REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 1979

Criteri e modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore socio-sanitario, in attuazione delle Linee guida approvate con delibera di Giunta regionale 1404/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le proprie deliberazioni:                                                 
- 1404/00 avente per oggetto "Approvazione delle Linee guida per                
l'attuazione della sperimentazione del percorso formativo integrato             
relativo alla figura professionale di Operatore socio-sanitario";               
- 273/01 recante "Approvazione del modello di misure compensative e             
del relativo schema tipo di convenzione in attuazione delle Linee               
guida per la sperimentazione della figura dell'Operatore                        
socio-sanitario di cui alla delibera Giunta regionale 1404/00";                 
- 986/01 avente per oggetto "Attuazione delle Linee guida di cui alla           
delibera Giunta regionale 1404/00 e recepimento dell'Accordo sancito            
in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore              
socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione               
iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore                      
socio-sanitario";                                                               
- 2395/01 recante "Criteri e modalita' di riconoscimento dei crediti            
formativi per l'accesso alla formazione iniziale per Operatore                  
socio-sanitario, in attuazione della delibera Giunta regionale 986/01           
e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni relativo                     
all'Operatore socio-sanitario";                                                 
- 238/02 avente per oggetto "Composizione Commissione d'esame per il            
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario, in attuazione            
dell'art. 12, comma 2, dell'Accordo sancito in Conferenza                       
Stato-Regioni relativo all'Operatore socio-sanitario e della delibera           
di Giunta regionale 986/01";                                                    
- 1097/02 recante "Attuazione del modello di formazione iniziale per            
il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario:                  
prosecuzione delle attivita' di cui alla delibera di Giunta regionale           
986/01";                                                                        
viste inoltre le proprie deliberazioni:                                         
- n. 2774 del 10/12/2001 avente per oggetto "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2832 del 17/12/2001 relativa alla "Riorganizzazione delle                  
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di               
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;                           
preso atto che:                                                                 
- hanno preso avvio i corsi di formazione iniziale per Operatore                
socio-sanitario programmati e finanziati con FSE negli anni 2001 e              
2001 da parte delle Amministrazioni provinciali, cosi' come previsto            
dalle delibere 986/01 e 2395/01 sopracitate;                                    
- sono terminate le misure compensative per il conseguimento della              
doppia qualifica OTA-ADB destinate agli iscritti ai corsi OTA e ADB             
nell'anno formativo 2000/2001 e previste dalla delibera 273/01                  
sopracitata;                                                                    
visto l'art. 13 "Titoli pregressi" della disciplina provvisoria                 
relativa al profilo professionale di Operatore socio-sanitario di cui           
all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del             
22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanita', il Ministro della               
Solidarieta' sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e             
Bolzano;                                                                        
considerato che le delibere soprarichiamate rimandavano a successivo            
ed apposito atto l'individuazione dei criteri e delle modalita' per             
la realizzazione del processo di riqualificazione sul lavoro per                
Operatore socio-sanitario, ivi compresa la tematica del                         
riconoscimento dei crediti per gli operatori gia' in servizio in                
possesso delle qualifiche di OTA o di ADB e per gli operatori che               
svolgono le funzioni di ADB senza la relativa qualifica;                        
dato atto del Verbale di accordo sul percorso sperimentale per la               
prima formazione e la formazione sul lavoro dell'Operatore                      
socio-sanitario e sulla qualificazione delle figure professionali che           
operano nei Servizi Socio-sanitari Assistenziali Educativi siglato              
tra Regione e Organizzazioni sindacali in data 12 dicembre 2001;                
dato atto che si e' ritenuto opportuno, fatti salvi gli obiettivi               
generali di qualificazione prefissati, semplificare e snellire i                
pacchetti di misure compensative per l'accesso alla qualifica di                
Operatore socio-sanitario precedentemente quantificati nell'Accordo             
sopra citato;                                                                   
dato atto del parere positivo espresso dalle Organizzazioni sindacali           
e degli incontri di confronto con i datori di lavoro dell'area                  
