DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 802
Disposizioni per il riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore ai sensi del decreto 23 aprile 2001 del Ministero delle Politiche agricole e forestali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio in data 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1623/00 della Commissione, in data 25 luglio 2000,
recante le modalita' di applicazione del Reg. (CE) 1493/99, il quale
stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e
dei sottoprodotti della vinificazione;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, in
data 23 aprile 2001, relativo al riconoscimento del "distillatore",
"assimilato al distillatore" ed "assimilato al produttore", in
particolare l'art. 1 che demanda alle Regioni e Province autonome il
riconoscimento dei distillatori che intendono effettuare le
distillazioni comunitarie;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 351 del 18 aprile 2002,
ed in particolare la scheda "Istituzione e tenuta di albi ed elenchi
connessi all'offerta dei prodotti agricoli e alla regolamentazione
dei mercati previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale" dell'allegato parte integrante e sostanziale della
medesima deliberazione;
considerato:
- che, ai sensi della L.R. 15/97, art. 3, comma 2, lett. 1 bis),
l'intero iter procedurale per il riconoscimento dei distillatori,
degli assimilati ai distillatori e degli assimilati ai produttori
rientra tra le funzioni riservate alle Province;
- che l'art. 5 del DM 23 aprile 2001 prevede che il Ministero
aggiorni l'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base dei
riconoscimenti concessi dalle singole Regioni;
ritenuto:
- necessario provvedere alla istituzione dell'elenco regionale dei
distillatori, degli assimilati al distillatore e degli assimilati al
produttore;
- necessario fornire alle Province nel rispetto della vigente
normativa comunitaria e nazionale, le indicazioni operative in ordine
agli adempimenti amministrativi inerenti il riconoscimento dei
distillatori, degli assimilati al distillatore e degli assimilati al
produttore, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01".
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001 concernente disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001, con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Produzioni vegetali, dr. Luciano Trentini, e dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di istituire l'elenco regionale dei "distillatori", degli
"assimilati al distillatore" e degli "assimilati al produttore"
nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto
dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
2) di adottare le procedure amministrative per l'attuazione del DM 23
aprile 2001 approvando le disposizioni procedurali di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
Politiche agricole e forestali, all'AGEA, all'Associazione nazionale
industriali distillatori di alcoli e di acquaviti ed ai soggetti
attualmente riconosciuti in Emilia-Romagna;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disposizioni per il riconoscimento di distillatore, di assimilato al
distillatore e di assimilato al produttore ai sensi del decreto 23
aprile 2001 del Ministero delle Politiche agricole e forestali
1) Riferimenti normativi
Il decreto 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156
del 7 luglio 2001, attribuisce la competenza alle Regioni e Province
Autonome in merito al riconoscimento di "distillatore", di
"assimilato al distillatore" e di "assimilato al produttore".
Resta di competenza ministeriale la tenuta dell'elenco nazionale dei
soggetti riconosciuti, ai fini della concessione dei contributi
comunitari.
2) Modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento
L'articolo 5 del decreto 23 aprile 2001 prevede che i riconoscimenti
gia' concessi dal Ministero delle Politiche agricole e forestali sono
validi fino al 31 luglio 2002.
I soggetti interessati al riconoscimento devono presentare alla
Provincia competente la domanda di riconoscimento corredata dalla
documentazione di cui al successivo punto 3).
L'Amministrazione provinciale istruisce le domande presentate da
parte degli interessati e concede, entro 60 giorni dal ricevimento
della domanda, il riconoscimento. Ove necessario, l'Amministrazione
competente richiede eventuale documentazione integrativa, che deve
essere presentata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, pena la sospensione del termine massimo previsto per la
concessione del riconoscimento.
Le Province trasmettono, entro 30 giorni, i provvedimenti di
riconoscimento alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale
Agricoltura, che compila l'elenco regionale degli operatori
riconosciuti e lo trasmette al Ministero per i successivi
adempimenti.
La validita' del riconoscimento e' stabilita in anni cinque, salvo
quanto previsto al successivo punto 4).
3) Adempimenti previsti per il riconoscimento
3.1) "Distillatore"
Il distillatore, persona fisica o giuridica o associazione, che
soddisfa le condizioni previste all'articolo 41, paragrafo 1, lettera
b) del Regolamento (CE) 1623/00, per ottenere il riconoscimento ad
operare nel settore delle distillazioni comunitarie, deve presentare
domanda di riconoscimento alla Provincia in cui e' ubicato
l'impianto, utilizzando il relativo modello (Allegato 1).
