REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 295

Recepimento del DPCM 29 novembre 2001. Definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8/2/2002 Supplemento Ordinario n. 26: determinazioni conseguenti - I provvedimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 502/92 e successive modificazioni, con riferimento all'art.           
1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;                                                        
- l'accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 che impegna il Governo           
ad adottare, entro il 30/11/2001, un provvedimento per la definizione           
dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza                
Stato-Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso               
accordo;                                                                        
- la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, che all'art. 6 stabilisce               
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da                  
adottare entro il 30/11/2001, su proposta del Ministero della Salute,           
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa            
con la Conferenza Stato-Regioni, vengano definiti i livelli                     
essenziali di assistenza;                                                       
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di                
Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza                  
Stato-Regioni, sui livelli essenziali di assistenza;                            
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29                   
novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"                
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8/2/2002 - Supplemento           
Ordinario n. 26, - che entra in vigore il 23 febbraio 2002;                     
tenuto conto delle indicazioni particolari per l'applicazione dei               
livelli essenziali di assistenza di cui all'Allegato 3 del citato               
DPCM del 29 novembre 2001 e, in proposito, considerato che,                     
coerentemente con il PSN per il triennio 1998-2000, la Regione                  
Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale 1235/99 ha             
approvato il Piano sanitario regionale 1999-2001 che definisce gli              
obiettivi, precisa il ruolo della programmazione sanitaria regionale            
individuando i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle              
specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a             
disposizione;                                                                   
avuto presente in particolare che:                                              
1) fra gli obiettivi principali, il Piano sanitario regionale pone              
quello della promozione della salute individuando quale presupposto             
l'adozione di idonei stili di vita, rispetto ai quali la Regione                
ritiene fondamentale promuovere la diffusione delle attivita' motorie           
fra i giovani al fine di favorire un corretto sviluppo psicofisico e            
la prevenzione di rilevanti malattie e, a tal fine, ha disciplinato             
con delibera di Giunta regionale 2727/99 che le certificazioni di               
idoneita' alla pratica sportiva ai giovani fino al diciottesimo anno            
di eta' siano a carico del Servizio sanitario regionale;                        
2) la Regione Emilia-Romagna, per sostenere il mantenimento a                   
domicilio il piu' a lungo possibile dell'anziano non autosufficiente            
e in presenza di un valido supporto famigliare, assicura nell'ambito            
di un programma assistenziale l'assegno di cura alle famiglie quale             
alternativa all'ingresso in strutture residenziali dell'anziano non             
autosufficiente come disciplinato dalla delibera di Giunta regionale            
1377/99;                                                                        
3)  la Regione Emilia-Romagna assicura interventi a supporto delle              
famiglie sia per l'assistenza sanitaria domiciliare, quale forma                
assistenziale alternativa a modalita' di ricovero, a favore di                  
pazienti in fase critica, quando il paziente richieda particolare               
impegno di assistenza tutelare (delibera di Giunta regionale 540/00),           
sia quale contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo             
DOMAN (delibera di Giunta regionale 187/02);                                    
considerato come il Piano sanitario regionale intenda perseguire                
l'obiettivo del governo della domanda di salute e di servizi                    
sanitari, della garanzia di efficacia delle prestazioni e                       
dell'efficienza produttiva;                                                     
valutato che quanto sopra espresso risponde ai principi di                      
appropriatezza, di accessibilita', e tiene conto del diverso grado di           
fragilita' sociale, principi peraltro richiamati nelle indicazioni              
per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza del citato              
DPCM del 29 novembre 2001;                                                      
ritenuto di dover adottare, con urgenza, un primo provvedimento per             
dare attuazione all'Allegato 2A del DPCM citato con criteri omogenei            
su tutto il territorio regionale e per continuare ad erogare i                  
servizi sanitari e socio-sanitari di cui sopra, non indicati nel                
citato DPCM ma che attengono alla rete dei servizi sanitari e socio             
sanitari di questa Regione, cosi' come delineati nel Piano sanitario            
regionale 1999-2001, approvato con delibera del Consiglio regionale             
n. 1235 del 22 settembre 1999, dandosi atto che l'entrata in vigore             
del DPCM, con la definizione dei livelli essenziali di assistenza,              
interviene nella programmazione dei servizi e richiede percio' una              
specificazione delle condizioni di erogabilita' delle prestazioni               
sanitarie e socio-sanitarie;                                                    
ritenuto di dover garantire, al fine di evitare disagi agli utenti e            
consentire un'adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture             
sanitarie, le prestazioni previste dall'Allegato 2A lettera f)                  
"Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione", gia' prenotate               
prima dell'entrata in vigore del DPCM succitato, e comunque non oltre           
il 28 febbraio 2002;                                                            
ritenuto altresi' necessario rimandare ad un successivo provvedimento           
l'individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste           
dagli Allegati 2B "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto           
erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" e 2C                    
"Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo            
potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque                   
individuare modalita' piu' appropriate di erogazione" al DPCM,                  
precisando che per quanto riguarda la lettera b) dell'Allegato 2B               
relativa alla densitometria ossea, e' gia' stata disciplinata con               
circolare regionale n. 21 del 31/10/2001 e che la lettera d)                    
dell'Allegato 2B relativa alla chirurgia refrattiva con laser ad                
eccimeri e' stata disciplinata con delibera di Giunta regionale                 
593/00;                                                                         
ritenuto di rimandare altresi' ad un successivo provvedimento                   
l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di             
integrazione socio-sanitaria (in particolare le deliberazioni della             
Giunta regionale 1637/96, 875/93, 1378/99 e 474/01) con le                      
indicazioni dell'Allegato 1C del DPCM citato, dando atto che sino a             
quella data le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute ad                   
applicare le disposizioni regionali vigenti;                                    
dato atto, ai sensi del comma 4, dell'art. 37 della L.R. 43/01 e                
della deliberazione della Giunta regionale 2774/01 del parere                   
favorevole:                                                                     
- espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott.            
