DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1979
Criteri e modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore socio-sanitario, in attuazione delle Linee guida approvate con delibera di Giunta regionale 1404/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le proprie deliberazioni:
- 1404/00 avente per oggetto "Approvazione delle Linee guida per
l'attuazione della sperimentazione del percorso formativo integrato
relativo alla figura professionale di Operatore socio-sanitario";
- 273/01 recante "Approvazione del modello di misure compensative e
del relativo schema tipo di convenzione in attuazione delle Linee
guida per la sperimentazione della figura dell'Operatore
socio-sanitario di cui alla delibera Giunta regionale 1404/00";
- 986/01 avente per oggetto "Attuazione delle Linee guida di cui alla
delibera Giunta regionale 1404/00 e recepimento dell'Accordo sancito
in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore
socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione
iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore
socio-sanitario";
- 2395/01 recante "Criteri e modalita' di riconoscimento dei crediti
formativi per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore
socio-sanitario, in attuazione della delibera Giunta regionale 986/01
e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni relativo
all'Operatore socio-sanitario";
- 238/02 avente per oggetto "Composizione Commissione d'esame per il
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario, in attuazione
dell'art. 12, comma 2, dell'Accordo sancito in Conferenza
Stato-Regioni relativo all'Operatore socio-sanitario e della delibera
di Giunta regionale 986/01";
- 1097/02 recante "Attuazione del modello di formazione iniziale per
il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario:
prosecuzione delle attivita' di cui alla delibera di Giunta regionale
986/01";
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2774 del 10/12/2001 avente per oggetto "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17/12/2001 relativa alla "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
preso atto che:
- hanno preso avvio i corsi di formazione iniziale per Operatore
socio-sanitario programmati e finanziati con FSE negli anni 2001 e
2001 da parte delle Amministrazioni provinciali, cosi' come previsto
dalle delibere 986/01 e 2395/01 sopracitate;
- sono terminate le misure compensative per il conseguimento della
doppia qualifica OTA-ADB destinate agli iscritti ai corsi OTA e ADB
nell'anno formativo 2000/2001 e previste dalla delibera 273/01
sopracitata;
visto l'art. 13 "Titoli pregressi" della disciplina provvisoria
relativa al profilo professionale di Operatore socio-sanitario di cui
all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanita', il Ministro della
Solidarieta' sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
considerato che le delibere soprarichiamate rimandavano a successivo
ed apposito atto l'individuazione dei criteri e delle modalita' per
la realizzazione del processo di riqualificazione sul lavoro per
Operatore socio-sanitario, ivi compresa la tematica del
riconoscimento dei crediti per gli operatori gia' in servizio in
possesso delle qualifiche di OTA o di ADB e per gli operatori che
svolgono le funzioni di ADB senza la relativa qualifica;
dato atto del Verbale di accordo sul percorso sperimentale per la
prima formazione e la formazione sul lavoro dell'Operatore
socio-sanitario e sulla qualificazione delle figure professionali che
operano nei Servizi Socio-sanitari Assistenziali Educativi siglato
tra Regione e Organizzazioni sindacali in data 12 dicembre 2001;
dato atto che si e' ritenuto opportuno, fatti salvi gli obiettivi
generali di qualificazione prefissati, semplificare e snellire i
pacchetti di misure compensative per l'accesso alla qualifica di
Operatore socio-sanitario precedentemente quantificati nell'Accordo
sopra citato;
dato atto del parere positivo espresso dalle Organizzazioni sindacali
e degli incontri di confronto con i datori di lavoro dell'area
socio-assistenziale;
ritenuto opportuno definire i criteri e le modalita' per la
riqualificazione sul lavoro per Operatore socio-sanitario, cosi' come
riportati nell'Allegato 1) parte integrante del presente atto;
precisato che le misure compensative descritte nel documento di cui
sopra sono rivolte:
- agli operatori in servizio in possesso delle qualifiche di OTA o di
ADB, tenuti presenti due diversi scaglioni di anzianita' (esperienza
professionale maturata da un anno a cinque anni ed esperienza
professionale maturata superiore a cinque anni);
