REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 2112

Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi di Via Loda a Castelfranco Emilia, Modena. DLgs 152/99, art. 21

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di individuare le aree di salvaguardia per i pozzi denominati di             
Via Loda del campo pozzi di Castelfranco Emilia (MO) ai sensi                   
dell'art. 21 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,            
nella configurazione geometrica contenuta nella documentazione                  
presentata dal Comune di Castelfranco (Tavola "Base catastale - Carta           
delle zone di rispetto") depositata presso la Direzione generale                
Ambiente dando atto che le dimensioni delle zone di rispetto                    
ristretta e allargata sono state definite con criterio temporale                
basato sui tempi di sicurezza scegliendo il limite coincidente con              
l'area di tutela assoluta per la prima e 180 giorni per la seconda;             
b) di dare atto che a tali aree si applicano le norme e le                      
prescrizioni costituenti l'Allegato A, parte integrante alla presente           
delibera;                                                                       
c) di approvare la messa in essere del sistema di controlli proposto            
dalla Amministrazione comunale, basato su una rete di monitoraggio              
costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio circostante che               
presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare                        
appositamente, proposta nella documentazione presentata dal Comune;             
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione la presente deliberazione.                                              
ALLEGATO A                                                                      
Normativa per le aree di salvaguardia al campo acquifero di Via Loda            
in Castelfranco Emilia                                                          
Premessa                                                                        
Le aree di salvaguardia alle captazioni di acque destinate al consumo           
umano debbono intendersi come quelle porzioni di territorio in cui si           
applicano divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla                  
prevenzione del degrado nonche' al miglioramento qualitativo delle              
acque in afflusso verso i punti di presa, intendendo garantire le               
stesse da eventuali inquinanti provenienti dalla superficie; esse               
sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di           
protezione.                                                                     
Per definirne le dimensioni e' necessario acquisire elementi di                 
conoscenza del territorio e delle risorse idriche considerate; in               
particolare si tratta di acquisire gli elementi idrogeologici,                  
idrologici e idrochimici derivanti dalla caratteristiche strutturali            
dell'acquifero, dalle modalita' di alimentazione, dai rapporti                  
esistenti tra acquiferi superficiali e profondi, dal calcolo della              
velocita' di circolazione delle acque nel sottosuolo e dal censimento           
degli eventuali centri di pericolo.                                             
Centro di pericolo inteso come qualsiasi attivita', insediamento o              
manufatto in grado di costituire direttamente o indirettamente,                 
fattore certo o potenziale di degrado della qualita' dell'acqua.                
La salvaguardia delle risorse idriche, se intesa come la garanzia che           
le caratteristiche delle acque captate e distribuite per consumo                
umano sono idonee, si ottiene con l'insieme di due sistemi                      
rispettivamente di regolamentazione e di monitoraggio definiti                  
"protezione statica" e "protezione dinamica": il primo e' costituito            
dai divieti, vincoli e norme finalizzati alla prevenzione del degrado           
qualitativo delle acque in afflusso verso i punti di presa, mentre il           
secondo e' costituito dall'attivazione e gestione di un preordinato             
sistema di monitoraggio della qualita' delle acque in afflusso alle             
captazioni in grado di verificarne permanentemente i fondamentali               
parametri qualitativi e consentire con sufficiente anticipo la                  
segnalazione di eventuali anomalie nella risorsa.                               
Pertanto le dimensioni e le caratteristiche sia delle diverse zone              
sia del sistema di monitoraggio dipendono dalla conoscenze                      
idrauliche, idrogeologiche e idrochimiche sopra richiamate.                     
Mentre la zona di tutela assoluta ha una dimensione standard legata             
ad interventi di carattere tecnico dell'ente gestore, la zona di                
rispetto puo' avere dimensioni diverse secondo la vulnerabilita'                
locale e di rischio delle risorse idriche captate e puo' essere                 
suddivisa in "ristretta" e "allargata"; alla zona di rispetto                   
ristretta si applicano i vincoli maggiormente restrittivi previsti              
dal DL 152/99, e successive modificazioni ed integrazioni mentre in             
quella allargata i vincoli devono rispondere all'esigenza di una                
progressiva attenuazione della restrizione nell'uso del territorio.             
