REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 799

Approvazione schema di convenzione tra la Regione ed ARPA per "Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 44 del DLgs 152 e art. 115, L.R. 3/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,            
che entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, sentite le Province, previa           
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela               
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di bacino;               
- il sopracitato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99, stabilisce che             
il Piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il 31             
dicembre 2004;                                                                  
- il Piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento                      
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela            
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'                     
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali                 
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti             
nel decreto legislativo stesso, con una tappa intermedia al 2008                
nella quale i corpi idrici stessi devono raggiungere la qualita'                
sufficiente;                                                                    
- il Piano di tutela delle acque, sulla base di quanto previsto                 
dall'art. 44, comma 4 del DLgs 152/99, deve contenere in particolare:           
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;                                      
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per                
specifica destinazione;                                                         
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree              
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di             
risanamento;                                                                    
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate            
e coordinate per bacino idrografico;                                            
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle               
relative priorita';                                                             
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;           
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;                                 
visti:                                                                          
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale           
e locale" la quale agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si               
doti di un Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le               
stesse finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99 che definisca               
obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione                
infraregionale delle Province attuata nel Piano territoriale di                 
coordinamento provinciale;                                                      
- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 che istituisce l'ARPA, Agenzia               
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della               
Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche           
per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'             
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale              
sia sanitario;                                                                  
- l'art. 5, comma 1, lett. n) della medesima L.R. 44/95 che prevede             
tra le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla              
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di               
definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per                 
l'adempimento delle proprie funzioni;                                           
richiamati inoltre:                                                             
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare           
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione             
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in                
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;             
- il comma 3 dell'art. 43 del DLgs 152/99 che prevede la                        
possibilita', dell'utilizzo delle Agenzie regionali per l'ambiente              
per la raccolta e l'elaborazioni dei dati necessari alla                        
predisposizione dei Piani di tutela delle acque, al fine di evitare             
sovrapposizioni e garantire il flusso delle informazioni raccolte e             
la loro compatibilita' col Sistema Informativo nazionale per                    
l'Ambiente;                                                                     
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,            
la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa a                  
"Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed alle            
Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela           
delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art.             
44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99)" da realizzarsi nel              
corso del biennio 2002/2003 e che prevede un compenso complessivo a             
favore di ARPA pari a Euro 1.225.000,00, IVA al 20%, (Euro                      
1.470.000,00);                                                                  
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata           
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello                  
economico;                                                                      
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la                     
realizzazione dell'intervento di cui trattasi, secondo le modalita'             
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto                  
deliberativo, quale parte integrante e sostanziale dello stesso                 
(Allegato 1);                                                                   
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 1.470.000,00, IVA                  
compresa, si fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo di               
bilancio 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in materia di                
tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e               
successive modificazioni ed integrazioni). Mezzi statali" di cui                
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002,           
dotato della necessaria disponibilita';                                         
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della           
L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere assunto con il                 
presente atto;                                                                  
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento             
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria                 
deliberazione 2774/01:                                                          
- di regolarita' tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tutela e            
Risanamento risorsa acqua, dott. Giuseppe Bortone;                              
- di legittimita' reso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del             
suolo e della costa dott.ssa Leopolda Boschetti;                                
- di regolarita' contabile reso dal Responsabile del competente                 
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente            
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 - Bologna, secondo le motivazioni              
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnica-economica             
verificata dal Servizio regionale competente, la realizzazione delle            
attivita' per il supporto tecnico alla Regione, alle Province ed alle           
Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di tutela           
delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale (art.             
44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99), per un importo di               
Euro 1.225.000,00, piu' IVA al 20% (Euro 1.470.000,00), secondo le              
modalita' di cui all'allegato schema di convenzione, parte integrante           
e sostanziale del presente atto (Allegato 1);                                   
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;             
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui               
attivita' avranno inizio a decorrere dalla stipula della stessa, che            
termineranno il 31 dicembre 2003, sulla base del Cronoprogramma del             
Piano delle attivita' di cui alla specifica tecnico-economica                   
conservata presso il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,               
provvedera' il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della           
costa, ai sensi della vigenti disposizioni;                                     
4) di dare atto che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo           
e della costa nominera', con proprio atto formale, l'Equipe tecnica             
di controllo composta da dirigenti e funzionari regionali, prevista             
all'art. 4 dell'allegato schema di convenzione. L'Equipe tecnica di             
controllo riferira' al Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento           
risorsa acqua;                                                                  
5) di impegnare la somma di Euro 1.470.000,00 registrandola al n.               
