DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1516
Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l'anno 2002 - Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante "Programma regionale degli
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in
particolare l'art. 8;
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il DM della Sanita' 13 settembre 1991, recante "Schemi-tipo di
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il DPR 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio
1991, n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive,
relative all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati
di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 2935 del 28/12/2001 relativa
all'attivita' di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e
patologie correlate;
- la delibera CIPE 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20/3/2002, "Fondo sanitario nazionale 2000/2001 -
Parte corrente - Finanziamento interventi Legge 5 giugno 1990, n.
135" che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro
5.836.995,87, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;
ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza
extra ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, per l'assistenza domiciliare e presso strutture
residenziali, erogata ai malati di AIDS nel 2001;
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
nell'anno 2002;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e
gestionali, costi per farmaci ed esami diagnostici sostenuti,
mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale sanitaria e
sociale;
- alle modalita' di erogazione dei fondi;
- alle conseguenti variazioni da apportare al bilancio regionale;
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, parti integranti
della presente deliberazione, relative:
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna, nel corso dell'anno 2001, (Allegato 1);
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case
alloggio e presso centri diurni, nel corso dell'anno 2001, (Allegati
2, 3);
considerato che le stesse sono state predisposte sulla base delle
relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende Unita' sanitarie
locali, acquisite agli atti del Servizio Sanita' pubblica, dallo
stesso verificate per regolarita' contabile e congruita', e
riepilogate nell'allegata Tabella 4;
precisato che:
- l'allegata Tabella 5 (colonna B) riepiloga i fondi a disposizione
delle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'anno 2001, per
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna;
riscontrato come, per il corrente anno, le Aziende Unita' sanitarie
locali di questa regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni
di volontariato e altro privato sociale per la gestione
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, riportate
nell'apposito successivo prospetto, sono idonee al trattamento
socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ed
in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria
deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000:
Azienda USL Associazione N. posti N. posti di convenzionata
letto ass.za diurna
Piacenza "La ricerca" 9
Reggio Emilia "CEIS" di 6 Reggio Emilia
Reggio Emilia "La Collina" 3
Modena "Casa S. Lazzaro" 7+7 2
Citta' di Bologna "ANLAIDS" 6 6
Rimini "Comunita' di 30 20 S. Patrignano"
visto inoltre la convenzione stipulata dall'Azienda Unita' sanitaria
locale Citta' di Bologna con la casa alloggio Villa Moscati di Pesaro
per la prospettata necessita' di continuare ad assistere presso la
suddetta struttura un paziente affetto da AIDS;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali con le Associazioni di volontariato e col privato
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B del citato DM
della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Sanita'
pubblica, Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;
dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13
settembre 1991 recante "Approvazione degli schemi tipo di convenzione
per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", prevedendo che,
per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a
quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare
e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste
dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal caso, la retta per
l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli
altri ospiti degli Enti ausiliari;
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a
stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli
Enti ausiliari iscritti nell'apposito Albo regionale che gestiscono
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
evidenziato come, per sostenere le attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, sia
opportuno adeguare, per l'anno 2002, sulla base del tasso di
inflazione programmato relativo al 2002 (+1,7%) le rette medie
giornaliere per ciascuna giornata di assistenza;
considerato che le rette medie giornaliere relative all'anno 2001
ammontavano ad un importo corrispondente a Euro 84,08 per giornata di
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio, Euro 49,58
per giornata di assistenza presso centri diurni, Euro 56,04 per
giornata di assistenza domiciliare e che, sulla base del tasso di
inflazione programmato, il valore viene determinato come segue:
- Euro 85,51 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 50,42 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 56,99 per ogni giornata di assistenza domiciliare;
atteso che, cosi' come stabilito con precedenti deliberazioni, per
sostenere le spese organizzative e gestionali ed al fine di
consentire una migliore e piu' efficace pianificazione
dell'assistenza da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali della
regione, appare necessario fornire un contributo giornaliero da
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali che accendono apposite
convenzioni con il privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS
ed alle Aziende Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza
domiciliare ai malati di AIDS;
atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito
specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a
venti, e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto
stabilito nelle relative convenzioni;
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e dalla circolare della Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del
6/6/2002 "Regolamentazione della mobilita' sanitaria interregionale
ed infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere
stabilite dalla presente deliberazione;
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'
rimborsato alla Azienda Unita' sanitaria locale che ha attivato la
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito
dalla citata circolare della Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 e del Testo
unico per la "Compensazione interregionale della mobilita' sanitaria"
approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 18 aprile 2001 e
successive integrazioni;considerato inoltre che per quanto riguarda
l'assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compreso anche
quella presso Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce
necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che nel
caso in cui per un periodo superiore alla meta' delle giornate di
effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente
considerato - prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per
questa tipologia di giornate la retta verra' diminuita del 50%;
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono
mantenute per l'anno 2002 le disposizioni richiamate nella gia'
citata deliberazione 2935/01 per la complessiva attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;
precisato che la tabella di cui all'Allegato 5 evidenzia che,
sottraendo dai fondi a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie
locali per l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di
AIDS residenti in Emilia-Romagna per l'anno 2001 - indicati alla
colonna B - i costi effettivamente sostenuti per tale attivita' in
tale anno - indicati alla colonna C - risultano al 31/12/2001 per
alcune Aziende dei maggiori oneri e per altre Aziende dei residui,
rispettivamente specificati alle colonne D ed E;
ritenuto opportuno assegnare per l'anno 2002 finanziamenti alle
Aziende Unita' sanitarie locali nella stessa misura di quanto
rendicontato per l'anno 2001, tenendo peraltro conto delle pregresse
disponibilita', nonche' dei maggiori oneri sostenuti nel 2001 da
alcune di esse, come specificato nelle colonne F e G della medesima
tabella Allegato 5;
considerato che le Aziende Unita' sanitarie locali sono autorizzate,
ai sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a trattenere i
residui previsti al 31/12/2002, specificati alla colonna H del citato
Allegato 5, e ad utilizzarli - per il complesso dell'attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS - anche per gli anni
successivi e che le Aziende Unita' sanitarie locali interessate dal
processo di riordino territoriale in atto nell'area bolognese sono
impegnate a valutare i costi ed i percorsi seguiti dai malati di AIDS
rispetto a setting assistenziali non ospedalieri;
ritenuto con il presente atto, al fine di acquisire contabilmente la
somma assegnata con la richiamata deliberazione CIPE 21 dicembre
2001, di apportare al Bilancio di previsione regionale per
l'esercizio 2002, nella parte entrate e nella parte spese, la
variazione per l'importo complessivo di Euro 5.836.995,87, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, lettera a) della L.R. 40/01;
viste:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", cosi' come
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11;
- la L.R. 40/01;
- la L.R. 43/01;
- la L.R. n. 50 del 28/12/2001 di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della
L.R. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto
con il presente atto;dato atto del parere favorevole della
Commissione consiliare Sicurezza sociale espresso nella seduta del
25/7/2002;
dato atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 e della propria delibera 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Sanita' pubblica, dott. Pierluigi Macini, in merito alla regolarita'
tecnica della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente delibera;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla
Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato, dr.ssa Anna
Fiorenza, in sostituzione della Responsabile del Servizio
Bilancio-Risorse finanziarie, dr.ssa Amina Curti, in relazione anche
alla variazione di bilancio nonche' all'accertabilita' delle entrate
a carico del bilancio stesso, ai sensi della determinazione del
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali 1176/02, nonche'
dell'atto prot. n. ARB/DRF/02/39548 del 24/7/2002;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
(omissis)
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si
intendono integralmente riportate, le tabelle allegate e
contrassegnate dai numeri dall'1 al 5, i cui valori sono espressi in
Euro, che sono tutte parte integrante e sostanziale del presente
atto, i consuntivi finanziari per l'anno 2001 nonche' i costi
previsti per l'anno 2002 attinenti l'oggetto e le relative
assegnazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali di seguito
specificate:
Azienda USL (Euro)
Piacenza 138.276,26
Reggio Emilia 203.467,57
Modena 645.082,00
Citta' di Bologna 490.869,76
Ferrara 120.258,48
Ravenna 102.254,54
Cesena 620,58
Rimini 649.106,19
per complessivi 2.349.935,38
3) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2002 dalle
Aziende Unita' sanitarie locali con le Associazioni di volontariato
elencate in premessa;
4) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno
2002 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:
- Euro 85,51 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 50,42 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 56,99 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
5) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura (sia in casa alloggio che in centro diurno),
Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i
posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e
per ciascun posto convenzionato;6) di stabilire che i Comuni, ai
sensi della L.R. n. 34 del 12/10/1998 e della propria deliberazione
n. 564 dell'1/3/2000 esercitino la vigilanza ed il controllo
sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state accese le
relative convenzioni, anche avvalendosi della Commissione di cui
all'art. 4 della L.R. 34/98 gia' citata;
7) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture
convenzionate;
8) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della gia'
citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre controlli e
verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al Comune,
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98;
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente
alle prestazioni effettivamente erogate;
10) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e dalla richiamata circolare della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n.
10 del 6/6/2002 e sulla base delle rette stabilite nella presente
deliberazione;
11) di dare atto che le medesime Aziende Unita' sanitarie locali sono
autorizzate, ai sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a
trattenere i residui previsti al 31/12/2002, specificati alla colonna
H del citato Allegato 5, e ad utilizzarli - per il complesso
dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS -
anche per gli anni successivi, impegnando le Aziende Unita' sanitarie
locali interessate al processo di riordino territoriale in atto
nell'area bolognese a valutare i costi ed i percorsi seguiti dai
malati di AIDS rispetto a setting assistenziali non ospedalieri;
12) di impegnare la complessiva somma di Euro 2.349.935,38
corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2002, alle Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione per l'attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS, di cui alla colonna G
dell'Allegato 5, registrandola al numero di impegno 3063 sul Capitolo
51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti
da AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, Legge 5 giugno
1990, n. 135) Mezzi statali" - UPB 1.5.1.2.18220 del Bilancio
regionale dell'esercizio 2002 che presenta la necessaria
disponibilita' a seguito della variazione di cui al precedente punto
1);
13) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificate al precedente punto
2) provvedera' con proprio atto formale ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 40/01 nonche' della deliberazione 2775/01, il Dirigente
competente ad avvenuta esecutivita' del presente atto;
14) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di
AIDS nell'anno 2002 provvedano, entro il mese di marzo 2003, ad
inviare alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della
Regione la specifica rendicontazione e relazione - secondo le
modalita' gia' in uso - per documentare analiticamente l'assistenza
prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore
dei malati di AIDS nell'anno 2002.
(segue allegato fotografato)