- agli operatori in servizio privi di qualifica e con esperienza
professionale con funzioni di ADB superiore ai due anni;
considerato che nel processo di riqualificazione la Regione manterra'
un ruolo di coordinamento e di monitoraggio delle programmazioni
territoriali di competenza delle Province, con il concorso di tutti i
soggetti coinvolti;
considerato che nell'Allegato 1) sopracitato parte integrante del
presente atto si definisce, tra l'altro, che:
- le Amministrazioni provinciali coordineranno l'avvio e lo
svolgimento del processo, promuovendo i tavoli di confronto e
concertazione con tutti i soggetti e le parti sociali interessate;
- le Amministrazioni provinciali definiranno e metteranno a bando nei
relativi piani di formazione le azioni formative da attuare nel loro
territorio, individuandole di intesa con le Aziende sanitarie locali
e con le rappresentanze degli Enti gestori di strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali, sulla base delle priorita' per
l'accesso ai corsi e dei criteri generali relativi all'organizzazione
delle attivita' formative cosi' come definiti nell'Allegato 1) parte
integrante del presente atto;
- nell'intesa di cui sopra saranno definite nel dettaglio, nel quadro
delle priorita' e dei criteri generali gia' citati e di cui al
documento qui allegato, i seguenti aspetti:
- modalita' organizzative delle attivita' e criteri specifici di
priorita' per l'accesso ai corsi, calibrati sulle esigenze del
territorio di riferimento,
- quote di operatori da coinvolgere in relazione ai tempi definiti,
sulla base dell'insieme delle risorse disponibili e delle esigenze
segnalate dagli enti gestori di strutture e servizi,
- sedi e contesti organizzativi per lo svolgimento dei corsi (parte
teorica e tirocinio/stage);
preso atto che le Amministrazioni provinciali provvedono a promuovere
il raccordo e la collaborazione tra i soggetti attuatori della
formazione nell'utilizzo delle rispettive risorse;
stabilito che in ordine al finanziamento delle attivita' si
provvedera' come segue:
- relativamente alla riqualificazione degli operatori OTA dipendenti
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, le
Aziende sanitarie provvederanno in autofinanziamento, assumendo cosi'
la piena titolarita' dei progetti formativi che saranno approvati
dalle Amministrazioni provinciali ed attuati nel rispetto comunque
dei criteri e delle modalita' previsti nell'Allegato 1) parte
integrante del presente atto;
- per quanto riguarda la riqualificazione degli operatori ADB (con o
senza la qualifica) si provvedera' con trasferimenti annuali alle
Province di risorse finalizzate provenienti da capitoli del bilancio
regionale, secondo le disponibilita' del bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento; vista la stima attuale degli operatori
potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione, riportata
nell'Allegato 2) parte integrante del presente atto;
dato atto che con propri successivi e appositi si provvedera'
annualmente all'assegnazione dei tetti di spesa alle Province,
all'assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle
modalita' di erogazione delle risorse alle Province, sulla base del
numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di
riqualificazione secondo i dati aggiornati resi disponibili dal
Sistema informativo Politiche sociali (dati aggiornati secondo
l'indicatore degli "addetti equivalenti");
preso atto che le attivita' formative rivolte agli operatori ADB (con
e senza qualifica), finanziate con risorse dei capitoli del bilancio
regionale, saranno realizzate in forma congiunta dai seguenti
soggetti, conformemente a quanto previsto al punto 3) ("Soggetti e
modalita' della gestione delle azioni formative") dell'allegato parte
integrante e sostanziale della delibera 1404/00:
- le sedi operative degli Enti di formazione accreditati dalla
Regione per la formazione professionale, secondo le direttivi
vigenti;
- le Aziende sanitarie locali e Ospedaliere sedi di polo formativo
(ex scuole o sezioni staccate per infermieri professionali o sedi
formative convenzionate con l'Universita' per l'effettuazione dei
corsi di diploma universitario per Infermiere ai sensi del DLgs
502/92 e successive modifiche) e la Scuola Infermieri professionali
"Sacri Cuori" di Parma;
stabilito che, per le modalita' di attuazione delle attivita'
formative, i soggetti sopra indicati potranno fare riferimento ad una
convenzione da sottoscriversi sulla base dello schema tipo riportato
nell'Allegato B) parte integrante della delibera 986/01 relativa alla
formazione iniziale;
stabilito che le azioni formative, sia quelle finanziate con fondi