1674 di impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e                 
studio in materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 152/99            
e successive modificazioni e integrazioni) - Mezzi statali" di cui              
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002,           
che presenta la necessaria disponibilita';                                      
6) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento           
risorsa acqua, ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della               
propria deliberazione 2774/01, provvedera' con propri atti formali              
alla liquidazione della spesa di cui al punto 1), ed alla emissione             
della richiesta dei titoli di pagamento secondo le modalita' indicate           
all'art. 5 dell'allegato schema di convenzione;                                 
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA (Agenzia            
regionale per la prevenzione e l'ambiente) per il supporto tecnico              
alla Regione, alle Province ed alle Autorita' di bacino per la                  
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque Piani                    
territoriali di coordinamento provinciale per le nove Province della            
regione Emilia-Romagna, di cui all'art. 44 del DLgs 152/99 e art. 115           
della L.R. 3/99                                                                 
L'anno 2002, il giorno . . . . . . . del mese . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52,            
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione               
della presente convenzione dal Direttore generale Ambiente e Difesa             
del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi della              
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .,            
che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la               
Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,                   
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                             
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), partita IVA e            
codice fiscale 04290860370, rappresentata dal Direttore generale ing.           
Edolo Minarelli, che elegge domicilio legale presso la sede ARPA di             
Bologna, Via Po n. 5,                                                           
visti:                                                                          
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato ed integrato dal DLgs 258/00, il quale                     
stabilisce all'art. 44, comma 2 che, entro il 31 dicembre 2003 le               
Regioni, sentite le Province, previa l'adozione di misure di                    
salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque e lo                      
trasmettano alle competenti Autorita' di bacino;                                
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale           
e locale" la quale agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si               
doti di un Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le               
stesse finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99;                            
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente, ente strumentale della               
Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche           
per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'             
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale              
sia sanitario;                                                                  
- l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima L.R. 44/95 che prevede            
tra le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla              
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 5, comma 2 della L.R. 44/95 il quale consente ad ARPA di               
definire convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle                  
proprie funzioni;                                                               
visti inoltre:                                                                  
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare           
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione             
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in                
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;             
- il comma 3 dell'art. 43 del DLgs 152/99 che prevede la possibilita'           
dell'utilizzo delle Agenzie regionali per l'ambiente per la raccolta            
e l'elaborazioni dei dati necessari alla predisposizione dei Piani di           
tutela delle acque, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire il           
flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' col                 
Sistema informativo nazionale per l'ambiente;                                   
- vista la specifica tecnico-economica, presentata da ARPA, relativa            
a "Supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna, alle Province ed               
alle Autorita' di bacino per la elaborazione del Piano regionale di             
tutela delle acque e Piano territoriale di coordinamento provinciale            
(art. 44 del DLgs 152/99 e art. 115 della L.R. 3/99)" da realizzarsi            
nel corso del biennio 2002/2003 e che prevede un compenso complessivo           
a favore di ARPA pari a Euro 1.225.000,00, piu' IVA al 20% (Euro                
1.470.000,00);                                                                  
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta presentata           
da ARPA idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello                  
economico;                                                                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.                                    
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, l'esecuzione            
delle attivita' inerenti il completamento ed integrazione del Quadro            
conoscitivo propedeutico alla elaborazione del Piano regionale di               
tutela delle acque ed il supporto alla Regione ed agli Enti locali              
per la elaborazione del citato Piano regionale di tutela delle acque            
e dei settori relativi alla tutela delle acque dei Piani territoriali           
di coordinamento provinciale, descritte nella specifica                         
tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e                   
Risanamento risorsa acqua.                                                      
Art. 2                                                                          
Controllo sull'esecuzione dell'incarico                                         
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento risorsa acqua che verifichera', tramite una Equipe                  
tecnica di controllo (di cui al successivo art. 4), l'operato di ARPA           
ed il rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del                    
programma di lavoro in conformita' della presente convenzione.                  
