REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 896

Definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna - Applicazione art. 2, comma 1 del decreto ministeriale del 19 aprile 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel                 
settore lattiero-caseario;                                                      
- il DPR 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di                    
esecuzione della citata Legge 468/92;                                           
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999 convertito con modificazioni in Legge           
27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore             
lattiero-caseario;                                                              
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in               
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la                 
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;           
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19              
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno           
2001, recante disposizioni per la ripartizione dell'aumento                     
comunitario e per la ripartizione dei quantitativi che affluiscono              
alla riserva nazionale;                                                         
preso atto che gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 19            
aprile 2001 dispongono:                                                         
- che i quantitativi resisi disponibili a seguito di revoche,                   
rinunce, riduzioni od abbandoni, effettuati ai sensi della normativa            
vigente, affluiscono alla riserva nazionale;                                    
- che detti quantitativi vengono riattribuiti alle Regioni da cui               
provengono e che le stesse devono provvedere alla riassegnazione                
entro il 31 marzo dell'anno successivo;                                         
- che i quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori entro            
il succitato termine confluiscono nuovamente alla riserva nazionale             
per essere ripartiti fra tutte le Regioni;                                      
evidenziato che per ogni campagna lattiera la Regione Emilia-Romagna            
potra' disporre di un quantitativo, sia in quote consegne che in                
quote vendite dirette, e che tale quantitativo sara' disponibile                
solamente all'inizio della campagna lattiera e che nel corso della              
campagna stessa si potranno creare nuove disponibilita' con validita'           
immediata;                                                                      
ritenuto opportuno, al fine di attribuire tempestivamente i                     
quantitativi disponibili, costituire graduatorie con validita'                  
pluriennale fino ad esaurimento delle stesse;                                   
considerato che la disponibilita' di quote, pur variando ad ogni                
campagna lattiera, non sara' tale da consentire un'assegnazione                 
lineare in grado di sortire effetti significativi sulle aziende;                
ritenuto pertanto opportuno definire criteri oggettivi di priorita'             
al fine di attribuire ai produttori dell'Emilia-Romagna i                       
quantitativi di cui sopra;                                                      
considerato che, per la realta' produttiva della Regione                        
Emilia-Romagna, i criteri di attribuzione devono rispondere alle                
seguenti necessita':                                                            
1) agevolare l'imprenditoria agricola giovanile;                                
2) favorire l'attivita' produttiva nelle zone di montagna e                     
svantaggiate;                                                                   
3) rispettare un giusto equilibrio fra produzione e superficie                  
agraria utilizzabile;                                                           
4) valorizzare le aziende attive la cui dimensione aziendale                    
garantisca continuita' produttiva;                                              
ritenuto opportuno stabilire che all'assegnazione di quote                      
integrative alle aziende titolari di quota si debba procedere sulla             
base di specifica richiesta;                                                    
considerato inoltre opportuno, sinergicamente a quanto previsto dal             
Piano regionale di sviluppo rurale - Asse 2, sostenere l'allevamento            
di razze autoctone da latte a limitata consistenza;valutata pertanto            
la necessita' di riservare per la campagna lattiera 2002/2003 un                
quantitativo pari a 500 tonnellate da assegnare ad aziende, gia'                
titolari di quota, che allevano nuclei significativi di animali di              
razze autoctone da latte, individuate dal citato PRSR;                          
valutata inoltre la fondamentale importanza che riveste nel settore             
lattiero-caseario, l'attivita' di studio e di ricerca;                          
considerato, in proposito:                                                      
- che la Facolta' di Medicina veterinaria dell'Universita' degli                