del bilancio regionale sia quelle autofinanziate da parte delle
Aziende sanitarie, saranno da attuarsi secondo le specifiche
indicazioni riportate nel documento in allegato, fatte salve le
direttive regionali vigenti per la formazione professionale per
quanto non espressamente indicato nel documento stesso;
stabilito che tutti i progetti formativi, compresi quelli in
autofinanziamento, dovranno essere presentati alle Amministrazioni
provinciali sulla base delle azioni formative messe a bando;
stabilito che la composizione della Commissione d'esame per il
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito
della formazione sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per
la formazione iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02),
prevedendo tuttavia, nel caso di attivita' in autofinanziamento, la
nomina del coordinatore da parte del solo soggetto titolare del
progetto;
ritenuto opportuno, in considerazione dell'avvio del processo di
riqualificazione per Operatore socio-sanitario, che prevede il
progressivo e graduale superamento dei profili di ADB ed OTA,
sospendere, a partire dall'esecutivita' del presente atto, la
programmazione dei corsi di qualifica sul lavoro per Addetto
all'Assistenza di base;
dato atto delle intese intercorse tra i Direttori generali alla
Cultura, Formazione, Lavoro ed alla Sanita' e Politiche sociali,
Cristina Balboni e Franco Rossi;
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della delibera n. 2774 del 10
dicembre 2001 sopracitata:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio Formazione professionale dr.ssa
Fabrizia Monti;
- della legittimita' espressa dal Direttore generale alla Cultura,
Formazione e Lavoro, Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,
Universita', Lavoro, Pari opportunita' Mariangela Bastico;
dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni; dell'Assessore alle
Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione
internazionale Gianluca Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi specificati in premessa, in attuazione
della propria delibera 1404/00 citata in premessa e dell'art. 13
"Titoli pregressi" dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni
relativo all'Operatore socio-sanitario, l'Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto, concernente "Criteri e
modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore
socio-sanitario";
2) di dare atto che le Amministrazioni provinciali definiranno e
metteranno a bando nei relativi piani di formazione le azioni
formative da attuare nel loro territorio, individuandole di intesa
con le Aziende sanitarie e con le rappresentanze degli Enti gestori
di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in
relazione alle esigenze delle realta' locali;
3) di stabilire che in ordine al finanziamento delle attivita' si
provvedera' come segue:
- relativamente alla riqualificazione degli operatori OTA dipendenti
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, le
Aziende sanitarie provvederanno in autofinanziamento, assumendo cosi'
la piena titolarita' dei progetti formativi che saranno approvati
dalle Amministrazioni provinciali ed attuati nel rispetto comunque
dei criteri e delle modalita' previsti nell'Allegato 1) parte
integrante del presente atto;
- per quanto riguarda la riqualificazione degli operatori ADB (con o
senza la qualifica) si provvedera' con trasferimenti annuali alle
Province di risorse finalizzate provenienti da capitoli del bilancio
regionale, secondo le disponibilita' del bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento;
4) di dare atto che con propri successivi e appositi atti provvedera'
annualmente all'assegnazione dei tetti di spesa alle Province,
all'assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle
modalita' di erogazione delle risorse alle Province, sulla base del
numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di
riqualificazione secondo i dati aggiornati resi disponibili dal
Sistema informativo Politiche sociali (dati aggiornati secondo
l'indicatore degli "addetti equivalenti");
5) di stabilire che le azioni formative saranno da attuarsi secondo
le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato 1) sopra
richiamato, fatte salve le direttive regionali vigenti per la
formazione professionale per quanto non espressamente indicato nel
documento stesso;
6) di stabilire che la composizione della Commissione d'esame per il
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito
della formazione sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per
la formazione iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02),
