REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 609

Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per la derivazione di acqua pubblica e modifiche ed integrazioni della deliberazione di Giunta regionale 1225/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
- il Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41;                             
- la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2001, n.                    
1225;premesso che:                                                              
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e              
locale" alla Sezione II "Disciplina dei canoni idrici", art. 152                
"Canoni per le utenze di acqua pubblica":                                       
1) dispone i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissa             
gli importi minimi di tali canoni;                                              
2) stabilisce che l'aggiornamento degli importi dei canoni verra'               
effettuato con cadenza triennale dalla Giunta regionale tenuto conto            
del tasso d'inflazione programmata e delle finalita' di tutela,                 
risparmio ed uso razionale della risorsa idrica;                                
3) da' facolta' alla Giunta regionale di rideterminare i canoni anche           
in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o               
tipologie di utilizzo;                                                          
valutato:                                                                       
- che i prelievi di risorsa idrica effettuati possono essere                    
destinati sia ad uso domestico - ovvero destinati ai bisogni del                
nucleo familiare e non configuranti un'attivita' economico-produttiva           
o con finalita' di lucro sia ad uso extradomestico;                             
- che relativamente a prelievi d'acqua pubblica da corpi idrici                 
superficiali e' previsto che il pagamento del canone di concessione             
sia comunque dovuto senza distinguere se tale prelievo e' finalizzato           
ad un uso domestico o extradomestico, mentre e' data facolta', a chi            
abbia la disponibilita' di un fondo, sulla base di un titolo                    
legittimante, di estrarre ed utilizzare liberamente le acque                    
sotterranee, ivi comprese quelle sorgive, per gli usi domestici, ai             
sensi dell'art. 23, comma 9ter del DLgs 152/99;                                 
- che risulta opportuno per le derivazioni di acque superficiali da             
destinarsi ad uso domestico, avvalersi della facolta' prevista dal              
citato art. 152, comma 3, ovvero rideterminare i canoni anche in                
diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o                  
tipologie di utilizzo;                                                          
- che risulta, pertanto, congruo stabilire che il canone annuale di             
concessione di derivazioni di acqua pubblica superficiale ad uso                
domestico comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s sia                  
fissato in 6,71 Euro, ovvero pari al minimo dei valori di canone                
minimo dovuti per gli usi extradomestici;                                       
- che risulta, altresi', opportuno stabilire che, per la medesima               
tipologia di derivazioni comportanti prelievi superiori, sia da                 
applicarsi quanto disposto ai commi 1 e 2 del citato art. 152;                  
considerato, inoltre:                                                           
- che il comma 1 dell'art. 153 della citata L.R. 3/99 determina le              
spese d'istruttoria in modo forfettario nella misura minima,                    
prevedendo la possibilita' di rideterminare, anche in aumento,                  
l'importo di tali spese in relazione alla complessita'                          
dell'istruttoria;                                                               
- che, altresi', il comma 5 del citato art. 153 prevede la                      
possibilita' di rideterminare i sopracitati importi anche in                    
diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a                
determinate tipologie di utilizzo;                                              
- che il R.R. 41/01 ha previsto modalita' procedurali diverse, con              
aggravio istruttorio differente, rispetto alle istanze che possono              
essere presentate dagli utenti;                                                 
- che risulta pertanto opportuno intervenire sulle spese di                     
istruttoria differenziandole sulla base del disposto del citato art.            
153 della L.R. 3/99;                                                            
- che pertanto risulta congruo fissare i seguenti importi quali spese           
d'istruttoria dovute relativamente alle istanze di:                             
1) concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura                   
ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione (art. 16) - in           
Euro 185,00;                                                                    
2) concessione di derivazione per le tipologie di prelievo ed                   
utilizzo di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) del R.R.              
