COMUNITA' MONTANA VALLE DEL SAMOGGIA - ZONA 9 - CASTELLO DI SERRAVALLE (BOLOGNA)

COMUNICATO

Modifica statuto

Con deliberazioni di Consiglio 37/94, 26/95, 46/98, 52/98 e 26/02 e'            
stato modificato lo statuto comunitario approvato con atto di                   
Consiglio n. 33 del 4/10/1994, pubblicato all'Albo pretorio per 30              
giorni consecutivi dal 5/11/2002 al 5/12/2002.                                  
Art. 1                                                                          
Denominazione - Sede - Stemma e gonfalone                                       
1) In attuazione dell'art. 27 del DLgs 18/8/2000, n. 267 e delle                
Leggi regionali 3/99 e 11/01 e' costituita fra i Comuni di Bazzano,             
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e            
Savigno la Comunita' Montana denominata Comunita' Montana Valle del             
Samoggia, Zona 9 con sede in Castello di Serravalle.                            
2) La Comunita' Montana e' Unione di Comuni, Ente locale con                    
autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla                     
Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.                                
3) I suoi Organi collegiali possono riunirsi nella sede od in luoghi            
diversi per assicurare la presenza della istituzione in tutto il                
territorio.4) La Comunita' Montana ha un proprio gonfalone ed un                
proprio stemma. L'utilizzo dei quali viene disciplinato da apposito             
regolamento.                                                                    
Art. 21                                                                         
Composizione della Giunta                                                       
1) La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero fino a cinque            
componenti. La composizione deve garantire la rappresentaza di tutti            
i Comuni facenti parte del territorio della Comunita' Montana.                  
2) Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte            
del Consiglio comunitario in numero non superiore a due.                        
3) Possono ricoprire la carica di Assessore esclusivamente Sindaci,             
Assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti.                                
4) Gli Assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei                  
candidati contenuta nel documento programmatico ove sono illustrate             
le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze                         
tecnico-amministrative che maturano le candidature.                             
5) Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del                    
Consiglio senza diritto di voto.                                                
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Daniele Rumpianesi                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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