prevedendo tuttavia, nel caso di attivita' in autofinanziamento, la
nomina del coordinatore da parte del solo soggetto titolare del
progetto;
7) di stabilire la sospensione delle attivita' di qualifica sul
lavoro per Addetto all'Assistenza di base a partire dall'esecutivita'
del presente atto;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1)
Criteri e modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore
socio-sanitario
Indice
1) Coordinamento e programmazione del processo di riqualificazione
2) Destinatari delle misure compensative
3) Priorita' per l'accesso ai corsi
4) Misure compensative
5) Criteri generali per l'organizzazione delle attivita'
6) Modalita' di attuazione delle misure compensative 6.1) Soggetti
attuatori delle misure compensative e modalita' di collaborazione tra
gli stessi 6.2) Composizione Commissione d'esame, esame finale e
rilascio dell'attestato di qualifica 6.3) Frequenza alle attivita'
6.4) Coordinamento didattico ed organizzativo 6.5) Tutor delle misure
compensative 6.6) Tirocinio/stage in contesto lavorativo (sedi,
modalita' di realizzazione, referenti di struttura)
1) Coordinamento e programmazione del processo di riqualificazione
Nel processo di riqualificazione sul lavoro per Operatore
socio-sanitario la Regione mantiene un ruolo di coordinamento e di
monitoraggio delle programmazioni territoriali di competenza delle
Province delegate, con il concorso di tutti i soggetti coinvolti, e
provvede alla definizione delle priorita' per l'accesso ai corsi, dei
criteri generali relativi all'organizzazione delle attivita'
formative, dei crediti e delle misure compensative.
Le Amministrazioni provinciali coordinano l'avvio e lo svolgimento
del processo di riqualificazione a livello locale, attivando i tavoli
di confronto e concertazione con tutti i soggetti e le parti sociali
interessate, nonche' promuovendo il raccordo e la collaborazione tra
i soggetti attuatori della formazione nell'utilizzo delle rispettive
risorse. Le Amministrazioni provinciali definiscono e mettono a bando
nei relativi piani di formazione le misure compensative da attuare
nel loro territorio, individuandole di intesa con le Aziende
sanitarie e con le rappresentanze degli Enti gestori di strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Nell'intesa citata saranno definiti nel dettaglio, nel quadro delle
priorita' per l'accesso ai corsi e dei criteri generali relativi
all'organizzazione delle misure compensative indicati nei successivi
paragrafi, i seguenti aspetti:
- modalita' organizzative delle attivita' e criteri specifici di
priorita' per l'accesso ai corsi, calibrati sulle esigenze del
territorio di riferimento;
- quote di operatori da coinvolgere in relazione a tempi definiti,
sulla base dell'insieme delle risorse disponibili e delle esigenze
segnalate dagli Enti gestori di strutture sanitarie, socio-sanitarie
e socio-assistenziali;
- sedi e contesti organizzativi per lo svolgimento dei corsi (parte
teorica e tirocinio/stage).
2) Destinatari delle misure compensative
Le misure compensative sono rivolte:
- agli operatori in servizio in possesso delle qualifiche di OTA o di
ADB (o qualifica per la quale sia stata riconosciuta l'equipollenza
dall'ufficio regionale competente);
- agli operatori in servizio privi di qualifica e con esperienza
professionale con funzioni di ADB superiore ai due anni, maturata
alla data di apertura delle iscrizioni ai corsi.
3) Priorita' per l'accesso ai corsi
Nella fase di prima attuazione, l'accesso ai corsi di riqualifica sul
lavoro sara' garantito prioritariamente agli operatori che hanno
maturato un'esperienza professionale complessiva con qualifica di OTA
o di ADB superiore a 5 anni. Tale esperienza:
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non
continuativi;
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai
corsi;
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti
attuatori delle attivita' formative.
In relazione a situazioni di particolare criticita' determinate da
una elevata numerosita' di operatori che svolgono funzioni di ADB
sprovvisti della relativa qualifica, nei diversi contesti
territoriali potra' essere valutata, contestualmente alla prima
priorita', anche una seconda priorita' che garantisca l'accesso alla
riqualificazione di tali operatori, purche' abbiano maturato
un'esperienza professionale complessiva con tali funzioni superiore a
2 anni. Anche in questo caso, l'esperienza professionale:
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non
continuativi;
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai
corsi;
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti
attuatori delle attivita' formative.