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                         
deliberazione;                                                                  
- espresso dalla Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale,             
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, dott.ssa Maria                  
Lazzarato, dal Responsabile del Servizio Sanita' pubblica, dott.                
Pierluigi Macini, del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi            
sociali e socio-sanitari, dott. Graziano Giorgi, in merito alla                 
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di recepire il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri             
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza" del 29 novembre              
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8/2/2002 -                  
Supplemento Ordinario n. 26 la cui entrata in vigore e' prevista per            
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;             
2) di stabilire che, in merito alle "certificazioni di idoneita' alla           
pratica sportiva dei giovani", al sostegno alle famiglie per                    
l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a pazienti in gravi              
condizioni cliniche, o a pazienti che seguono la pratica                        
riabilitativa denominata metodo DOMAN, - in relazione a quanto                  
previsto dal DPCM del 29 novembre 2001 - debba darsi continuita' alle           
prestazioni a suo tempo deliberate dalla Giunta regionale, con i                
provvedimenti indicati in premessa, in attuazione del Piano sanitario           
regionale 1999-2001, approvato dal Consiglio regionale con delibera             
n. 1235 del 22 settembre 1999;                                                  
3) di adottare, con urgenza, il presente provvedimento per dare                 
immediata attuazione all'Allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 con              
criteri omogenei su tutto il territorio regionale, e per continuare             
ad erogare i servizi sanitari e socio-sanitari non indicati nel                 
citato DPCM ma che attengono alla rete dei servizi sanitari e socio             
sanitari di questa Regione di cui al punto 2) del dispositivo;                  
4) di garantire, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire             
un'adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie,             
le prestazioni previste dall'Allegato 2A lettera f) "Prestazioni di             
Medicina fisica e riabilitazione", gia' prenotate prima dell'entrata            
in vigore del DPCM succitato, e comunque non oltre il 28 febbraio               
2002;                                                                           
5) di rimandare ad un successivo provvedimento:                                 
- l'individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni                  
previste dagli Allegati 2B e 2C al DPCM precisando che per quanto               
riguarda la lettera b) dell'Allegato 2B relativa alla densitometria             
ossea, e' gia' stata disciplinata con circolare regionale n. 21 del             
31/10/2001 e che la lettera d) dell'Allegato 2B relativa alla                   
chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri e' stata disciplinata con            
delibera di Giunta regionale 593/00;                                            
- l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di           
integrazione socio-sanitaria (in particolare le deliberazioni della             
Giunta regionale 1637/96, 875/93, 1378/99 e 474/01) con le                      
indicazioni dell'Allegato 1C del DPCM citato, dando atto che sino a             
quella data le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute ad                   
applicare le disposizioni regionali vigenti;                                    
6) di dare mandato alle Aziende sanitarie locali di attivare idonei             
strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto             
del DPCM citato e del presente atto, adottando al contempo le misure            
necessarie per il monitoraggio puntuale dei livelli essenziali di               
assistenza erogati e dei relativi costi, tenendo separata evidenza              
degli stessi per le prestazioni di cui al punto 2) del presente                 
dispositivo, anche ai fini della relativa copertura finanziaria;                
7) di sottoporre il presente provvedimento, per le ragioni indicate             
in premessa, alla ratifica del Consiglio regionale ai sensi dell'art.           
19, lettera I dello Statuto;                                                    
8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 349 del 27/3/2002.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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