41/01 - in Euro 80,00;                                                          
3) autorizzazione ex art. 41, R.R. 41/01 - in Euro 250,00 per istanze           
richiedenti fino a tre forniture e Euro 100 per ogni fornitura                  
aggiuntiva;                                                                     
ritenuto inoltre che nel caso previsto al comma 2 dell'art. 45 del              
R.R. 41/01, qualora l'utente non abbia ancora presentato domanda di             
concessione, lo stesso sia assoggetta al pagamento della somma                  
prevista per l'istruttoria di concessione ordinaria o semplificata a            
seconda delle caratteristiche del prelievo, decurtata dell'importo              
gia' versato a titolo di spese istruttorie per la domanda di                    
autorizzazione alla ricerca;                                                    
valutata, inoltre, l'esigenza di apportare alcune integrazioni e                
modifiche a quanto deliberato con atto n. 1225 del 27 giugno 2001, si           
precisa quanto segue:                                                           
- l'importo minimo fissato, alla lett. a) del dispositivo della                 
citata delibera, in Lire 200.000 (pari a 103,29 Euro) e' da                     
intendersi applicabile alle derivazioni di risorsa idrica non                   
eccedenti, come portata assentita nell'arco di un anno, gli 0,1 l/s             
(corrispondenti a circa 3.100 mc/a) da destinarsi ad uso consumo                
umano;                                                                          
- che risulta opportuno ridefinire l'importo dovuto quale canone                
annuo per l'utilizzo di acqua per l'azionamento di mulini ad                    
esclusivo scopo didattico, turistico, ricreativo, uso gia' ricondotto           
con la citata deliberazione di Giunta regionale 1225/01 alla                    
categoria "uso igienico ed assimilati" di cui alla lettera f), comma            
1 dell'art. 152;                                                                
- che risulta opportuno avvalersi della facolta' prevista dal citato            
comma 3, dell'art. 152 introducendo un ulteriore minimo pari a Euro             
75,00 per l'"uso igienico ed assimilati" con riferimento all'utilizzo           
della risorsa idrica per l'azionamento di mulini ad esclusivo scopo             
didattico, turistico, ricreativo da applicarsi per qualsiasi                    
quantitativo prelevato;                                                         
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal dr. Giuseppe Bortone,                      
Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua e dalla            
dott.ssa Cristina Govoni, Responsabile del Servizio Affari giuridici            
e generali, per quanto di rispettiva competenza, in merito alla                 
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37 della              
L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2774 del 10             
dicembre 2001;                                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Ambiente Difesa del suolo e della costa dr.ssa Leopolda Boschetti, in           
merito alla legittimita' del presente provvedimento, ai sensi                   
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di Giunta            
regionale 2774/01;                                                              
tutto cio' premesso, dato atto, valutato e ritenuto;                            
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di stabilire in Euro 6,71 l'importo del canone annuale di                    
concessione per derivazioni di acqua pubblica superficiale ad uso               
domestico comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s;                     
b) di stabilire che per derivazioni di acqua pubblica superficiale ad           
uso domestico comportanti prelievo superiori ai 2 l/s sia da                    
applicarsi quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'art. 152 della L.R.              
3/99, e successivi aggiornamenti;                                               
c) di fissare i seguenti importi quali spese d'istruttoria dovute               
relativamente alle istanze di:                                                  
1) concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura                   
ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione - in Euro                
185,00;                                                                         
2) concessione di derivazione per le tipologie di prelievo ed                   
utilizzo di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) del R.R.              
41/01 - in Euro 80,00;                                                          
3) autorizzazione ex art. 41, R.R. 41/01 - in Euro 250,00 per istanze           
richiedenti fino a tre forniture, e Euro 100 per ogni fornitura                 
aggiuntiva;                                                                     
d) di stabilire che nel caso previsto al comma 2 dell'art. 45 del               
R.R. 41/01, qualora l'utente non abbia ancora presentato domanda di             
concessione, lo stesso sia assoggetta al pagamento della somma                  
prevista per l'istruttoria di concessione ordinaria o semplificata a            
seconda delle caratteristiche del prelievo, decurtata dell'importo              
gia' versato a titolo di spese istruttorie per la domanda di                    
autorizzazione alla ricerca;                                                    
e) di rettificare quanto disposto alla lettera a) della deliberazione           
di Giunta regionale n. 1225 del 27 luglio 2001 come di seguito                  
riportato "di fissare in 103,29 Euro il canone annuo applicabile per            
derivazioni comportanti una portata assentita (nell'arco di un anno)            
fino a 0,1 l/s di risorsa idrica da destinarsi ad uso consumo umano";           
f) di fissare in Euro 75,00 l'importo dovuto quale canone annuo per             
l'utilizzo di acqua per l'azionamento di mulini ad esclusivo scopo              
didattico, turistico, ricreativo per qualunque quantitativo di                  
risorsa derivata;                                                               
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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