Si tratta dunque di definire da un lato il grado di vulnerabilita'              
della risorsa captata, dall'altro di conoscere la velocita' di                  
scorrimento delle acque in arrivo alla captazione per progettare sia            
la scelta del tempo di sicurezza a cui fare corrispondere la                    
dimensione delle due zone di rispetto, sia le caratteristiche del               
sistema di monitoraggio da realizzare.                                          
La definizione di acquifero non vulnerabile o protetto utilizzata in            
questo lavoro e': si definisce acquifero protetto quando esso e'                
separato dalla superficie o dalla falda freatica da un corpo                    
geologico dello spessore di almeno 10 m. che abbia una conducibilita'           
idraulica inferiore a 10-8 m/sec., o un assetto litostratigrafico che           
consenta un tempo di permanenza dell'acqua al suo interno superiore a           
30 anni. La continuita' del corpo geologico deve essere accertata per           
una congrua estensione in base all'indagine idrogeologica a supporto            
delle scelte di delimitazione delle aree di salvaguardia.                       
Per quanto attiene alla quantificazione di "congrua" si ritiene che             
tale estensione sia da riferirsi all'area sottesa dalle zone di                 
rispetto allargata; in caso di interessamento della sola area sottesa           
alla zona di rispetto ristretta si valuta l'acquifero captato come              
vulnerabile; nel caso si verifichi una situazione intermedia tra le             
due sovresposte si potrebbe considerare di applicare la norma di cui            
alla zona di rispetto allargata anche nella zona di rispetto                    
ristretta, fatte salve su entrambe le prescrizioni per quegli                   
interventi o attivita' che potrebbero modificare la naturale                    
copertura esistente (scavi profondi, palificazioni ecc.).                       
La presenza del corpo protettivo deve essere adeguatamente e                    
dettagliatamente dimostrata; in caso contrario l'acquifero verra'               
cautelativamente considerato vulnerabile.                                       
In base alle definizioni sopra riportate e ai contenuti della                   
relazione idrogeologica, i pozzi in oggetto n. 1, n. 2 e n. 3 del               
campo acquifero di Via Loda captano risorse idriche definibili non              
vulnerabili.                                                                    
Per tale motivo, essendo la risorsa idrica localmente protetta ai               
fini statici (intendendo la zona nell'intorno delle captazioni), in             
questa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia,                    
ristretta e allargata, definite con criterio temporale basato sui               
tempi di sicurezza, si adotta dimensionalmente il limite coincidente            
con l'area di tutela assoluta per la zona di rispetto ristretta e               
corrispondente alla isocrona di 180 giorni per quella allargata.                
Dovendo preservare nel tempo le caratteristiche di qualita' della               
risorsa e' necessario attivare un sistema di monitoraggio che assuma            
valenza di protezione dinamica.                                                 
In tal senso si e' tracciata, accanto all'isocrona 180 giorni, anche            
quella a 60 giorni che individua la posizione dei piezometri di                 
controllo con cadenza di monitoraggio almeno bimestrale da integrare            
con i monitoraggi semestrali in corrispondenza dei piezometri                   
disposti lungo il perimetro 180 giorni.                                         
In generale il sistema dei controlli viene basato su una rete di                
monitoraggio costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio                  
circostante che presentino requisiti adatti o, come nel caso in                 
esame, da piezometri da perforare appositamente.                                
Le caratteristiche a cui devono rispondere i piezometri e/o i pozzi             
sono:                                                                           
- accessibilita': il piezometro/pozzo deve essere facilmente                    
raggiungibile e, preferibilmente, allacciato alla rete elettrica ed             
il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;                      
- riproducibilita': il piezometro/pozzo e le opere annesse non devono           
influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio'           
evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi           
filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri                 
chimici e microbiologici;                                                       
- significativita': il piezometro/pozzo deve rappresentare le                   
caratteristiche dell'acquifero da cui attinge.                                  
Per ogni piezometro/pozzo scelto dovrebbe esserne individuato uno               
alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se              
necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna             
area di possibile passaggio di un eventuale plume inquinante.                   
Va sottolineato inoltre che, sulla base dell'esperienza, una rete di            
pozzi deve essere revisionata dopo alcuni anni in seguito al                    
deterioramento subito dai pozzi stessi o ad altri impedimenti legati            
ad altre ragioni quali l'abbandono da parte dei proprietari o la                
chiusura di attivita' produttive i cui pozzi fanno parte della rete.            
