REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1454

PRSR 2000-2006. Misura 1.g Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Adeguamento delle intensita' di aiuto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che - al fine di dare attuazione al Reg. CE 1257/99, sul               
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di                     
orientamento e garanzia (FEOAG), e al Reg. CE 1750/99, recante                  
disposizioni di applicazione del Regolamento 1257/99 - la Regione               
Emilia-Romagna ha elaborato il Piano regionale di Sviluppo rurale per           
il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con                   
decisione C (2000) 2153 del 20 luglio 2000;                                     
dato atto che, tra le misure del suddetto piano, e' compresa la                 
Misura 1.g "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e                  
commercializzazione dei prodotti agricoli", a cui e' stata data                 
attuazione con proprian deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000,             
con la quale si approvava il Programma operativo 2000-2006 ed il                
relativo avviso pubblico a valere sulle disponibilita'  finanziarie             
previste per la misura medesima nel periodo 2002-2004, quali                    
risultavano dalla sommatoria delle risorse previste per le annualita'           
considerate nelle tabella finanziaria indicativa allegata al piano              
medesimo;                                                                       
constatato che nella sopracitata deliberazione 2548/00 si e'                    
stabilito che il contributo da concedere sia pari al 35%                        
dell'investimento ritenuto ammissibile, nel rispetto di quanto                  
previsto dal Piano regionale di Sviluppo rurale che poneva come                 
limite massimo di intensita' d'aiuto il 40%;                                    
richiamati:                                                                     
- l'art. 60 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che estende                    
l'agevolazione del credito d'imposta, prevista dall'art. 8 della                
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle imprese agricole di cui all'art.           
1 del DLgs 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti            
ai sensi dell'art. 51 del Reg. CE 1257/99 nella misura massima del              
40% dell'investimento ammissibile prevista nel medesimo Reg. CE                 
1257/99;                                                                        
- l'art. 11 del DL 8 luglio 2002, n. 138 con il quale e' stata data             
attuazione alle predetta agevolazione prevedendo espressamente che              
possono accedere al credito d'imposta le imprese agricole di cui                
all'art. 1 del DLgs 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano, in tutto             
il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi del piu' volte             
richiamato Reg. CE 1257/99 nel Settore della produzione,                        
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;                     
- che tale accesso e' consentito esclusivamente alle aziende che                
abbiano presentato domanda a valere sui bandi emanati dalle Regioni e           
purche' la domanda medesima sia stata favorevolmente istruita                   
dall'ente competente;                                                           
considerato:                                                                    
- che la previsione, disposta con la richiamata deliberazione                   
2548/00, di una percentuale di aiuto pari al 35% dell'investimento              
ammissibile correlata alla definizione di un tetto massimo di spesa             
ammissibile per singolo progetto, era finalizzata ad aumentare il               
numero dei progetti finanziabili massimizzando l'entita' delle                  
risorse rese disponibili;                                                       
- che, tuttavia, tale previsione, costituendo ora il tetto massimo              
anche per il regime del credito d'imposta, penalizza                            
irrimediabilmente le imprese agricole che, avendo presentato progetti           
ammissibili sulla Misura 1.g, potrebbero accedere all'agevolazione              
nazionale nel limite del 40% dell'investimento ammissibile stabilito            
dal Reg. CE 1257/99;                                                            
considerato prevalente interesse dell'Amministrazione regionale                 
assicurare le condizioni che permettano alle imprese                            
emiliano-romagnole di trarre il maggior vantaggio economico derivante           
dall'applicazione del regime di agevolazione previsto per il credito            
di imposta nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa                     
comunitaria e dal Piano regionale di sviluppo rurale, evitando                  
trattamenti sperequativi fra le imprese regionali e quelle delle                
altre regioni;                                                                  
ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito, elevando a tal             
fine dal 35% al 40% l'aiuto previsto per la Misura 1.g nella                    
deliberazione 2548/00;                                                          
dato atto che le risorse complessivamente rese disponibili per                  
l'attuazione del predetto avviso pubblico relativo al periodo                   
2002-2004 ammontavano a 41,61 milioni di Euro e che tale importo                
consentiva il finanziamento di progetti per un importo di spesa                 
ammissibile di 118,89 milioni di Euro;                                          
ritenuto necessario - al fine di mantenere inalterato il periodo                
considerato il volume degli investimenti finanziabili pur in presenza           
di un aumento dell'aiuto concedibile - destinare all'attuazione del             
predetto avviso pubblico la somma complessiva di 47,56 milioni di               
Euro, dando atto atto che detta somma risulta compresa nell'ambito              
delle risorse complessivamente destinate all'attuazione della Misura            
1.g quali risultano dalla tabellla finanziaria indicativa allegata al           
Piano ed ammontanti complessivamente a 70,41 milioni di Euro;                   
dato atto, infine, che le variazioni approvate con il presente atto             
non costituiscono modifiche al Piano regionale di Sviluppo rurale               
approvato dalla Commissione con la decisione sopra richiamata;                  
sentito, in ordine della coerenza del presente atto con i contenuti             
del Piano regionale di Sviluppo rurale, il dott. Giorgio Poggioli,              
Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione;                
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministartiva e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01;                                      
dato atto, pertanto:                                                            
- del parere favorevole espresso in merito alla regolarita' tecnica             
della presente deliberazione dalla dott.ssa Teresita Pergolotti,                
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese,                                   
- del parere favorevole espresso in merito alla legittimita' della              
medesima deliberazione dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario           
Manghi,                                                                         
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                   
predetta deliberazione 2774/01;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui                 
integralmente richiamate, il limite di intensita' d'aiuto previsto              
dal Programma Opertaivo 2000-2006 della Misura 1.g. e dal relativo              
avviso pubblico riferito al periodo 2002-2004, entrambi approvati con           
deliberazione 2548/00, elevando la percentuale di contributo da                 
concedere dal 35% al 40% dell'investimento ritenuto ammissibile,                
dando atto che tale incremento e' conforme a quanto previsto dal                
Piano regionale di Sviluppo rurale e dalla normativa comunitaria di             
riferimento;                                                                    
2) di incrementare, parimenti per le ragioni indicate in premessa, da           
41,61 milioni di Euro a 47,56 milioni di Euro le disponibilita'                 
finanziarie destinate all'attuazione del predetto avviso pubblico               
relativo al periodo 2002-2004, dando atto che detta somma risulta               
compresa nell'ambito delle risorse complessivamente destinate,                  
nell'intero periodo 2000-2006, all'attuazione della Misura 1.g quali            
risultano dalla tabella finanziaria indicativa allegata al Piano ed             
ammontanti complessivamente a 70,41 milioni di Euro;                            
3) di dare atto che le variazioni di cui ai punti 1) e 2) non                   
costituiscono modificazioni al Piano regionale di Sviluppo rurale               
approvato dalla Commissione con la decisione indicata in premessa;              
4) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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