DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2002, n. 896
Definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna - Applicazione art. 2, comma 1 del decreto ministeriale del 19 aprile 2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel
settore lattiero-caseario;
- il DPR 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di
esecuzione della citata Legge 468/92;
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999 convertito con modificazioni in Legge
27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore
lattiero-caseario;
- il DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in
Legge 7 aprile 2000, n. 79, recante disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2001, recante disposizioni per la ripartizione dell'aumento
comunitario e per la ripartizione dei quantitativi che affluiscono
alla riserva nazionale;
preso atto che gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 19
aprile 2001 dispongono:
- che i quantitativi resisi disponibili a seguito di revoche,
rinunce, riduzioni od abbandoni, effettuati ai sensi della normativa
vigente, affluiscono alla riserva nazionale;
- che detti quantitativi vengono riattribuiti alle Regioni da cui
provengono e che le stesse devono provvedere alla riassegnazione
entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- che i quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori entro
il succitato termine confluiscono nuovamente alla riserva nazionale
per essere ripartiti fra tutte le Regioni;
evidenziato che per ogni campagna lattiera la Regione Emilia-Romagna
potra' disporre di un quantitativo, sia in quote consegne che in
quote vendite dirette, e che tale quantitativo sara' disponibile
solamente all'inizio della campagna lattiera e che nel corso della
campagna stessa si potranno creare nuove disponibilita' con validita'
immediata;
ritenuto opportuno, al fine di attribuire tempestivamente i
quantitativi disponibili, costituire graduatorie con validita'
pluriennale fino ad esaurimento delle stesse;
considerato che la disponibilita' di quote, pur variando ad ogni
campagna lattiera, non sara' tale da consentire un'assegnazione
lineare in grado di sortire effetti significativi sulle aziende;
ritenuto pertanto opportuno definire criteri oggettivi di priorita'
al fine di attribuire ai produttori dell'Emilia-Romagna i
quantitativi di cui sopra;
considerato che, per la realta' produttiva della Regione
Emilia-Romagna, i criteri di attribuzione devono rispondere alle
seguenti necessita':
1) agevolare l'imprenditoria agricola giovanile;
2) favorire l'attivita' produttiva nelle zone di montagna e
svantaggiate;
3) rispettare un giusto equilibrio fra produzione e superficie
agraria utilizzabile;
4) valorizzare le aziende attive la cui dimensione aziendale
garantisca continuita' produttiva;
ritenuto opportuno stabilire che all'assegnazione di quote
integrative alle aziende titolari di quota si debba procedere sulla
base di specifica richiesta;
considerato inoltre opportuno, sinergicamente a quanto previsto dal
Piano regionale di sviluppo rurale - Asse 2, sostenere l'allevamento
di razze autoctone da latte a limitata consistenza;valutata pertanto
la necessita' di riservare per la campagna lattiera 2002/2003 un
quantitativo pari a 500 tonnellate da assegnare ad aziende, gia'
titolari di quota, che allevano nuclei significativi di animali di
razze autoctone da latte, individuate dal citato PRSR;
valutata inoltre la fondamentale importanza che riveste nel settore
lattiero-caseario, l'attivita' di studio e di ricerca;
considerato, in proposito:
- che la Facolta' di Medicina veterinaria dell'Universita' degli
Studi di Bologna deve avvalersi, ai sensi di quanto disposto dalla
normativa in materia, di un'adeguata struttura produttiva a scopi
didattici;
- che la Sezione VIII AUB dell'Universita' degli Studi di Bologna
afferente alla Facolta' di Medicina veterinaria era gia' titolare di
quota latte che non e' stata prodotta per motivi di ristrutturazione
della stalla e pertanto revocata;
- che, con nota acquisita agli atti della Direzione generale
Agricoltura al n. 10090 di protocollo del 14/5/2002, la predetta
Facolta' ha comunicato che nel corso della campagna lattiera
2002/2003 riprendera' un'iniziale attivita' produttiva che verra'
ulteriormente sviluppata;
- che altri Istituti di studio e ricerca potrebbero avanzare
ulteriori richieste di assegnazioni di quote latte per le proprie
attivita';
ritenuto pertanto necessario riservare per la campagna lattiera
2002/2003:
- un quantitativo pari a 200 tonnellate da assegnare alla Facolta' di
Medicina veterinaria dell'Universita' degli Studi di Bologna;
- un quantitativo pari a 200 tonnellate per altri Istituti di studio
e ricerca che ne facciano motivata richiesta;
ritenuto, altresi', opportuno prevedere, per le campagne successive
alla campagna 2002/2003, che il Direttore generale all'Agricoltura,
in relazione alle richieste e ai quantitativi disponibili, potra',
con propri atti formali, riservare analoghi quantitativi per la
Facolta' e gli altri Istituti di cui sopra, fermi restando i
