REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2723

Integrazione e modifiche della deliberazione Giunta regionale del 26 luglio 1999, n. 1378

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle              
persone anziane - Interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i             
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di                     
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della           
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie               
della Regione Emilia-Romagna";                                                  
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per               
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo                  
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei                 
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 5/94";            
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione               
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999,  n.1378";                             
- la propria deliberazione 26 aprile 2001, n. 601 "Integrazione e               
modifiche delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";                   
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio              
2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni               
socio-sanitarie";                                                               
- il Documento di programmazione economica e finanziaria e la                   
Relazione previsionale programmatica per l'anno 2002;                           
considerato:                                                                    
- l'opportunita' di adeguare l'onere a rilievo sanitario giornaliero            
determinato nella deliberazione della Giunta regionale 1378/99 per le           
case protette, le RSA, i centri diurni, l'assistenza domiciliare                
integrata di cui alla L.R. 5/94, all'aumento previsto nel DPEF e                
nella Relazione previsionale programmatica per l'anno 2002 nella                
misura dell'inflazione programmata, pari all'1,7 per cento per lo               
stesso anno;                                                                    
- la conseguente necessita' di rideterminare per l'anno 2002 gli                
oneri a rilievo sanitario previsti dalla propria deliberazione                  
1378/99 come segue:                                                             
Onere base  Onere per soggetti con gravi       disturbi                         
comportamentali                                                                 
- Centro diurno  Lire  22.978  31.334                                           
  Euro  11,86  16,18                                                            
    Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                            
- Case protette  Lire  55.356  41.778  33.423                                   
  Euro  28,58  21,57  17,26                                                     
- RSA  Lire  55.356                                                             
  Euro  28,58                                                                   
- ADI  Lire  10.170                                                             
  Euro  5,25                                                                    
- l'opportunita' di garantire una tempestiva comunicazione agli enti            
gestori ed alle Aziende Unita' sanitarie locali per la                          
predisposizione dei bilanci e la determinazione delle rette a carico            
degli anziani utenti, evitando modifiche nel corso dell'anno ed i               
conseguenti problemi di rapporto con i cittadini e le complesse                 
verifiche di competenza delle Aziende Unita' sanitarie locali;                  
ritenuto opportuno di:                                                          
- modificare la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378,                  
aggiornando a partire dall'1/1/2002 gli oneri a rilievo sanitario in            
base alla previsione dell'inflazione programmata pari all'1,7 per               
cento;                                                                          
rilevata inoltre:                                                               
- l'opportunita' di confermare anche per l'anno 2002, limitatamente             
alle sole realta' territoriali che non hanno completato ancora                  
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e                      
riabilitazione estensiva ed alle sole strutture per le quali e' stata           
utilizzata per l'anno 2001 la deroga prevista dalla deliberazione               
della Giunta regionale n. 601 del 26/4/2001, la possibilita'                    
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,                 
previa motivata valutazione in sede di convenzione con enti gestori             
di nuclei di RSA di:                                                            
a) applicare, sino al termine massimo del 31/12/2002, i livelli                 
assistenziali (assistenza di base, assistenza infermieristica,                  
assistenza riabilitativa, assistenza medica) e contestualmente                  
riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al limite massimo                
previsto dalla normativa preesistente (deliberazione della Giunta               
regionale del 12/10/1994, n. 5106);                                             
b) prevedere sino al 31/12/2002 la possibilita' di destinare ai                 
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,               
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con              
scadenza al 31/12/2001 dalla citata deliberazione n. 601 del                    
26/4/2001;                                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, dal Responsabile del                
Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla             
regolarita' tecnica della presente deliberazione, per quanto di                 
rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.             
19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4             
luglio 1995;                                                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'                
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della           
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4                
luglio 1995;                                                                    
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca           
Borghi e dell'Assessore alla Sanita', Giovanni Bissoni;                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prorogare fino al 31/12/2002 le facolta', gia' concesse alle              
Aziende Unita' sanitarie locali con propria deliberazione del                   
26/7/1999, n. 1378, come successivamente integrata con proprie                  
deliberazioni del 16/2/2000, n. 210 e del 7 marzo 2001,  n.601                  
indicate in premessa, disponendo in particolare che: "Limitatamente             
all'anno 2002 ed alle sole realta' che non hanno completato                     
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e                      
riabilitazione estensiva secondo quanto previsto dalla                          
programmazione" l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per                
territorio, previa motivata attestazione della condizione di cui in             
precedenza, in sede di convenzione con enti gestori di nuclei di RSA            
puo':                                                                           
a) concordare sino al termine massimo del 31/12/2002 l'applicazione             
dei livelli assistenziali (assistenza di base, assistenza                       
infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza medica) e                 
contestualmente riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al               
limite massimo previsto dalla normativa preesistente (deliberazione             
della Giunta regionale del 12/10/1994,  n.5106);                                
b) prevedere sino al 31/12/2002 la possibilita' di destinare ai                 
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,               
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con              
scadenza al 31/12/2001 dalla deliberazione della Giunta regionale n.            
601 del 26/4/2001;                                                              
La deroga di cui al precedente capoverso e' finalizzata al                      
raggiungimento della rimodulazione delle RSA garantendo la                      
contestuale attivazione della rete, in particolare per quanto                   
riguarda la funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione               
estensiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente deve                    
verificare l'esistenza delle condizioni che motivano la deroga e                
concordare con l'ente gestore della RSA il raggiungimento graduale              
(comunque entro il 31/12/2002) degli standard assistenziali previsti            
dalla delibera della Giunta regionale 1378/99;                                  
2) di modificare la propria deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1378           
aggiornando dall'1/1/2002 gli oneri a rilievo sanitario per casa                
protetta, RSA, centro diurno, e assistenza domiciliare all'indice di            
inflazione programmata stimata dal DPEF, pari all'1,7 per cento e               
rideterminati come segue:                                                       
Onere base  Onere per soggetti con gravi       disturbi                         
comportamentali                                                                 
Centro diurno  Lire  22.978  31.334                                             
  Euro  11,86  16,18                                                            
    Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                            
Case protette  Lire  55.356  41.778  33.423                                     
  Euro  28,58  21,57  17,26                                                     
RSA  Lire  55.356                                                               
  Euro  28,58                                                                   
Assistenza                                                                      
domiciliare  Lire  10.170                                                       
  Euro  5,25                                                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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