socio-assistenziale;                                                            
ritenuto opportuno definire i criteri e le modalita' per la                     
riqualificazione sul lavoro per Operatore socio-sanitario, cosi' come           
riportati nell'Allegato 1) parte integrante del presente atto;                  
precisato che le misure compensative descritte nel documento di cui             
sopra sono rivolte:                                                             
- agli operatori in servizio in possesso delle qualifiche di OTA o di           
ADB, tenuti presenti due diversi scaglioni di anzianita' (esperienza            
professionale maturata da un anno a cinque anni ed esperienza                   
professionale maturata superiore a cinque anni);                                
- agli operatori in servizio privi di qualifica e con esperienza                
professionale con funzioni di ADB superiore ai due anni;                        
considerato che nel processo di riqualificazione la Regione manterra'           
un ruolo di coordinamento e di monitoraggio delle programmazioni                
territoriali di competenza delle Province, con il concorso di tutti i           
soggetti coinvolti;                                                             
considerato che nell'Allegato 1) sopracitato parte integrante del               
presente atto si definisce, tra l'altro, che:                                   
- le Amministrazioni provinciali coordineranno l'avvio e lo                     
svolgimento del processo, promuovendo i tavoli di confronto e                   
concertazione con tutti i soggetti e le parti sociali interessate;              
- le Amministrazioni provinciali definiranno e metteranno a bando nei           
relativi piani di formazione le azioni formative da attuare nel loro            
territorio, individuandole di intesa con le Aziende sanitarie locali            
e con le rappresentanze degli Enti gestori di strutture sanitarie,              
socio-sanitarie e socio-assistenziali, sulla base delle priorita' per           
l'accesso ai corsi e dei criteri generali relativi all'organizzazione           
delle attivita' formative cosi' come definiti nell'Allegato 1) parte            
integrante del presente atto;                                                   
- nell'intesa di cui sopra saranno definite nel dettaglio, nel quadro           
delle priorita' e dei criteri generali gia' citati e di cui al                  
documento qui allegato, i seguenti aspetti:                                     
- modalita' organizzative delle attivita' e criteri specifici di                
priorita' per l'accesso ai corsi, calibrati sulle esigenze del                  
territorio di riferimento,                                                      
- quote di operatori da coinvolgere in relazione ai tempi definiti,             
sulla base dell'insieme delle risorse disponibili e delle esigenze              
segnalate dagli enti gestori di strutture e servizi,                            
- sedi e contesti organizzativi per lo svolgimento dei corsi (parte             
teorica e tirocinio/stage);                                                     
preso atto che le Amministrazioni provinciali provvedono a promuovere           
il raccordo e la collaborazione tra i soggetti attuatori della                  
formazione nell'utilizzo delle rispettive risorse;                              
stabilito che in ordine al finanziamento delle attivita' si                     
provvedera' come segue:                                                         
- relativamente alla riqualificazione degli operatori OTA dipendenti            
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, le             
Aziende sanitarie provvederanno in autofinanziamento, assumendo cosi'           
la piena titolarita' dei progetti formativi che saranno approvati               
dalle Amministrazioni provinciali ed attuati nel rispetto comunque              
dei criteri e delle modalita' previsti nell'Allegato 1) parte                   
integrante del presente atto;                                                   
- per quanto riguarda la riqualificazione degli operatori ADB (con o            
senza la qualifica) si provvedera' con trasferimenti annuali alle               
Province di risorse finalizzate provenienti da capitoli del bilancio            
regionale, secondo le disponibilita' del bilancio di previsione                 
dell'esercizio di riferimento; vista la stima attuale degli operatori           
potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione, riportata            
nell'Allegato 2) parte integrante del presente atto;                            
dato atto che con propri successivi e appositi si provvedera'                   
annualmente all'assegnazione dei tetti di spesa alle Province,                  
all'assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle                  
modalita' di erogazione delle risorse alle Province, sulla base del             
numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di                 
riqualificazione secondo i dati aggiornati resi disponibili dal                 
Sistema informativo Politiche sociali (dati aggiornati secondo                  
l'indicatore degli "addetti equivalenti");                                      
preso atto che le attivita' formative rivolte agli operatori ADB (con           
e senza qualifica), finanziate con risorse dei capitoli del bilancio            
regionale, saranno realizzate in forma congiunta dai seguenti                   