Norme                                                                           
Ferme restando le definizioni di cui all' art. 21 del DLgs 11 maggio            
1999, n. 152 e successive modifiche, e i relativi divieti per la                
salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di                 
disposizioni di tutela da assumersi attraverso la cartografia e le              
norma tecniche del Piano regolatore comunale i seguenti ambiti:                 
a) zona di tutela assoluta,                                                     
b) zona di rispetto ristretta,                                                  
c) zona di rispetto allargata.                                                  
Le tavole di PRG individuano la zona di cui alla lettera a), nonche'            
le zone e/o i limiti di rispetto di cui alle lettere b), c) definite            
applicando il criterio temporale, secondo la metodologia indicata               
all'Appendice 1 del PTCP della Provincia di Modena approvato dalla              
Regione Emilia-Romagna il 21/12/1999 con delibera di Giunta n. 2489;            
le zone di cui alla lettera a) sono definite con criterio geometrico            
secondo le indicazioni del comma 4, art. 21 del DLgs 152/99                     
coordinato con il DLgs 258/00.                                                  
Le disposizioni di tutela vanno assunte anche a livello di piani di             
settore.                                                                        
Zona di tutela assoluta                                                         
Prescrizioni per la zona di tutela assoluta                                     
Tali zone vengono acquisite dal concessionario e ad esse si applicano           
le prescrizioni di cui al comma 4, art. 21 del DLgs 152/99 coordinato           
con il DLgs 258/00.                                                             
Nella zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se            
necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita', la             
cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di                    
opportune misure di sicurezza.                                                  
Zona di rispetto                                                                
Prescrizioni per la zona di rispetto ristretta                                  
Fatte salve le prescrizioni di cui all' art. 21 del DLgs 152/99 e               
successive modificazioni ed integrazioni, in generale, nelle zone di            
rispetto puo' essere ammessa l'utilizzazione forestale ed agricola              
non intensiva del territorio.                                                   
Nel caso dei pozzi oggetto di questa normativa - e cioe' i pozzi n.             
1, 2 e 3 di Via Loda - la zona di rispetto ristretta coincide con la            
zona di tutela assoluta pertanto valgono le norme piu' restrittive di           
quest'ultima.                                                                   
Prescrizioni per la zona di rispetto allargata                                  
Nella zona di rispetto allargata non sono ammesse le seguenti                   
attivita':                                                                      
a) dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati dei                  
reflui, fanghi e liquami anche se depurati;                                     
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;                      
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, fanghi o pesticidi,           
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle            
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto             
della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche               
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;             
d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da                   
piazzali e strade;                                                              
e) pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;                                      
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque                
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione              
della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche                       
quali-quantitative della risorsa idrica;                                        
h) impianti di trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi tipo,           
anche se controllate;                                                           
i) stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico-nocivi; sostanze           
chimiche pericolose e sostanze radioattive                                      
l) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di             
macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed             
altri ad essi assimilabili;                                                     
m) pozzi perdenti.                                                              
Possono essere ammesse le seguenti attivita' purche' vengano                    
osservate le condizioni sotto elencate:                                         
- se derivanti da strumenti particolareggiati attuativi di previsione           
di PRG in vigore, nuove trasformazioni urbanistiche, edilizie e d'uso           
che non prevedano le seguenti destinazioni edilizie e/o funzionali:             
allevamenti zootecnici, edifici con funzioni collettive (collegi,               
caserme, seminari, case di cura, ospedali ecc.), opifici, autorimesse           
con finalita' produttive, fabbricati industriali, stazioni di                   
servizio, campeggi, bacini idrici, cave;                                        
- l'ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, a                     
condizione che le attivita' e le destinazioni d'uso siano                       
residenziali, direzionali, commerciali e di servizio;                           
- realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente              
vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischio di                   
inquinamento le falde utilizzate a fini potabili;                               
- e' ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilita' a                
condizione che siano attuate misure di protezione efficaci a evitare            
ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la                        
realizzazione di canalette impermeabili che convoglino le acque di              
dilavamento all'esterno della zona.                                             
I piani attuativi degli strumenti urbanistici, interferenti con le              
aree di rispetto, devono privilegiare la realizzazione di aree a                
verde di comparto, se previste, in coincidenza con la zona di                   
rispetto.                                                                       
Sono ammessi e cosi' regolamentati:                                             
1) accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con               
raccolta del percolato;                                                         
2) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio dei liquami               
zootecnici solo se al servizio di insediamenti esistenti e realizzati           
secondo le modalita' previste dalla L.R. 50/95;                                 
3) fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e              
acque miste, al servizio di attivita' esistenti e compatibili, in               
doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne                    
verificare la tenuta; pozzetti, fosse biologiche ed opere per il                
collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli                        
allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di                   
dispositivi di sicurezza atti a garantirne la perfetta tenuta                   
idraulica;                                                                      
4) aree cimiteriali purche' senza inumazioni a terra;                           
5) cave e scavi in genere fino alla profondita' massima di mt. 10 dal           
piano campagna;                                                                 
6) escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a                   
complemento di campi pozzi gia' esistenti o in assenza di                       
possibilita' tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica;                
7) spandimento di liquami zootecnici che puo' essere effettuato                 
secondo modalita' conformi alle vigenti disposizioni regionali in               
materia;                                                                        
8) spandimento ed applicazione di fertilizzanti, diserbanti ed                  
antiparassitari che puo' essere effettuato nelle quantita' e secondo            
le modalita' definite coerentemente ai principi stabiliti dalla                 
vigente normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2078/92,                      
"Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola             
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura           
dello spazio naturale" le cui modalita' di applicazione sono nel Reg.           