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle             
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in            
accordo con ARPA, al fine di assicurare la migliore corrispondenza              
agli obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere              
tra il Responsabile del Servizio ed ARPA.                                       
Art. 3                                                                          
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione per le attivita' previste dalla presente                  
convenzione decorrono dalla data di stipula della convenzione stessa            
e termineranno entro il 31 dicembre 2003, secondo il Cronoprogramma             
delle attivita' di cui alla specifica tecnico-economica sopra                   
indicata.                                                                       
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute             
dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nella             
effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi,            
ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei termini di                   
consegna, concessa mediante determinazione del Responsabile del                 
Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, sentita l'Equipe tecnica           
di controllo.                                                                   
Art. 4                                                                          
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione                                 
Il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa                 
nominera' con proprio atto una Equipe tecnica di controllo, composta            
da dirigenti e funzionari regionali, col compito di collaborare con             
il Responsabile del Servizio, di sovraintendere alle attivita', e di            
attestare anche la rispondenza dei materiali e della documentazione             
predisposta e consegnata da ARPA alla normativa nazionale e regionale           
di riferimento.                                                                 
L'Equipe tecnica svolge le seguenti funzioni:                                   
- supervisione, controllo e valutazione delle prestazioni                       
contrattuali, anche intermedie;                                                 
- esame e valutazione della documentazione finale ed emissione del              
relativo nulla osta alla liquidazione delle rate di saldo;                      
- eventuale espressione del parere di cui al precedente art. 3, comma           
2.                                                                              
Art. 5                                                                          
Corrispettivo delle prestazioni                                                 
e modalita' di pagamento                                                        
La Regione corrispondera' ad ARPA, quale compenso per l'esecuzione              
delle attivita' di cui all'art. 1, l'importo di Euro 1.225.000, piu'            
IVA al 20% (Euro 1.470.000,00).                                                 
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione Emilia-Romagna                 
dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti                   
modalita':                                                                      
a) quanto a Euro 38.800,00, piu' IVA al 20% (pari al 10% del valore             
della parte "Completamento quadro conoscitivo", quantificato, ex                
punto 6 specifica tecnico-economica, in Euro 388.000,00 piu' IVA)               
alla consegna, da parte di ARPA, del Piano dettagliato delle                    
attivita' (PDA) dalla stessa predisposto, secondo i contenuti                   
riportati nella specifica tecnico-economica, e previa verifica ed               
emissione, da parte dell'Equipe tecnica di controllo, del relativo              
nulla osta, da esprimersi comunque entro 1 mese dalla consegna del              
citato PDA;                                                                     
b) quanto a Euro 349.200,00, piu' IVA al 20% (pari al 90% del valore            
della parte "Completamento quadro conoscitivo") alla consegna da                
parte di ARPA della documentazione relativa al "Completamento del               
quadro conoscitivo" predisposta da ARPA secondo i contenuti riportati           
nella specifica tecnico-economica, e previa verifica ed emissione, da           
parte dell'Equipe tecnica di controllo, del relativo nulla osta, da             
esprimersi comunque entro 1 mese dalla consegna dei citati elaborati;           
c) quanto a Euro 209.250,00, piu' IVA al 20%, entro il 31/12/2002,              
previa presentazione da parte di ARPA, di una relazione illustrativa            
delle attivita' svolte nel corso del primo periodo a supporto del               
sistema degli Enti coinvolti e previa verifica, da parte dall'Equipe            
tecnica di controllo, ed espressione del relativo nulla osta entro 1            
mese dal ricevimento della relazione illustrativa;                              
d) quanto a Euro 209.250,00, piu' IVA al 20%, entro il 31/12/2003               
previa presentazione da parte di ARPA di una relazione illustrativa             
delle attivita' svolte nel secondo periodo a supporto del sistema               
degli Enti coinvolti e previa verifica, da parte dell'Equipe tecnica            
di controllo, ed espressione del relativo nulla osta entro 2 mesi dal           
ricevimento della relazione illustrativa;                                       
e) quanto a Euro 418.500,00, piu' IVA al 20%, alla consegna da parte            
di ARPA entro il 31/12/2003, degli elaborati finali e previa verifica           
ed emissione del relativo nulla osta da parte dell'Equipe tecnica di            
controllo, entro 2 mesi dal ricevimento degli elaborati finali.                 
In caso di ritardo, o di mancata emissione, da parte dell'Equipe                
tecnica di controllo, degli atti di pertinenza nei termini previsti             
dal presente articolo, per fatto imputabile ad ARPA, non si                     
provvedera' alla liquidazione della tranche di compenso relativa.               
Art. 6                                                                          
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente                      
convenzione a:                                                                  
- previamente comunicare il nominativo del responsabile dello                   
svolgimento delle attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela            
e Risanamento risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la                     
sostituzione a suo libero convincimento;                                        
- tenere tempestivamente informato il Responsabile del Servizio                 
Tutela e Risanamento risorsa acqua sullo svolgimento delle attivita';           
- mantenere a disposizione del Responsabile del Servizio Tutela e               
Risanamento risorsa acqua, nonche' esibirla a richiesta della stessa,           
la documentazione relativa allo svolgimento delle attivita' nonche'             
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative                
dell'attivita' della stessa;                                                    
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione, anche in seguito di eventuali cambiamenti legislativi            
nazionali ed europei;                                                           
- fornire alla Regione sia il supporto di Segreteria tecnica ai                 
gruppi di lavoro, sia il supporto durante le fasi di discussione sul            
documento preliminare regionale nelle Conferenze di pianificazione              
indette dalle Province nonche' l'assistenza tecnica per la diffusione           
dei risultati.                                                                  
Art. 7                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'                     
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la                  
normativa cosiddetta "Antimafia", dell'opera di altri organismi                 
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.            
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto            
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli               
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                     
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Art. 8                                                                          
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di enti pubblici.                                                      
Art. 9                                                                          
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 10                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.             
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre               
1972, n. 642 e successive modificazioni.                                        
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.                                         
IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE  IL DIRETTORE GENERALE                           
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  ARPA                                          
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . .                                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina