REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2002, n. 1081

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e modificazioni per l'anno 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995 n. 10 "Norme per la                     
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" e successive               
modificazioni, a norma del quale la Regione assegna contributi alle             
Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione,                
promozione e coordinamento, presentano piani di intervento a favore             
delle iniziative di rilevanza locale organizzate dalle associazioni             
di cui all'art. 12 della L.R. 10/95 come modificato dall'art. 194               
della L.R. 3/99;                                                                
preso atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l'anno                   
finanziario 2002 approvato con L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 si e'               
provveduto a dotare il Cap. 57707, afferente all'UPB 1.5.2.2.20120,             
di uno stanziamento di Euro 154.937,07, che potra' essere modificato            
ai sensi dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40;                       
ritenuto:                                                                       
- di dover provvedere alla definizione delle modalita' di accesso ai            
contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte integrante           
del presente atto deliberativo;                                                 
- di stabilire che l'intervento regionale a sostegno dei piani                  
provinciali debba essere contenuto entro il 50% delle spese                     
ammissibili a contributo previste dai piani stessi e che per ciascun            
piano l'ammontare del contributo regionale non debba comunque                   
risultare percentualmente superiore rispetto al contributo a carico             
della Provincia;                                                                
dato atto ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 della            
L.R. 43/01 e dalla propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre                
2001:                                                                           
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
"Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari"                
dott. Graziano Giorgi in merito alla regolarita' tecnica della                  
presente deliberazione;                                                         
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Sanita' e              
Politiche sociali" dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'               
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla                 
Responsabile del Servizio "Bilancio - Risorse finanziarie" dott.ssa             
Amina Curti;                                                                    
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani, Cooperazione internazionale Gialuca Borghi;                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della                   
presente deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di           
accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e                     
successive modificazioni, per l'anno 2002;                                      
2) di dare atto che:                                                            
a) le modalita' di cui al suddetto Allegato A rimarranno invariate              
anche nell'ipotesi di una eventuale modificazione dello stanziamento            
del Cap. 57707, afferente all'UPB 1.5.2.2.20120 "Valorizzazione del             
volontariato e dell'associazionismo sociale", del bilancio regionale            
per l'anno corrente;                                                            
b) con successiva deliberazione della Giunta regionale si provvedera'           
all'individuazione dei piani provinciali ammessi a contributo,                  
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi e, ricorrendone            
le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo            
impegno di spesa con imputazione al Capitolo n. 57707 "Contributi               
alle Province per la realizzazione dei piani di intervento a favore             
delle iniziative organizzate dalle associazioni iscritte all'Albo               
regionale (art. 10, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche)"           
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 che                 
presenta la necessaria disponibilita', attualmente pari a Euro                  
154.937,07;                                                                     
c) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed all'emissione                
della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari                
individuati cosi' come previsto al punto precedente, provvedera' con            
propri atti formali in applicazione della normativa regionale                   
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'                   
indicate al punto 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;                
d) di dare atto infine che la presente deliberazione sara' trasmessa            
alle Amministrazioni provinciali del territorio e pubblicata nel                
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R.                
10/95 e successive modificazioni per l'anno 2002                                
1) Premessa                                                                     
I contributi di cui all'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e                
successive modificazioni sono finalizzati ad incentivare l'adozione e           
la realizzazione di piani provinciali volti - in toto o in parte - a            
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,              
dalle associazioni di cui all'art. 12 della citata legge regionale,             
riguardanti le strutture organizzative delle stesse associazioni e,             
piu' in generale, il rafforzamento dell'associazionismo sociale.                
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'                    
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie                
finalita' statutarie.                                                           
2) Soggetti destinatari                                                         
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province                 
dell'Emilia-Romagna.                                                            
3) Piani di intervento provinciali                                              
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile                
affinche' le associazioni del rispettivo territorio di cui al                   
paragrafo 1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal            
presente bando, e possano quindi presentare le iniziative per le                
quali intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione                     
provinciale e della Regione Emilia-Romagna.                                     