La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
della persona giuridica o dell'associazione richiedente, deve
contenere:
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del
sottoscrittore;
- ditta o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero
telefonico/fax/e-mail;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di
distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali
vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);
- ubicazione e descrizione dell'impianto o degli impianti di
distillazione e loro potenzialita' operativa giornaliera ed annua;
- descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli depositi delle
materie prime impiegate (vino, fecce, vinacce) e dei prodotti
ottenuti dalla distillazione.
Alla domanda devono essere allegati, in originale o in copia conforme
all'originale, i seguenti documenti, relativi a ciascun impianto di
distillazione:
- licenza di esercizio rilasciata dall'UTF competente per territorio,
nella quale devono essere elencate le materie prime che possono
essere distillate;
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio,
ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del
fuoco;
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal
processo di distillazione;
- autorizzazione sanitaria;
- planimetrie degli impianti di distillazione;
- planimetrie dei depositi di materie prime impiegate.
La validita' del riconoscimento e' stabilita in anni cinque, salvo
quanto previsto al successivo punto 4).
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potra'
avvalersi delle facolta' previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in
materia di dichiarazioni sostitutive.
3.2) "Assimilato al distillatore"
L'assimilato al distillatore, persona fisica o giuridica o
associazione, che soddisfa le condizioni previste dall'art. 41,
parag. 2 del Reg. (CE) 1623/00 per ottenere il riconoscimento ad
operare nel settore delle distillazioni comunitarie, deve presentare
domanda alla Provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa,
utilizzando il relativo modello (Allegato 2).
La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
richiedente, deve contenere:
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del
sottoscrittore;
- ditta o ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero
telefonico/fax/e-mail del richiedente;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di
assimilato al distillatore (vino e/o sottoprodotti della
vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato).
Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati, in originale o
copia conforme all'originale i seguenti documenti:
- licenza di esercizio rilasciata dall'UTF competente per territorio,
dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
- descrizione delle attivita', al fine di dimostrare che le stesse
sono svolte a carattere professionale e che i prodotti ottenuti dalla
distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessita'
industriali.
La validita' del riconoscimento e' stabilita in anni cinque, salvo
quanto previsto al successivo punto 4).
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potra'
avvalersi delle facolta' previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in
materia di dichiarazioni sostitutive.
3.3) "Assimilato al produttore"
Le associazioni di cantine cooperative che soddisfano le condizioni
previste dall'articolo 41, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1623/00,
possono richiedere il riconoscimento di assimilato al produttore
presentando domanda di riconoscimento alla Provincia in cui e'
ubicata la sede legale dell'associazione, utilizzando il relativo
modello (Allegato 3).
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione
richiedente, deve contenere:
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del
sottoscrittore;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero
telefonico/fax/e-mail dell'associazione.
Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati, in originale o
copia conforme all'originale, i seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco delle cantine cooperative aderenti;
- ubicazione e capacita' ricettiva dei magazzini in cui viene
depositato il prodotto conferito;
- planimetrie dei magazzini in cui viene depositato il prodotto
conferito.
La validita' del riconoscimento e' stabilita in anni cinque, salvo
quanto previsto al successivo punto 4).
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potra'
avvalersi delle facolta' previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in
materia di dichiarazioni sostitutive.
4) Mantenimento del riconoscimento
Gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento sono iscritti
nell'elenco regionale e nell'elenco nazionale dei distillatori, quale
presupposto per l'accesso ai contributi comunitari.
Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato al persistere di
tutte le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento ed
alla ripresentazione, da parte dei soggetti interessati, dei
documenti aventi validita' inferiore alla durata del riconoscimento
stesso. Ogni variazione rispetto agli elementi forniti nella domanda
e nella documentazione ad essa allegata dovra' essere comunicata,
unitamente alla relativa documentazione, all'Amministrazione che ha
concesso il riconoscimento e, per conoscenza, all'organismo pagatore
(AGEA), entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la
sospensione del riconoscimento stesso.
I riconoscimenti concessi possono essere revocati da parte della
Provincia in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti o per altri fatti o comportamenti che per la loro
gravita' e rilevanza non consentano la continuazione dell'attivita'
oggetto del riconoscimento.
I provvedimenti di revoca devono essere trasmessi alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - per i necessari
aggiornamenti dell'elenco.
Il riconoscimento potra' essere temporaneamente sospeso anche per il
tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni
illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle
prescrizioni fissati dall'Amministrazione competente.
5) Controlli
Le Province devono svolgere, per ciascuna domanda di riconoscimento,
gli accertamenti inerenti la veridicita' di quanto dichiarato e le
attivita' di controllo previste dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia.
(segue allegato fotografato)