DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1448
Modifica dei criteri di applicazione della L.R. 24/00 e successive modificazioni approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 28 gennaio 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari", modificata con L.R. n. 14 del 9 maggio 2001;
- la propria deliberazione n. 114 del 28 gennaio 2002 recante "L.R. 7
aprile 2000, n. 24 ôDisciplina delle Organizzazioni di produttori e
delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari' e successive modificazioni. Organizzazioni di
produttori. Criteri di applicazione";
considerato che, per garantire una applicazione della suddetta legge
regionale piu' aderente alla realta' dei produttori agricoli, si
rendono necessarie alcune integrazioni ai criteri come sopra
definiti;
dato atto che le integrazioni di cui sopra e che si approvano con la
presente deliberazione sono state sottoposte all'esame della Consulta
agricola di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;
preso atto, inoltre, della richiesta espressa dalla stessa Consulta,
nella seduta dell'11 luglio 2002, di prorogare, esclusivamente per
l'anno di attivita' 2003, il termine ultimo per la presentazione dei
documenti di programmazione quadriennale ed annuale, rispettivamente
al 15 dicembre 2002 e 15 marzo 2003;
ritenuto opportuno, anche in relazione alla attuale fase di prima
applicazione della normativa regionale suddetta, accogliere la
predetta richiesta di proroga;
considerata, altresi', la necessita' - in relazione al carattere
eminentemente tecnico che rivestono i controlli da effettuare per
assicurare la corretta applicazione della normativa qui in esame e
dei criteri definiti con la piu' volte citata deliberazione 114/02 e
qui integrati - di demandare a specifici atti del Direttore generale
Agricoltura il completamento della relativa disciplina, anche ad
eventuale modifica delle prescrizioni gia' stabilite nella medesima
deliberazione 114/02, con particolare riferimento a quelli relativi
alla iscrizione delle Organizzazioni dei produttori nell'Elenco
regionale ed al mantenimento di detta iscrizione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001 concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001, recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, e
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito,
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi del citato art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01, e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, le integrazioni ai criteri applicativi
della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari" e successive modificazioni, approvati con
deliberazione 114/02;
2) di prorogare, esclusivamente per l'anno di attivita' 2003, il
termine ultimo per la presentazione dei documenti di programmazione
quadriennale ed annuale, rispettivamente al 15 dicembre 2002 e 15
marzo 2003, ferma restando la perentorieta' di tali termini;
3) di dare atto che la presentazione della domanda di contributo
annuale dovra' avvenire successivamente alla comunicazione del parere
favorevole sul programma quadriennale espresso secondo quanto
disposto dalla deliberazione 114/02;
4) di stabilire che per l'anno di attivita' 2003 sono ammissibili a
contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di
presentazione della domanda di contributo annuale;
5) di confermare quant'altro previsto nella deliberazione n. 114 del
28 gennaio 2002;
6) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessae qui
integralmente richiamate, che il Direttore generale Agricoltura
provvedera' con propri atti, anche ad eventuale modifica delle
prescrizioni gia' stabilite nella medesima deliberazione 114/02, al
completamento della disciplina relativa al sistema dei controlli, con
particolare riferimento a quelli relativi alla iscrizione delle
Organizzazioni dei produttori nell'Elenco regionale ed al
mantenimento di detta iscrizione;
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari" e successive modificazioni. Integrazione ai criteri
di applicazione approvati con deliberazione di Giunta regionale
114/02
L'ottavo capoverso del punto "1.a - Produttori e soci" e' integrato
nel modo seguente:
"Si precisa che l'elenco dovra' contenere il nominativo dei soli soci
che hanno conferito il/i prodotto/i di adesione all'OP.".
Dopo il punto "1.f - Registro di carico e scarico" e' inserito il
seguente punto:
"1.g - Soci indiretti
A far data dal 30 giugno 2003 ciascuna persona giuridica socia
dell'OP deve garantire, attraverso lo statuto o regolamenti appositi,
o atti societari equipollenti, i seguenti vincoli da parte dei propri
soci:
a) limitare l'adesione del socio ad una sola struttura associativa
per lo stesso prodotto;
b) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni,
garantendo un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale
richiesta di recesso;
c) conferire alla struttura associativa almeno il 75% di ogni singolo
prodotto per il quale si aderisce all'OP;
d) garantire il rispetto dei regolamenti di produzione, conferimento
ed immissione del prodotto sul mercato;
e) garantire il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti,
attraverso adeguate sanzioni.".
La lettera c) del punto "2.b - Domanda di iscrizione all'Elenco" e'
cosi' sostituita:
"c) elenco nominativo dei soci, conforme al libro soci, ed elenco
soci indiretti, limitatamente a coloro che hanno prodotto/conferito
nell'anno di riferimento il/i prodotto/i di adesione all'OP, entrambi
su supporto magnetico secondo le indicazioni fornite dal Servizio
Valorizzazione delle produzioni;".
Dopo la lettera c) del punto "3.a - Verifica requisiti" e' inserita
la seguente lettera d):
"d) elenco nominativo dei soci, conforme al libro soci, ed elenco
soci indiretti, limitatamente a coloro che hanno prodotto/conferito
nell'anno di riferimento il/i prodotto/i di adesione all'OP, entrambi
su supporto magnetico secondo le indicazioni fornite dal Servizio
Valorizzazione delle produzioni;". Nella "Tabella dei settori e
dei prodotti" di cui all'Allegato A dei criteri approvati con
deliberazione 114/02, viene eliminato il prodotto "Barbabietola da
zucchero e derivati" dal settore "Grandi colture e derivati" e viene
istituito come nuovo settore.