4) Misure compensative
In coerenza con l'art. 13 "Titoli pregressi" della disciplina
provvisoria relativa al profilo professionale di Operatore
socio-sanitario di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 e nell'ottica del
riconoscimento dei crediti derivanti dall'esperienza professionale
pregressa, sono individuate due differenti tipologie di misure
compensative in relazione alla diversa durata dell'esperienza
professionale, come risulta nelle tabelle riportate in calce al
presente documento.
L'esperienza professionale:
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non
continuativi;
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai
corsi;
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti
attuatori delle attivita' formative.
5) Criteri generali per l'organizzazione delle attivita'
In considerazione del numero degli operatori coinvolti nella
riqualificazione e della durata delle misure compensative, dovranno
essere adottate tutte le modalita' organizzative e logistiche per
facilitare la frequenza alle attivita'. In particolare:
- il massimo decentramento possibile delle sedi formative in ambito
provinciale;
- la flessibilita' dei tempi complessivi di svolgimento delle misure
compensative e della collocazione oraria delle attivita' nell'arco
della giornata;
- l'utilizzo della medesima Commissione d'esame, laddove possibile,
alla conclusione di piu' corsi;
- il tirocinio/stage deve svolgersi in una sede il piu' possibile
accessibile da parte del corsista rispetto alla sede abituale di
lavoro o di domicilio e deve garantire un'esperienza formativa e
professionalizzante di completamento delle competenze gia' possedute.
6) Modalita' di attuazione delle misure compensative
6.1) Soggetti attuatori delle misure compensative e modalita' di
collaborazione tra gli stessi
La progettazione e l'attuazione degli interventi formativi finanziati
con fondi del bilancio regionale e rivolti agli operatori ADB (con o
senza qualifica) e' congiunta da parte dei soggetti attuatori
individuati con la presente delibera ed i rapporti tra gli stessi
soggetti potranno essere regolati da apposita convenzione da
sottoscriversi sulla base dello schema tipo riportato nell'Allegato
B) parte integrante della delibera 986/01 relativa alla formazione
iniziale. In questo caso, i singoli progetti formativi saranno
presentati sui piani provinciali dall'Ente di formazione accreditato,
responsabile anche delle procedure amministrative e di
rendicontazione previste dalle direttive regionali vigenti.
La progettazione e l'attuazione di interventi formativi in
autofinanziamento rivolti agli operatori OTA, fa capo direttamente al
soggetto proponente (Azienda sanitaria). Anche in questo caso, i
singoli progetti formativi saranno presentati sui piani provinciali
dal soggetto proponente, il quale assumera', in caso di approvazione,
la titolarita' dei progetti stessi senza obbligo di rendicontazione.
Le azioni formative saranno da attuarsi secondo le specifiche
indicazioni riportate nel presente documento, fatte salve le
direttive regionali vigenti per la formazione professionale per
quanto non espressamente indicato nel documento stesso.
6.2) Composizione Commissione d'esame, esame finale e rilascio
dell'attestato
Al termine delle misure compensative e' previsto un esame finale per
il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario,
riguardante i contenuti delle misure compensative stesse, e
costituito da una prova simulazione ed una prova teorica da svolgersi
secondo le procedure dalle direttive regionali vigenti.
La composizione della Commissione d'esame per il rilascio della
qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito della formazione
sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per la formazione
iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02), prevedendo tuttavia,
nel caso di attivita' in autofinanziamento, la nomina del
coordinatore da parte del solo soggetto titolare del progetto.
L'attestato di qualifica sara' rilasciato sulla base della tipologia
di certificazione in uso nel sistema regionale della formazione
professionale.
6.3) Frequenza alle attivita'
La frequenza alle attivita' formative e' obbligatoria e non possono
essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano
superato il tetto massimo di assenze consentito e cioe' il 10%, fatte
salve assenze giustificate per gravi motivi di malattia o per
maternita'; in tali casi, e' facolta' dei soggetti gestori mettere in
atto attivita' di recupero e, valutato il grado di raggiungimento
degli obiettivi formativi, ammettere all'esame finale i partecipanti
interessati. (Direttive regionali per la formazione professionale
Cap. 1, punto 1.1.2).
6.4) Coordinamento didattico e organizzativo
Al fine di garantire l'integrazione e il raccordo tra il percorso
formativo (misura compensativa) e l'esperienza professionale e
formativa pregressa dei corsisti (sia nei progetti attuati in forma
congiunta, sia nei progetti autofinanziati), e' individuato dai
soggetti attuatori un coordinatore, preferibilmente con esperienza e
competenze in ambito sociale e sanitario che potra' coordinare anche
piu' misure compensative. In alternativa, i coordinatori potranno
essere distinti:
- di area sanitaria per le misure compensative rivolte ad operatori
in possesso della qualifica di ADB;
- di area sociale per le misure compensative rivolte ad operatori in
possesso della qualifica di OTA.
Anche in questo caso, i coordinatori potranno coordinare piu' misure
compensative.
Nei compiti del/i coordinatore/i rientrano le seguenti funzioni:
- garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di
riqualificazione, dando attuazione alle modalita' organizzative
definite in sede territoriale;
- coordinare la progettazione, lo svolgimento e la valutazione delle
misure compensative, provvedendo all'individuazione dei docenti;
- individuare il Tutor del/i corso/i con le funzioni di seguito
individuate, coordinarne e supervisionarne le attivita' ed in
collaborazione con esso individuare le sedi di tirocinio/stage;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la
frequenza degli utenti dei corsi che le modalita' di svolgimento
delle attivita' formative, adottando i provvedimenti che si rendono
necessari.
6.5) Tutor delle misure compensative
Il Tutor viene individuato, anche per piu' misure compensative, dal/i
coordinatore/i didattico-organizzativo sulla base dei titoli od
esperienze specifiche attinenti al ruolo e/o sulla base di esperienze
professionali in ambito sociale e sanitario. Le funzioni del Tutor
del corso sono le seguenti:
- favorisce l'integrazione tra area sanitaria e area sociale e tra
formazione teorica e di stage, anche tramite il raccordo e il
confronto con i docenti e con i referenti di struttura per il
tirocinio/stage;
- predispone un contesto formativo adeguato, negoziando con le sedi
di tirocinio/stage condizioni favorevoli e attivando processi di
accoglienza e di integrazione degli allievi;
- concorre alla valutazione finale del tirocinio/stage, in
collaborazione con il referente di struttura per il tirocinio/stage.
6.6) Tirocinio/stage in contesto lavorativo (sedi, modalita' di
realizzazione, referenti di struttura)
Il tirocinio/stage deve essere svolto di norma al di fuori del
contesto lavorativo di appartenenza in funzione dell'obiettivo
formativo di integrazione delle professionalita' di base, e quindi in
ambiente ospedaliero e presso le strutture sanitarie,
socio-assistenziali e socio-sanitarie individuate dal coordinatore
didattico-organizzativo in collaborazione con il Tutor del corso.
Deve essere garantita la qualita' dell'esperienza di tirocinio/stage
anche mediante la disponibilita' di un referente per la formazione
pratica presso le strutture individuate. Tale referente interno alla
struttura presso cui si svolge il tirocinio/stage ha il compito di
promuovere nel servizio un ambiente formativo adeguato favorendo
l'accoglimento e l'inserimento degli allievi; di informare e
coinvolgere nel progetto di tirocinio/stage gli operatori del
servizio; di selezionare, insieme al Tutor, le attivita' da fare
sperimentare all'allievo, in coerenza con gli obiettivi
professionalizzanti e di riqualificazione della misura compensativa;
di effettuare la valutazione finale del tirocinio/stage con il
contributo del Tutor.
Con riferimento alla misura compensativa prevista per gli operatori
che svolgono funzioni di ADB senza la relativa qualifica, il
tirocinio/stage potra' essere svolto per un massimo del 60% del monte
ore complessivo (200 ore) nel contesto lavorativo di appartenenza,
fermo restando il vincolo di un'adeguata e significativa
rielaborazione dell'esperienza effettuata.
(segue allegato fotografato)