rispettivi limiti di quota sopra indicati;
dato atto che, qualora variasse l'assetto normativo in merito alla
disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per
campagna lattiera avesse una consistenza tale da incidere
diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri individuati
nella presente deliberazione potranno essere modificati e le
graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite;
richiamate la L.R. 15/97 e la deliberazione del Consiglio regionale
n. 351 del 18 aprile 2002 avente per oggetto "L.R. 15/97, art. 2,
comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni
di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle
modalita' operativo di avvalimento degli uffici delle Province";
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01
e della predetta deliberazione 2774/01;su proposta dell'Assessore
all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in premessa e qui
integralmente richiamato, che i quantitativi che si renderanno
disponibili per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 del decreto 19
aprile 2001, vengano attribuiti alle aziende agricole, titolari di
quota latte, che ne facciano richiesta, secondo i criteri riportati
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di riservare, per la campagna lattiera 2002/2003, sulla base delle
considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate,
i seguenti quantitativi per le specifiche esigenze di seguito
indicate:
a) 500 tonnellate da assegnare ad aziende agricole, titolari di quota
latte, che ne facciano richiesta e che allevino animali appartenenti
a razze autoctone da latte secondo i criteri riportati nell'Allegato
2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) 200 tonnellate da assegnare alla Facolta' di Medicina veterinaria
dell'Universita' degli Studi di Bologna;
c) 200 tonnellate, da assegnare, proporzionalmente alla quota
posseduta, agli Istituti di studio e ricerca che inoltrino apposita e
motivata richiesta alla Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni animali - entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione
del presente atto nel Bollettino Ufficiale;
3) di stabilire, per le campagne successive alla 2002/2003, che il
Direttore generale Agricoltura, in relazione alle richieste e ai
quantitativi disponibili, potra' con propri atti formali riservare
alla Facolta' di Medicina veterinaria dell'Universita' degli Studi di
Bologna ed agli Istituti di cui sopra quantitativi non superiori a
quelli indicati per la campagna lattiera 2002/2003 al precedente
punto 2, lettere b) e c);
4) di stabilire che le domande presentate dai richiedenti ritenute
ammissibili secondo i criteri approvati con il presente atto vengano
inserite in due distinte graduatorie, rispettivamente per quota
consegne e quota vendite dirette;
5) di stabilire che le quantita' assegnate in base al presente atto
sono da intendersi quale quota A;
6) di stabilire che le assegnazioni verranno effettuate alle aziende
posizionate in graduatoria, secondo le priorita' stabilite
nell'Allegato 1, fino ad esaurimento del quantitativo disponibile;
7) di stabilire che qualora la graduatoria non venga esaurita con i
quantitativi riattribuiti per una campagna lattiera, la stessa
rimarra' valida per le campagne successive;
8) di stabilire che i giovani che non hanno presentato domanda o che
acquisiscono la titolarita' o contitolarita' di azienda potranno
inoltrare apposita istanza dal 15 al 30 aprile di ogni anno, pena la
non ammissibilita', e saranno inseriti, previa istruttoria effettuata
secondo quanto stabilito con il presente atto, in una graduatoria
supplementare che verra' utilizzata subordinatamente all'esaurimento
delle graduatorie precedenti;
9) di stabilire che le quote assegnate ai sensi del presente atto non
possono essere, in tutto o in parte, date in comodato o costituire
oggetto di contratti di soccida, vendita, affitto;
10) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore
beneficiario dell'assegnazione proceda a dare in comodato o in
soccida, a vendere, affittare - ad esclusione dei contratti di
affitto di quota non utilizzata in corso di campagna - in tutto o in
parte, la quota di cui e' titolare, la quota assegnata ai sensi del
presente atto viene automaticamente perduta a decorrere dal momento
in cui ha effetto l'atto di disposizione di cui sopra;
11) di stabilire, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti 9)
e 10), che la quota assegnata in attuazione del presente atto non
viene perduta esclusivamente nel caso in cui vi sia un legittimo
mutamento di titolarita' d'azienda, fermo restando il rispetto da
parte del subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni
stabiliti;
12) di stabilire che le domande per le assegnazioni di cui al
presente atto dovranno essere presentate, fatto salvo le domande di
cui al punto 8), entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pena la non
ammissibilita';
13) di stabilire che tutte le domande dovranno essere presentate,