soggetti, conformemente a quanto previsto al punto 3) ("Soggetti e              
modalita' della gestione delle azioni formative") dell'allegato parte           
integrante e sostanziale della delibera 1404/00:                                
- le sedi operative degli Enti di formazione accreditati dalla                  
Regione per la formazione professionale, secondo le direttivi                   
vigenti;                                                                        
- le Aziende sanitarie locali e Ospedaliere sedi di polo formativo              
(ex scuole o sezioni staccate per infermieri professionali o sedi               
formative convenzionate con l'Universita' per l'effettuazione dei               
corsi di diploma universitario per Infermiere ai sensi del DLgs                 
502/92 e successive modifiche) e la Scuola Infermieri professionali             
"Sacri Cuori" di Parma;                                                         
stabilito che, per le modalita' di attuazione delle attivita'                   
formative, i soggetti sopra indicati potranno fare riferimento ad una           
convenzione da sottoscriversi sulla base dello schema tipo riportato            
nell'Allegato B) parte integrante della delibera 986/01 relativa alla           
formazione iniziale;                                                            
stabilito che le azioni formative, sia quelle finanziate con fondi              
del bilancio regionale sia quelle autofinanziate da parte delle                 
Aziende sanitarie, saranno da attuarsi secondo le specifiche                    
indicazioni riportate nel documento in allegato, fatte salve le                 
direttive regionali vigenti per la formazione professionale per                 
quanto non espressamente indicato nel documento stesso;                         
stabilito che tutti i progetti formativi, compresi quelli in                    
autofinanziamento, dovranno essere presentati alle Amministrazioni              
provinciali sulla base delle azioni formative messe a bando;                    
stabilito che la composizione della Commissione d'esame per il                  
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito               
della formazione sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per            
la formazione iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02),                   
prevedendo tuttavia, nel caso di attivita' in autofinanziamento, la             
nomina del coordinatore da parte del solo soggetto titolare del                 
progetto;                                                                       
ritenuto opportuno, in considerazione dell'avvio del processo di                
riqualificazione per Operatore socio-sanitario, che prevede il                  
progressivo e graduale superamento dei profili di ADB ed OTA,                   
sospendere, a partire dall'esecutivita' del presente atto, la                   
programmazione dei corsi di qualifica sul lavoro per Addetto                    
all'Assistenza di base;                                                         
dato atto delle intese intercorse tra i Direttori generali alla                 
Cultura, Formazione, Lavoro ed alla Sanita' e Politiche sociali,                
Cristina Balboni e Franco Rossi;                                                
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 37,                
quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della delibera n. 2774 del 10            
dicembre 2001 sopracitata:                                                      
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso             
dal Responsabile del Servizio Formazione professionale dr.ssa                   
Fabrizia Monti;                                                                 
- della legittimita' espressa dal Direttore generale alla Cultura,              
Formazione e Lavoro, Cristina Balboni;                                          
su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,               
Universita', Lavoro, Pari opportunita' Mariangela Bastico;                      
dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni; dell'Assessore alle               
Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione                 
internazionale Gianluca Borghi,                                                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi specificati in premessa, in attuazione            
della propria delibera 1404/00 citata in premessa e dell'art. 13                
"Titoli pregressi" dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni             
relativo all'Operatore socio-sanitario, l'Allegato 1) parte                     
integrante e sostanziale del presente atto, concernente "Criteri e              
modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore                      
socio-sanitario";                                                               
2) di dare atto che le Amministrazioni provinciali definiranno e                
metteranno a bando nei relativi piani di formazione le azioni                   
formative da attuare nel loro territorio, individuandole di intesa              
con le Aziende sanitarie e con le rappresentanze degli Enti gestori             
di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in               
relazione alle esigenze delle realta' locali;                                   
3) di stabilire che in ordine al finanziamento delle attivita' si               
provvedera' come segue:                                                         
- relativamente alla riqualificazione degli operatori OTA dipendenti            
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, le             
Aziende sanitarie provvederanno in autofinanziamento, assumendo cosi'           
la piena titolarita' dei progetti formativi che saranno approvati               
dalle Amministrazioni provinciali ed attuati nel rispetto comunque              
dei criteri e delle modalita' previsti nell'Allegato 1) parte                   
integrante del presente atto;                                                   
- per quanto riguarda la riqualificazione degli operatori ADB (con o            
senza la qualifica) si provvedera' con trasferimenti annuali alle               
Province di risorse finalizzate provenienti da capitoli del bilancio            
regionale, secondo le disponibilita' del bilancio di previsione                 
dell'esercizio di riferimento;                                                  
4) di dare atto che con propri successivi e appositi atti provvedera'           
annualmente all'assegnazione dei tetti di spesa alle Province,                  
all'assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle                  
modalita' di erogazione delle risorse alle Province, sulla base del             
numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di                 
riqualificazione secondo i dati aggiornati resi disponibili dal                 
Sistema informativo Politiche sociali (dati aggiornati secondo                  
l'indicatore degli "addetti equivalenti");                                      
5) di stabilire che le azioni formative saranno da attuarsi secondo             
le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato 1) sopra                      
richiamato, fatte salve le direttive regionali vigenti per la                   
formazione professionale per quanto non espressamente indicato nel              
documento stesso;                                                               
6) di stabilire che la composizione della Commissione d'esame per il            
rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito               
della formazione sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per            
la formazione iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02),                   
prevedendo tuttavia, nel caso di attivita' in autofinanziamento, la             
nomina del coordinatore da parte del solo soggetto titolare del                 
progetto;                                                                       
7) di stabilire la sospensione delle attivita' di qualifica sul                 
lavoro per Addetto all'Assistenza di base a partire dall'esecutivita'           
del presente atto;                                                              
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1)                                                                     
Criteri e modalita' per la riqualificazione sul lavoro per Operatore            
socio-sanitario                                                                 
Indice                                                                          
1) Coordinamento e programmazione del processo di riqualificazione              
2) Destinatari delle misure compensative                                        
3) Priorita' per l'accesso ai corsi                                             
4) Misure compensative                                                          
5) Criteri generali per l'organizzazione delle attivita'                        
6) Modalita' di attuazione delle misure compensative 6.1) Soggetti              
attuatori delle misure compensative e modalita' di collaborazione tra           
gli stessi 6.2) Composizione Commissione d'esame, esame finale e                
rilascio dell'attestato di qualifica 6.3) Frequenza alle attivita'              
6.4) Coordinamento didattico ed organizzativo 6.5) Tutor delle misure           
compensative 6.6) Tirocinio/stage in contesto lavorativo (sedi,                 
modalita' di realizzazione, referenti di struttura)                             
1) Coordinamento e programmazione del processo di riqualificazione              
Nel processo di riqualificazione sul lavoro per Operatore                       
socio-sanitario la Regione mantiene un ruolo di coordinamento e di              
monitoraggio delle programmazioni territoriali di competenza delle              
Province delegate, con il concorso di tutti i soggetti coinvolti, e             
provvede alla definizione delle priorita' per l'accesso ai corsi, dei           
criteri generali relativi all'organizzazione delle attivita'                    
formative, dei crediti e delle misure compensative.                             
Le Amministrazioni provinciali coordinano l'avvio e lo svolgimento              
del processo di riqualificazione a livello locale, attivando i tavoli           
di confronto e concertazione con tutti i soggetti e le parti sociali            
interessate, nonche' promuovendo il raccordo e la collaborazione tra            
i soggetti attuatori della formazione nell'utilizzo delle rispettive            
risorse. Le Amministrazioni provinciali definiscono e mettono a bando           
nei relativi piani di formazione le misure compensative da attuare              
nel loro territorio, individuandole di intesa con le Aziende                    
sanitarie e con le rappresentanze degli Enti gestori di strutture               
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.                               
Nell'intesa citata saranno definiti nel dettaglio, nel quadro delle             
priorita' per l'accesso ai corsi e dei criteri generali relativi                
all'organizzazione delle misure compensative indicati nei successivi            
paragrafi, i seguenti aspetti:                                                  
- modalita' organizzative delle attivita' e criteri specifici di                
priorita' per l'accesso ai corsi, calibrati sulle esigenze del                  
territorio di riferimento;                                                      
- quote di operatori da coinvolgere in relazione a tempi definiti,              
sulla base dell'insieme delle risorse disponibili e delle esigenze              
segnalate dagli Enti gestori di strutture sanitarie, socio-sanitarie            
e socio-assistenziali;                                                          
- sedi e contesti organizzativi per lo svolgimento dei corsi (parte             
teorica e tirocinio/stage).                                                     
2) Destinatari delle misure compensative                                        
Le misure compensative sono rivolte:                                            
- agli operatori in servizio in possesso delle qualifiche di OTA o di           
ADB (o qualifica per la quale sia stata riconosciuta l'equipollenza             
dall'ufficio regionale competente);                                             
- agli operatori in servizio privi di qualifica e con esperienza                
professionale con funzioni di ADB superiore ai due anni, maturata               
alla data di apertura delle iscrizioni ai corsi.                                
3) Priorita' per l'accesso ai corsi                                             
Nella fase di prima attuazione, l'accesso ai corsi di riqualifica sul           
lavoro sara' garantito prioritariamente agli operatori che hanno                
maturato un'esperienza professionale complessiva con qualifica di OTA           
o di ADB superiore a 5 anni. Tale esperienza:                                   
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non                    
continuativi;                                                                   
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai                
corsi;                                                                          
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui           
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti           
attuatori delle attivita' formative.                                            
In relazione a situazioni di particolare criticita' determinate da              
una elevata numerosita' di operatori che svolgono funzioni di ADB               
sprovvisti della relativa qualifica, nei diversi contesti                       
territoriali potra' essere valutata, contestualmente alla prima                 
priorita', anche una seconda priorita' che garantisca l'accesso alla            
riqualificazione di tali operatori, purche' abbiano maturato                    
un'esperienza professionale complessiva con tali funzioni superiore a           
2 anni. Anche in questo caso, l'esperienza professionale:                       
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non                    
continuativi;                                                                   
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai                
corsi;                                                                          
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui           
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti           
attuatori delle attivita' formative.                                            
4) Misure compensative                                                          
In coerenza con l'art. 13 "Titoli pregressi" della disciplina                   
provvisoria relativa al profilo professionale di Operatore                      
socio-sanitario di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza                     
Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 e nell'ottica del               
riconoscimento dei crediti derivanti dall'esperienza professionale              
pregressa, sono individuate due differenti tipologie di misure                  
compensative in relazione alla diversa durata dell'esperienza                   
professionale, come risulta nelle tabelle riportate in calce al                 
presente documento.                                                             
L'esperienza professionale:                                                     
- puo' risultare anche dalla somma di periodi lavorativi non                    
continuativi;                                                                   
- deve essere maturata alla data di apertura delle iscrizioni ai                
corsi;                                                                          
- deve essere adeguatamente attestata dai datori di lavoro presso cui           
e' stato prestato il servizio (o i servizi) ed acquisita dai soggetti           
attuatori delle attivita' formative.                                            
5) Criteri generali per l'organizzazione delle attivita'                        
In considerazione del numero degli operatori coinvolti nella                    
riqualificazione e della durata delle misure compensative, dovranno             
essere adottate tutte le modalita' organizzative e logistiche per               
facilitare la frequenza alle attivita'. In particolare:                         
- il massimo decentramento possibile delle sedi formative in ambito             
provinciale;                                                                    
- la flessibilita' dei tempi complessivi di svolgimento delle misure            
compensative e della collocazione oraria delle attivita' nell'arco              
della giornata;                                                                 
- l'utilizzo della medesima Commissione d'esame, laddove possibile,             
alla conclusione di piu' corsi;                                                 
- il tirocinio/stage deve svolgersi in una sede il piu' possibile               
accessibile da parte del corsista rispetto alla sede abituale di                
lavoro o di domicilio e deve garantire un'esperienza formativa e                
professionalizzante di completamento delle competenze gia' possedute.           
6)  Modalita' di attuazione delle misure compensative                           
6.1) Soggetti attuatori delle misure compensative e modalita' di                
collaborazione tra gli stessi                                                   
La progettazione e l'attuazione degli interventi formativi finanziati           
con fondi del bilancio regionale e rivolti agli operatori ADB (con o            
senza qualifica) e' congiunta da parte dei soggetti attuatori                   
individuati con la presente delibera ed i rapporti tra gli stessi               
soggetti potranno essere regolati da apposita convenzione da                    
sottoscriversi sulla base dello schema tipo riportato nell'Allegato             
B) parte integrante della delibera 986/01 relativa alla formazione              
iniziale. In questo caso, i singoli progetti formativi saranno                  
presentati sui piani provinciali dall'Ente di formazione accreditato,           
responsabile anche delle procedure amministrative e di                          
rendicontazione previste dalle direttive regionali vigenti.                     
La progettazione e l'attuazione di interventi formativi in                      
autofinanziamento rivolti agli operatori OTA, fa capo direttamente al           
soggetto proponente (Azienda sanitaria). Anche in questo caso, i                
singoli progetti formativi saranno presentati sui piani provinciali             
dal soggetto proponente, il quale assumera', in caso di approvazione,           
la titolarita' dei progetti stessi senza obbligo di rendicontazione.            
Le azioni formative saranno da attuarsi secondo le specifiche                   
indicazioni riportate nel presente documento, fatte salve le                    
direttive regionali vigenti per la formazione professionale per                 
quanto non espressamente indicato nel documento stesso.                         
6.2) Composizione Commissione d'esame, esame finale e rilascio                  
dell'attestato                                                                  
Al termine delle misure compensative e' previsto un esame finale per            
il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario,                  
riguardante i contenuti delle misure compensative stesse, e                     
costituito da una prova simulazione ed una prova teorica da svolgersi           
secondo le procedure dalle direttive regionali vigenti.                         
La composizione della Commissione d'esame per il rilascio della                 
qualifica di Operatore socio-sanitario nell'ambito della formazione             
sul lavoro sara' la medesima di quella prevista per la formazione               
iniziale (delibera di Giunta regionale 238/02), prevedendo tuttavia,            
nel caso di attivita' in autofinanziamento, la nomina del                       
coordinatore da parte del solo soggetto titolare del progetto.                  