Studi di Bologna deve avvalersi, ai sensi di quanto disposto dalla              
normativa in materia, di un'adeguata struttura produttiva a scopi               
didattici;                                                                      
- che la Sezione VIII AUB dell'Universita' degli Studi di Bologna               
afferente alla Facolta' di Medicina veterinaria era gia' titolare di            
quota latte che non e' stata prodotta per motivi di ristrutturazione            
della stalla e pertanto revocata;                                               
- che, con nota acquisita agli atti della Direzione generale                    
Agricoltura al n. 10090 di protocollo del 14/5/2002, la predetta                
Facolta' ha comunicato che nel corso della campagna lattiera                    
2002/2003 riprendera' un'iniziale attivita' produttiva che verra'               
ulteriormente sviluppata;                                                       
- che altri Istituti di studio e ricerca potrebbero avanzare                    
ulteriori richieste di assegnazioni di quote latte per le proprie               
attivita';                                                                      
ritenuto pertanto necessario riservare per la campagna lattiera                 
2002/2003:                                                                      
- un quantitativo pari a 200 tonnellate da assegnare alla Facolta' di           
Medicina veterinaria dell'Universita' degli Studi di Bologna;                   
- un quantitativo pari a 200 tonnellate per altri Istituti di studio            
e ricerca che ne facciano motivata richiesta;                                   
ritenuto, altresi', opportuno prevedere, per le campagne successive             
alla campagna 2002/2003, che il Direttore generale all'Agricoltura,             
in relazione alle richieste e ai quantitativi disponibili, potra',              
con propri atti formali, riservare analoghi quantitativi per la                 
Facolta' e gli altri Istituti di cui sopra, fermi restando i                    
rispettivi limiti di quota sopra indicati;                                      
dato atto che, qualora variasse l'assetto normativo in merito alla              
disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per                
campagna lattiera avesse una consistenza tale da incidere                       
diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri individuati           
nella presente deliberazione potranno essere modificati e le                    
graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite;                              
richiamate la L.R. 15/97 e la deliberazione del Consiglio regionale             
n. 351 del 18 aprile 2002 avente per oggetto "L.R. 15/97, art. 2,               
comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni             
di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle                  
modalita' operativo di avvalimento degli uffici delle Province";                
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile            
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore           
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01            
e della predetta deliberazione 2774/01;su proposta dell'Assessore               
all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in premessa e qui                
integralmente richiamato, che i quantitativi che si renderanno                  
disponibili per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 del decreto 19           
aprile 2001, vengano attribuiti alle aziende agricole, titolari di              
quota latte, che ne facciano richiesta, secondo i criteri riportati             
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
2) di riservare, per la campagna lattiera 2002/2003, sulla base delle           
considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate,            
i seguenti quantitativi per le specifiche esigenze di seguito                   
indicate:                                                                       
a) 500 tonnellate da assegnare ad aziende agricole, titolari di quota           
latte, che ne facciano richiesta e che allevino animali appartenenti            
a razze autoctone da latte secondo i criteri riportati nell'Allegato            
2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                 
b) 200 tonnellate da assegnare alla Facolta' di Medicina veterinaria            
dell'Universita' degli Studi di Bologna;                                        
c) 200 tonnellate, da assegnare, proporzionalmente alla quota                   
posseduta, agli Istituti di studio e ricerca che inoltrino apposita e           
motivata richiesta alla Direzione generale Agricoltura - Servizio               
Produzioni animali - entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione            
del presente atto nel Bollettino Ufficiale;                                     
3) di stabilire, per le campagne successive alla 2002/2003, che il              
Direttore generale Agricoltura, in relazione alle richieste e ai                
quantitativi disponibili, potra' con propri atti formali riservare              
alla Facolta' di Medicina veterinaria dell'Universita' degli Studi di           
Bologna ed agli Istituti di cui sopra quantitativi non superiori a              