utilizzando i modelli di cui agli Allegati 3 e 4, parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione, alle Province competenti
per territorio, le quali, valutata l'ammissibilita' delle stesse
secondo i criteri stabiliti nel presente atto, invieranno l'elenco
delle aziende ammesse alla Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni animali - entro 20 giorni dal termine di scadenza di
ricevimento delle domande;
14) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni animali
della Direzione Generale agricoltura provvedera', con propri atti
formali, alla formazione delle graduatorie, nonche' alle assegnazioni
ai beneficiari per ogni campagna lattiera;
15) di stabilire che, qualora variasse l'assetto normativo in merito
alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per
campagna lattiera avesse una consistenza tale da incidere
diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri approvati
con la presente deliberazione potranno essere modificati e le
graduatorie ridefinite, anche qualora non esaurite;
16) di stabilire che ulteriori indicazioni tecnico-operative che si
rendessero necessarie all'attuazione della presente deliberazione,
saranno emanate con atto formale del Direttore generale Agricoltura;
17) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Criteri per la formazione di graduatorie per l'assegnazione dei
quantitativi resisi disponibili dalla riserva nazionale (decreto
ministeriale 19 aprile 2001, art. 2)
1) Requisiti
Sono definiti i seguenti requisiti:
a) essere giovane agricoltore, titolare o contitolare di azienda. Ai
fini dei presenti criteri, si definisce "giovane agricoltore" colui
che compia al massimo 40 anni nel corso dell'anno solare in cui viene
presentata la domanda;
b) essere titolare o contitolare di azienda, ivi compresi i soci di
cooperative, con un quantitativo di riferimento individuale (QRI)
totale, riferito all'inizio della campagna lattiera in cui viene
presentata la domanda, pari ad un minimo di: - tonnellate 50 per le
aziende ubicate in zona di montagna o zona svantaggiata (ai sensi
della direttiva CE 75/268 e successive modificazioni e integrazioni);
- tonnellate 100 per le aziende ubicate in pianura;
c) aver prodotto effettivamente, nell'ultima campagna conclusa, un
quantitativo non inferiore all'80% della quota disponibile. Si
precisa che gli affitti in corso di campagna non concorrono al
raggiungimento dell'80% di cui al presente requisito;
d) non aver subito riduzioni di quota, ai sensi della normativa
vigente, per ridotta produzione nelle due campagne lattiere
antecedenti la campagna di cui al precedente punto c);
e) non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la quota di cui era titolare, nelle ultime
tre campagne lattiere concluse, fatto salvo: - i legittimi mutamenti
di titolarita' dell'azienda; - gli affitti di quota non utilizzata in
corso di campagna, ai sensi del DL 8/00, art. 1, comma 6;
f) la somma della quota gia' posseduta e dell'assegnazione di cui al
presente atto non dovra' superare le 30 tonnellate per ogni ettaro di
superficie agricola utilizzata, ai sensi della Legge 468/92, art. 10,
comma 3. Qualora questo limite venisse superato, l'assegnazione sara'
ridotta fino al rispetto dello stesso.
2) Priorita'
Sono definite le seguenti priorita':
a) aziende ubicate in montagna o in zona svantaggiata (ai sensi della
direttiva CE 75/268 e successive modificazioni e integrazioni),
ordinate in relazione all'entita' del loro quantitativo di
riferimento individuale (QRI) a partire da quello piu' ridotto. Il
QRI da considerare e' quello di cui al punto 1, lettera b);
b) aziende ubicate in altra zona, ordinate in relazione all'entita'
del loro QRI a partire da quello piu' ridotto. Il QRI da considerare
e' quello di cui al punto 1 lettera b).
3) Quantitativi di assegnazione
Sono definiti i seguenti quantitativi di assegnazione:
a) 25 tonnellate alle aziende che hanno un QRI compreso fra 50 e 500
tonnellate;
b) il 5% del QRI alle aziende che hanno un QRI superiore a 500
tonnellate e inferiore a 1.700 tonnellate;
c) 85 tonnellate alle aziende che hanno un QRI uguale o superiore a
1.700 tonnellate.
ALLEGATO 2
Criteri per l'assegnazione di quantitativi alle aziende che allevano
animali di razza autoctona da latte
1) Requisiti
Sono definiti i seguenti requisiti:
a) allevare vacche di razze autoctone da latte sottoposte ai
controlli funzionali;
b) avere sottoposto ai controlli funzionali almeno 11 vacche nel
corso dell'anno 2001;
c) non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la quota di cui era titolare, nelle ultime
tre campagne lattiere concluse, fatto salvo: - i legittimi mutamenti
di titolarita' dell'azienda; - gli affitti di quota non utilizzata in
corso di campagna, ai sensi del DL 8/00, art. 1, comma 6;
d) impegnarsi a proseguire l'allevamento di animali di razza
autoctona da latte, pena la perdita della presente assegnazione.
2) Quantitativi di assegnazione
Il quantitativo individuale che verra' assegnato sara' proporzionale
al numero di vacche di cui al precedente punto 1), lettera b).
(segue allegato fotografato)