CEE 746/96);                                                                    
9) pascolo e stabulazione di bestiame che non ecceda i 170 kg/ha di             
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio            
e distribuzione.                                                                
Per le attivita' preesistenti, ove non sia possibile eliminarle o               
allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento e la                   
rimozione dei fattori di pericolo.                                              
In particolare:                                                                 
1) in caso di accertata perdita, devono essere rese a perfetta tenuta           
idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le                   
canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di           
scarico, comprese fosse biologiche e fosse Imhoff;                              
2) le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono               
essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere              
ispezionabili per il controllo della loro tenuta;                               
3) gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione            
alla possibilita' di collegamento alla rete del gas metano o di                 
adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto            
delle relative norme antincendio;                                               
4) i pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purche' al               
servizio di attivita' esistenti e compatibili devono essere                     
sottoposti, da parte delle autorita' competenti, a verifica tecnica             
dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non              
costituiscano pregiudizio alla qualita' delle acque, nonche'                    
all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi            
ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento e              
favorendo l'allacciamento all'acquedotto;                                       
5) i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalita'                   
stabilite dalle autorita' competenti;                                           
6) le aree di cava non piu' utilizzate devono essere ripristinate               
secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente e, comunque,           
in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del              
sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.                                
Prescrizioni per la protezione dinamica                                         
Al bordo esterno della zona deve essere posizionato il sistema di               
monitoraggio dell'acqua in arrivo alla captazione costituito da                 
piezometri e/o pozzi campionabili posti almeno alla profondita' della           
falda captata, accompagnato da un programma di analisi chimiche e               
batteriologiche.                                                                
La rete di monitoraggio e' costituita da pozzi gia' esistenti che               
presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare                        
appositamente.                                                                  
Le caratteristiche a cui devono rispondere i pozzi sono:                        
- accessibilita': il pozzo deve essere facilmente raggiungibile e               
allacciato alla rete elettrica in ogni periodo dell'anno ed il                  
campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;                         
- riproducibilita': il pozzo e le opere annesse non devono                      
influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio'           
evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi           
filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri                 
chimici e microbiologici.                                                       
- significativita': il pozzo deve rappresentare le caratteristiche              
dell'acquifero da cui attinge.                                                  
Per ogni pozzo scelto deve esserne individuato uno alternativo con le           
stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello               
campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile             
passaggio di un plume inquinante.                                               
L'ente gestore del campo acquifero, in qualita' di Ente attuatore dei           
presidi di protezione dinamica, dovra' presentare alla Regione                  
Emilia-Romagna entro 3 mesi dal recepimento nel PRG delle presenti              
norme un programma di monitoraggio, preventivamente concordato con              
ARPA, conforme alle seguenti indicazioni:                                       
- i presidi di protezione dinamica dovranno essere attuati entro 12             
mesi, salvo motivate e giustificate proroghe regionali, dalla                   
presentazione del programma di monitoraggio;                                    
Zona di protezione e zona di riserva                                            
La zona di protezione tutela i bacini imbriferi e le aree di ricarica           
delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualita'            
delle acque e la protezione del patrimonio idrico;essa e' delimitata            
con criterio idrogeologico e tenendo conto della carta di                       
vulnerabilita' degli acquiferi allegata al PTCP approvato dalla                 
Regione con delibere di Giunta regionale 1864/98 e 2489/99 in essa si           
adottano misure relative alla destinazione del territorio                       
interessato, limitazioni e prescrizioni, direttive e indirizzi                  
normativi per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,                   
agroforestali e zootecnici cosi' come riportati all'art. 42 del PTCP            
di Modena e riferiti alle classi di sensibilita' 1.                             
Nelle zone di protezione dovra' essere effettuato il controllo                  
idrochimico e piezometrico allo scopo di individuare preventivamente            
e delimitare eventuali inquinamenti che possano interessare le zone             
di rispetto, nell'ambito del sistema di monitoraggio dei corpi idrici           
sotterranei, previsto dagli articoli 1 e 3 della deliberazione                  
4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dagli              
inquinamenti (criteri, metodologie, e norme generali di cui all'art.            
2, lettere b), d), e), della Legge 319/76 e successive                          
modificazioni).                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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