimento                       
dell'aspetto naturalistico e didattico di supporto alla scuola,                 
rientrerebbe tra le figure professionali del turismo, senza che si              
abbia alcuna sovrapposizione con l'ambito riservato a chi e'                    
professionalmente preposto a tutelare la predetta esigenza di                   
sicurezza degli alpinisti;                                                      
che la questione proposta sarebbe oltretutto infondata sotto un altro           
profilo, in quanto in caso di accoglimento si consentirebbe ad un               
limitato gruppo di soggetti abilitati di conservare una posizione di            
monopolio per le visite in "ambiente montano", senza che cio' trovi             
giustificazione alcuna in relazione alle ben diverse esigenze                   
rappresentate dalla legge regionale, e, peraltro, con riferimento ad            
un territorio regionale caratterizzato da limitate peculiarita'                 
montane in senso stretto, essendo il paesaggio appenninico connotato            
da prevalenti caratteri di dolcezza e da sicura percorribilita' degli           
itinerari.                                                                      
Considerato che la questione di legittimita' costituzionale relativa            
all'art. 2, comma 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna 1                  
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita'                    
turistiche di accompagnamento), e' stata sollevata dal Tribunale                
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,                 
Sezione seconda, in riferimento all'art. 117, primo comma della                 
Costituzione, nella formulazione antecedente la sostituzione di detto           
articolo, operata con l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre            
2001, n. 3;                                                                     
che l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una              
data anteriore (29 marzo 2001) all'entrata in vigore della Legge                
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e' stata depositata il 19                 
dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta legge             
costituzionale;                                                                 
che, nonostante la suddetta legge costituzionale sia entrata in                 
vigore anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non           
risulta presa in considerazione dal giudice rimettente;                         
che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo nell'ordinanza di            
rimessione la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata               
manifestamente inammissibile;                                                   
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di                       
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3 della Legge della              
Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina           
delle attivita' turistiche di accompagnamento), sollevata, in                   
riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione - nella                
formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata             
con l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dal              
Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,                 
Sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.                                   
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, l'11 luglio 2002.                                               
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Cesare Ruperto  Fernanda Contri                                                 
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002                                     
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Giuseppe di Paola                                                               

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