DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 799
Approvazione schema di convenzione tra la Regione ed ARPA per "Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 44 del DLgs 152 e art. 115, L.R. 3/99)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,
che entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, sentite le Province, previa
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di bacino;
- il sopracitato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99, stabilisce che
il Piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il 31
dicembre 2004;
- il Piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti
nel decreto legislativo stesso, con una tappa intermedia al 2008
nella quale i corpi idrici stessi devono raggiungere la qualita'
sufficiente;
- il Piano di tutela delle acque, sulla base di quanto previsto
dall'art. 44, comma 4 del DLgs 152/99, deve contenere in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate
e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
visti:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale
e locale" la quale agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si
doti di un Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le
stesse finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99 che definisca
obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione
infraregionale delle Province attuata nel Piano territoriale di
coordinamento provinciale;
- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della
Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche
per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale
sia sanitario;
- l'art. 5, comma 1, lett. n) della medesima L.R. 44/95 che prevede
tra le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di
definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l'adempimento delle proprie funzioni;
richiamati inoltre:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- il comma 3 dell'art. 43 del DLgs 152/99 che prevede la
possibilita', dell'utilizzo delle Agenzie regionali per l'ambiente
per la raccolta e l'elaborazioni dei dati necessari alla
predisposizione dei Piani di tutela delle acque, al fine di evitare
sovrapposizioni e garantire il flusso delle informazioni raccolte e
la loro compatibilita' col Sistema Informativo nazionale per
l'Ambiente;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa a
"Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle
Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela
delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art.
44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99)" da realizzarsi nel
corso del biennio 2002/2003 e che prevede un compenso complessivo a
favore di ARPA pari a Euro 1.225.000,00, IVA al 20%, (Euro
1.470.000,00);
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi, secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto
deliberativo, quale parte integrante e sostanziale dello stesso
(Allegato 1);
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 1.470.000,00, IVA
compresa, si fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo di
bilancio 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in materia di
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni). Mezzi statali" di cui
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002,
dotato della necessaria disponibilita';
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della
L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere assunto con il
presente atto;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 2774/01:
- di regolarita' tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone;
- di legittimita' reso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa dott.ssa Leopolda Boschetti;
- di regolarita' contabile reso dal Responsabile del competente
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 - Bologna, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnica-economica
verificata dal Servizio regionale competente, la realizzazione delle
attivita' per il supporto tecnico alla Regione, alle Province ed alle
Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela
delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art.
44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99), per un importo di
Euro 1.225.000,00, piu' IVA al 20% (Euro 1.470.000,00), secondo le
modalita' di cui all'allegato schema di convenzione, parte integrante
e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla stipula della stessa, che
termineranno il 31 dicembre 2003, sulla base del Cronoprogramma del
Piano delle attivita' di cui alla specifica tecnico-economica
conservata presso il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
provvedera' il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, ai sensi della vigenti disposizioni;
4) di dare atto che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa nominera', con proprio atto formale, l'Equipe tecnica
di controllo composta da dirigenti e funzionari regionali, prevista
all'art. 4 dell'allegato schema di convenzione. L'Equipe tecnica di
controllo riferira' al Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua;
5) di impegnare la somma di Euro 1.470.000,00 registrandola al n.
1674 di impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e
studio in materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 152/99
e successive modificazioni e integrazioni) - Mezzi statali" di cui
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002,
che presenta la necessaria disponibilita';
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua, ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della
propria deliberazione 2774/01, provvedera' con propri atti formali
alla liquidazione della spesa di cui al punto 1), ed alla emissione
della richiesta dei titoli di pagamento secondo le modalita' indicate
all'art. 5 dell'allegato schema di convenzione;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA (Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente) per il supporto tecnico
alla Regione, alle Province ed alle Autorita' di bacino per la
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque Piani
territoriali di coordinamento provinciale per le nove Province della
regione Emilia-Romagna, di cui all'art. 44 del DLgs 152/99 e art. 115
della L.R. 3/99
L'anno 2002, il giorno . . . . . . . del mese . . . . . . . . . . . .
. .
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52,
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .,
che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la
Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), partita IVA e
codice fiscale 04290860370, rappresentata dal Direttore generale ing.
Edolo Minarelli, che elegge domicilio legale presso la sede ARPA di
Bologna, Via Po n. 5,
visti:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato ed integrato dal DLgs 258/00, il quale
stabilisce all'art. 44, comma 2 che, entro il 31 dicembre 2003 le
Regioni, sentite le Province, previa l'adozione di misure di
salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque e lo
trasmettano alle competenti Autorita' di bacino;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale
e locale" la quale agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si
doti di un Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le
stesse finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della
Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche
per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale
sia sanitario;
- l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima L.R. 44/95 che prevede
tra le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di
definire convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
visti inoltre:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- il comma 3 dell'art. 43 del DLgs 152/99 che prevede la possibilita'
dell'utilizzo delle Agenzie regionali per l'ambiente per la raccolta
e l'elaborazioni dei dati necessari alla predisposizione dei Piani di
tutela delle acque, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire il
flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' col
Sistema informativo nazionale per l'ambiente;
- vista la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa
a "Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed
alle Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di
tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale
(art. 44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99)" da realizzarsi
nel corso del biennio 2002/2003 e che prevede un compenso complessivo
a favore di ARPA pari a Euro 1.225.000,00, piu' IVA al 20% (Euro
1.470.000,00);
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello
economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, l'esecuzione
delle attivita' inerenti il completamento ed integrazione del Quadro
conoscitivo propedeutico alla elaborazione del Piano regionale di
tutela delle acque ed il supporto alla Regione ed agli Enti locali
per la elaborazione del citato Piano regionale di tutela delle acque
e dei settori relativi alla tutela delle acque dei Piani territoriali
di coordinamento provinciale, descritte nella specifica
tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Art. 2
Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua che verifichera', tramite una Equipe
tecnica di controllo (di cui al successivo art. 4), l'operato di ARPA
ed il rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del
programma di lavoro in conformita' della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA, al fine di assicurare la migliore corrispondenza
agli obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere
tra il Responsabile del Servizio ed ARPA.