L'attestato di qualifica sara' rilasciato sulla base della tipologia            
di certificazione in uso nel sistema regionale della formazione                 
professionale.                                                                  
6.3) Frequenza alle attivita'                                                   
La frequenza alle attivita' formative e' obbligatoria e non possono             
essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano              
superato il tetto massimo di assenze consentito e cioe' il 10%, fatte           
salve assenze giustificate per gravi motivi di malattia o per                   
maternita'; in tali casi, e' facolta' dei soggetti gestori mettere in           
atto attivita' di recupero e, valutato il grado di raggiungimento               
degli obiettivi formativi, ammettere all'esame finale i partecipanti            
interessati. (Direttive regionali per la formazione professionale               
Cap. 1, punto 1.1.2).                                                           
6.4) Coordinamento didattico e organizzativo                                    
Al fine di garantire l'integrazione e il raccordo tra il percorso               
formativo (misura compensativa) e l'esperienza professionale e                  
formativa pregressa dei corsisti (sia nei progetti attuati in forma             
congiunta, sia nei progetti autofinanziati), e' individuato dai                 
soggetti attuatori un coordinatore, preferibilmente con esperienza e            
competenze in ambito sociale e sanitario che potra' coordinare anche            
piu' misure compensative. In alternativa, i coordinatori potranno               
essere distinti:                                                                
- di area sanitaria per le misure compensative rivolte ad operatori             
in possesso della qualifica di ADB;                                             
- di area sociale per le misure compensative rivolte ad operatori in            
possesso della qualifica di OTA.                                                
Anche in questo caso, i coordinatori potranno coordinare piu' misure            
compensative.                                                                   
Nei compiti del/i coordinatore/i rientrano le seguenti funzioni:                
- garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di                    
riqualificazione, dando attuazione alle modalita' organizzative                 
definite in sede territoriale;                                                  
- coordinare la progettazione, lo svolgimento e la valutazione delle            
misure compensative, provvedendo all'individuazione dei docenti;                
- individuare il Tutor del/i corso/i con le funzioni di seguito                 
individuate, coordinarne e supervisionarne le attivita' ed in                   
collaborazione con esso individuare le sedi di tirocinio/stage;                 
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la              
frequenza degli utenti dei corsi che le modalita' di svolgimento                
delle attivita' formative, adottando i provvedimenti che si rendono             
necessari.                                                                      
6.5) Tutor delle misure compensative                                            
Il Tutor viene individuato, anche per piu' misure compensative, dal/i           
coordinatore/i didattico-organizzativo sulla base dei titoli od                 
esperienze specifiche attinenti al ruolo e/o sulla base di esperienze           
professionali in ambito sociale e sanitario. Le funzioni del Tutor              
del corso sono le seguenti:                                                     
- favorisce l'integrazione tra area sanitaria e area sociale e tra              
formazione teorica e di stage, anche tramite il raccordo e il                   
confronto con i docenti e con i referenti di struttura per il                   
tirocinio/stage;                                                                
- predispone un contesto formativo adeguato, negoziando con le sedi             
di tirocinio/stage condizioni favorevoli e attivando processi di                
accoglienza e di integrazione degli allievi;                                    
- concorre alla valutazione finale del tirocinio/stage, in                      
collaborazione con il referente di struttura per il tirocinio/stage.            
6.6) Tirocinio/stage in contesto lavorativo (sedi, modalita' di                 
realizzazione, referenti di struttura)                                          
Il tirocinio/stage deve essere svolto di norma al di fuori del                  
contesto lavorativo di appartenenza in funzione dell'obiettivo                  
formativo di integrazione delle professionalita' di base, e quindi in           
ambiente ospedaliero e presso le strutture sanitarie,                           
socio-assistenziali e socio-sanitarie individuate dal coordinatore              
didattico-organizzativo in collaborazione con il Tutor del corso.               
Deve essere garantita la qualita' dell'esperienza di tirocinio/stage            
anche mediante la disponibilita' di un referente per la formazione              
pratica presso le strutture individuate. Tale referente interno alla            
struttura presso cui si svolge il tirocinio/stage ha il compito di              
promuovere nel servizio un ambiente formativo adeguato favorendo                
l'accoglimento e l'inserimento degli allievi; di informare e                    
coinvolgere nel progetto di tirocinio/stage gli operatori del                   
servizio; di selezionare, insieme al Tutor, le attivita' da fare                
sperimentare all'allievo, in coerenza con gli obiettivi                         
professionalizzanti e di riqualificazione della misura compensativa;            
di effettuare la valutazione finale del tirocinio/stage con il                  
contributo del Tutor.                                                           
Con riferimento alla misura compensativa prevista per gli operatori             
che svolgono funzioni di ADB senza la relativa qualifica, il                    
tirocinio/stage potra' essere svolto per un massimo del 60% del monte           
ore complessivo (200 ore) nel contesto lavorativo di appartenenza,              
fermo restando il vincolo di un'adeguata e significativa                        
rielaborazione dell'esperienza effettuata.                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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