quelli indicati per la campagna lattiera 2002/2003 al precedente                
punto 2, lettere b) e c);                                                       
4) di stabilire che le domande presentate dai richiedenti ritenute              
ammissibili secondo i criteri approvati con il presente atto vengano            
inserite in due distinte graduatorie, rispettivamente per quota                 
consegne e quota vendite dirette;                                               
5) di stabilire che le quantita' assegnate in base al presente atto             
sono da intendersi quale quota A;                                               
6) di stabilire che le assegnazioni verranno effettuate alle aziende            
posizionate in graduatoria, secondo le priorita' stabilite                      
nell'Allegato 1, fino ad esaurimento del quantitativo disponibile;              
7) di stabilire che qualora la graduatoria non venga esaurita con i             
quantitativi riattribuiti per una campagna lattiera, la stessa                  
rimarra' valida per le campagne successive;                                     
8) di stabilire che i giovani che non hanno presentato domanda o che            
acquisiscono la titolarita' o contitolarita' di azienda potranno                
inoltrare apposita istanza dal 15 al 30 aprile di ogni anno, pena la            
non ammissibilita', e saranno inseriti, previa istruttoria effettuata           
secondo quanto stabilito con il presente atto, in una graduatoria               
supplementare che verra' utilizzata subordinatamente all'esaurimento            
delle graduatorie precedenti;                                                   
9) di stabilire che le quote assegnate ai sensi del presente atto non           
possono essere, in tutto o in parte, date in comodato o costituire              
oggetto di contratti di soccida, vendita, affitto;                              
10) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore              
beneficiario dell'assegnazione proceda a dare in comodato o in                  
soccida, a vendere, affittare - ad esclusione dei contratti di                  
affitto di quota non utilizzata in corso di campagna - in tutto o in            
parte, la quota di cui e' titolare, la quota assegnata ai sensi del             
presente atto viene automaticamente perduta a decorrere dal momento             
in cui ha effetto l'atto di disposizione di cui sopra;                          
11) di stabilire, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti 9)            
e 10), che la quota assegnata in attuazione del presente atto non               
viene perduta esclusivamente nel caso in cui vi sia un legittimo                
mutamento di titolarita' d'azienda, fermo restando il rispetto da               
parte del subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni               
stabiliti;                                                                      
12) di stabilire che le domande per le assegnazioni di cui al                   
presente atto dovranno essere presentate, fatto salvo le domande di             
cui al punto 8), entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti            
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pena la non                  
ammissibilita';                                                                 
13) di stabilire che tutte le domande dovranno essere presentate,               
utilizzando i modelli di cui agli Allegati 3 e 4, parti integranti e            
sostanziali della presente deliberazione, alle Province competenti              
per territorio, le quali, valutata l'ammissibilita' delle stesse                
secondo i criteri stabiliti nel presente atto, invieranno l'elenco              
delle aziende ammesse alla Direzione generale Agricoltura - Servizio            
Produzioni animali - entro 20 giorni dal termine di scadenza di                 
ricevimento delle domande;                                                      
14) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni animali            
della Direzione Generale agricoltura provvedera', con propri atti               
formali, alla formazione delle graduatorie, nonche' alle assegnazioni           
ai beneficiari per ogni campagna lattiera;                                      
15) di stabilire che, qualora variasse l'assetto normativo in merito            
alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per           
campagna lattiera avesse una consistenza tale da incidere                       
diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri approvati             
con la presente deliberazione potranno essere modificati e le                   
graduatorie ridefinite, anche qualora non esaurite;                             
16) di stabilire che ulteriori indicazioni tecnico-operative che si             
rendessero necessarie all'attuazione della presente deliberazione,              
saranno emanate con atto formale del Direttore generale Agricoltura;            
17) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Criteri per la formazione di graduatorie per l'assegnazione dei                 
quantitativi resisi disponibili dalla riserva nazionale (decreto                
ministeriale 19 aprile 2001, art. 2)                                            
1) Requisiti                                                                    