Art. 3
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previste dalla presente
convenzione decorrono dalla data di stipula della convenzione stessa
e termineranno entro il 31 dicembre 2003, secondo il Cronoprogramma
delle attivita' di cui alla specifica tecnico-economica sopra
indicata.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi,
ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei termini di
consegna, concessa mediante determinazione del Responsabile del
Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, sentita l'Equipe tecnica
di controllo.
Art. 4
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione
Il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
nominera' con proprio atto una Equipe tecnica di controllo, composta
da dirigenti e funzionari regionali, col compito di collaborare con
il Responsabile del Servizio, di sovraintendere alle attivita', e di
attestare anche la rispondenza dei materiali e della documentazione
predisposta e consegnata da ARPA alla normativa nazionale e regionale
di riferimento.
L'Equipe tecnica svolge le seguenti funzioni:
- supervisione, controllo e valutazione delle prestazioni
contrattuali, anche intermedie;
- esame e valutazione della documentazione finale ed emissione del
relativo nulla osta alla liquidazione delle rate di saldo;
- eventuale espressione del parere di cui al precedente art. 3, comma
2.
Art. 5
Corrispettivo delle prestazioni
e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA, quale compenso per l'esecuzione
delle attivita' di cui all'art. 1, l'importo di Euro 1.225.000, piu'
IVA al 20% (Euro 1.470.000,00).
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione Emilia-Romagna
dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti
modalita':
a) quanto a Euro 38.800,00, piu' IVA al 20% (pari al 10% del valore
della parte "Completamento quadro conoscitivo", quantificato, ex
punto 6 specifica tecnico-economica, in Euro 388.000,00 piu' IVA)
alla consegna, da parte di ARPA, del Piano dettagliato delle
attivita' (PDA) dalla stessa predisposto, secondo i contenuti
riportati nella specifica tecnico-economica, e previa verifica ed
emissione, da parte dell'Equipe tecnica di controllo, del relativo
nulla osta, da esprimersi comunque entro 1 mese dalla consegna del
citato PDA;
b) quanto a Euro 349.200,00, piu' IVA al 20% (pari al 90% del valore
della parte "Completamento quadro conoscitivo") alla consegna da
parte di ARPA della documentazione relativa al "Completamento del
quadro conoscitivo" predisposta da ARPA secondo i contenuti riportati
nella specifica tecnico-economica, e previa verifica ed emissione, da
parte dell'Equipe tecnica di controllo, del relativo nulla osta, da
esprimersi comunque entro 1 mese dalla consegna dei citati elaborati;
c) quanto a Euro 209.250,00, piu' IVA al 20%, entro il 31/12/2002,
previa presentazione da parte di ARPA, di una relazione illustrativa
delle attivita' svolte nel corso del primo periodo a supporto del
sistema degli Enti coinvolti e previa verifica, da parte dall'Equipe
tecnica di controllo, ed espressione del relativo nulla osta entro 1
mese dal ricevimento della relazione illustrativa;
d) quanto a Euro 209.250,00, piu' IVA al 20%, entro il 31/12/2003
previa presentazione da parte di ARPA di una relazione illustrativa
delle attivita' svolte nel secondo periodo a supporto del sistema
degli Enti coinvolti e previa verifica, da parte dell'Equipe tecnica
di controllo, ed espressione del relativo nulla osta entro 2 mesi dal
ricevimento della relazione illustrativa;
e) quanto a Euro 418.500,00, piu' IVA al 20%, alla consegna da parte
di ARPA entro il 31/12/2003, degli elaborati finali e previa verifica
ed emissione del relativo nulla osta da parte dell'Equipe tecnica di
controllo, entro 2 mesi dal ricevimento degli elaborati finali.
In caso di ritardo, o di mancata emissione, da parte dell'Equipe
tecnica di controllo, degli atti di pertinenza nei termini previsti
dal presente articolo, per fatto imputabile ad ARPA, non si
provvedera' alla liquidazione della tranche di compenso relativa.
Art. 6
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente
convenzione a:
- previamente comunicare il nominativo del responsabile dello
svolgimento delle attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la
sostituzione a suo libero convincimento;
- tenere tempestivamente informato il Responsabile del Servizio
Tutela e Risanamento risorsa acqua sullo svolgimento delle attivita';
- mantenere a disposizione del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua, nonche' esibirla a richiesta della stessa,
la documentazione relativa allo svolgimento delle attivita' nonche'
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative
dell'attivita' della stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione, anche in seguito di eventuali cambiamenti legislativi
nazionali ed europei;
- fornire alla Regione sia il supporto di Segreteria tecnica ai
gruppi di lavoro, sia il supporto durante le fasi di discussione sul
documento preliminare regionale nelle Conferenze di pianificazione
indette dalle Province nonche' l'assistenza tecnica per la diffusione
dei risultati.
Art. 7
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa cosiddetta "Antimafia", dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 8
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto
da parte di enti pubblici.
Art. 9
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 10
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE IL DIRETTORE GENERALE
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA ARPA
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