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione              
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico             
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla              
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.                           
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,            
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'organo            
competente ed indicare:                                                         
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero             
da associazioni iscritte. Nel primo caso dovranno essere precisate le           
modalita' con cui l'associazionismo locale ha espresso la propria               
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate            
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono              
state portate a conoscenza dell'associazionismo locale;                         
b) obiettivi, contenuti concreti e tempi di realizzazione del piano;            
c) i compiti specifici assunti rispettivamente dalle associazioni               
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione                
degli obiettivi;                                                                
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di             
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento                     
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri                   
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora             
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo           
comma del paragrafo 1), anche iniziative di sostegno alle attivita'             
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie                
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti                
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo             
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.                          
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva             
all'1 gennaio 2002; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della              
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lettere b)           
e c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.              
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedono interventi              
delle Amministrazioni provinciali consistenti esclusivamente in                 
erogazioni economiche a favore di associazioni.                                 
4) Interventi provinciali ammissibili a contributo                              
Stanti le finalita' della L.R. 10/95 come piu' sopra specificate, gli           
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a           
titolo esemplificativo:                                                         
- la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le                  
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali) attuate dalle               
associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento degli addetti ad              
attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della                      
comunicazione associativa;                                                      
- la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle                 
associazioni finalizzata alla presa di coscienza del significato e              
dell'opportunita' dell'operare associativo;                                     
- l'interscambio informativo ed il raccordo fra le associazioni del             
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le                 
istituzioni pubbliche del territorio;                                           
- la messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle            
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita'                
(esclusi servizi e attrezzature direttamente connessi alle attivita'            
specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati o                    
fruitori).                                                                      
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative              
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili           
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo           
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei piani, delle                  
associazioni iscritte.                                                          
5) Criteri di priorita'                                                         
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:                          
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate              
per condizioni geografiche, demografiche o socio-economiche, in cui             
il sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un ruolo                  
particolarmente significativo e trainante;                                      
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli                  
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;            
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali              
ed, in particolare, dalle associazioni non riconducibili a piu' ampie           
strutture organizzative;                                                        
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in           
cui il fenomeno associativo stenta ad affermarsi per difficolta'                
organizzative e/o complessita' delle problematiche;                             
e) iniziative di natura fortemente innovativa, concretamente fruibili           
e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti nel                 
territorio provinciale.                                                         
6) Spese non ammissibili a contributo                                           
In ragione della natura incentivante dell'intervento regionale e                
dell'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a                  
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture                  
immobiliari e dei relativi arredi. Non sono inoltre ammissibili:                
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad                      
associazioni non iscritte;                                                      
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di              
associazioni;                                                                   
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione di risorse di                
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali ecc.) non            
comportante maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto              
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto           
o iniziativa facente parte del piano.                                           
7) Termini                                                                      
I piani provinciali debbono pervenire entro il 27 settembre 2002.               
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo                
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 27             
settembre 2002.                                                                 
8) Ammontare del contributo                                                     
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della           
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano                   
provinciale.                                                                    
L'ammontare del contributo previsto a carico della Regione per la               
realizzazione di ogni piano non potra' comunque essere                          
percentualmente superiore rispetto a quello previsto a carico della             
Provincia.                                                                      
9) Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro               
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di           
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione                      
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del                
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del              
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale                  
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.            
10) Rendicontazione finale                                                      
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo             
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far             
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso           
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con l'evidenziazione del           
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati             
quantitativi e qualitativi raggiunti.                                           
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale                
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni                   
provinciali non puo' superare l'incidenza risultante dal preventivo.            
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili                         
effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale per la                
realizzazione delle iniziative ammesse a contributo risultasse                  
inferiore alle spese previste ritenute ammissibili, nel rispetto                
comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la                
Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale           
di contributo erogata in eccedenza.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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