Sono definiti i seguenti requisiti:                                             
a) essere giovane agricoltore, titolare o contitolare di azienda. Ai            
fini dei presenti criteri, si definisce "giovane agricoltore" colui             
che compia al massimo 40 anni nel corso dell'anno solare in cui viene           
presentata la domanda;                                                          
b) essere titolare o contitolare di azienda, ivi compresi i soci di             
cooperative, con un quantitativo di riferimento individuale (QRI)               
totale, riferito all'inizio della campagna lattiera in cui viene                
presentata la domanda, pari ad un minimo di: - tonnellate 50 per le             
aziende ubicate in zona di montagna o zona svantaggiata (ai sensi               
della direttiva CE 75/268 e successive modificazioni e integrazioni);           
- tonnellate 100 per le aziende ubicate in pianura;                             
c) aver prodotto effettivamente, nell'ultima campagna conclusa, un              
quantitativo non inferiore all'80% della quota disponibile. Si                  
precisa che gli affitti in corso di campagna non concorrono al                  
raggiungimento dell'80% di cui al presente requisito;                           
d) non aver subito riduzioni di quota, ai sensi della normativa                 
vigente, per ridotta produzione nelle due campagne lattiere                     
antecedenti la campagna di cui al precedente punto c);                          
e) non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in                 
parte, a qualsiasi titolo, la quota di cui era titolare, nelle ultime           
tre campagne lattiere concluse, fatto salvo: - i legittimi mutamenti            
di titolarita' dell'azienda; - gli affitti di quota non utilizzata in           
corso di campagna, ai sensi del DL 8/00, art. 1, comma 6;                       
f) la somma della quota gia' posseduta e dell'assegnazione di cui al            
presente atto non dovra' superare le 30 tonnellate per ogni ettaro di           
superficie agricola utilizzata, ai sensi della Legge 468/92, art. 10,           
comma 3. Qualora questo limite venisse superato, l'assegnazione sara'           
ridotta fino al rispetto dello stesso.                                          
2) Priorita'                                                                    
Sono definite le seguenti priorita':                                            
a) aziende ubicate in montagna o in zona svantaggiata (ai sensi della           
direttiva CE 75/268 e successive modificazioni e integrazioni),                 
ordinate in relazione all'entita' del loro quantitativo di                      
riferimento individuale (QRI) a partire da quello piu' ridotto. Il              
QRI da considerare e' quello di cui al punto 1, lettera b);                     
b) aziende ubicate in altra zona, ordinate in relazione all'entita'             
del loro QRI a partire da quello piu' ridotto. Il QRI da considerare            
e' quello di cui al punto 1 lettera b).                                         
3) Quantitativi di assegnazione                                                 
Sono definiti i seguenti quantitativi di assegnazione:                          
a) 25 tonnellate alle aziende che hanno un QRI compreso fra 50 e 500            
tonnellate;                                                                     
b) il 5% del QRI alle aziende che hanno un QRI superiore a 500                  
tonnellate e inferiore a 1.700 tonnellate;                                      
c) 85 tonnellate alle aziende che hanno un QRI uguale o superiore a             
1.700 tonnellate.                                                               
ALLEGATO 2                                                                      
Criteri per l'assegnazione di quantitativi alle aziende che allevano            
animali di razza autoctona da latte                                             
1) Requisiti                                                                    
Sono definiti i seguenti requisiti:                                             
a) allevare vacche di razze autoctone da latte sottoposte ai                    
controlli funzionali;                                                           
b) avere sottoposto ai controlli funzionali almeno 11 vacche nel                
corso dell'anno 2001;                                                           
c) non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in                 
parte, a qualsiasi titolo, la quota di cui era titolare, nelle ultime           
tre campagne lattiere concluse, fatto salvo: - i legittimi mutamenti            
di titolarita' dell'azienda; - gli affitti di quota non utilizzata in           
corso di campagna, ai sensi del DL 8/00, art. 1, comma 6;                       
d) impegnarsi a proseguire l'allevamento di animali di razza                    
autoctona da latte, pena la perdita della presente assegnazione.                
2) Quantitativi di assegnazione                                                 
Il quantitativo individuale che verra' assegnato sara' proporzionale            
al numero di vacche di cui al precedente punto 1), lettera b).                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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