DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1379
Linee guida ed orientamenti per le Amministrazioni provinciali in materia di corsi di formazione per operatori volontari di protezione civile impiegati nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi (operatori AIB)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile" che riconosce la funzione del
volontariato quale espressione di solidarieta' sociale assicurando la
piu' ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso al
fine di tutelare l'integrita' della vita e dell'ambiente da qualsiasi
evento calamitoso;
- la L.R. n. 45 del 19 aprile 1995 "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile" che, all'art. 3, comma 2, lettera e), dispone che
la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, cura in particolare
la formazione di una moderna coscienza di protezione civile anche
attraverso la promozione, il coordinamento e la realizzazione di
corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale
proveniente dalle organizzazioni di volontariato di protezione
civile;
- l'art. 108 del DLgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 59/97" dove vengono
individuate le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali tra
le quali quelle relative allo spegnimento degli incendi boschivi,
fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1
dell'art. 107 ed agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo
del volontariato;
richiamata la L.R. n. 26 dell'1 agosto 1983 "Interventi per la
promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile" che
all'art. 13 prevede la "Formazione - aggiornamento del volontariato"
ed all'art. 14 attribuisce alle Province il coordinamento oltre che
la diretta organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
vista inoltre la Legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353
del 21 novembre 2000, le cui disposizioni sono finalizzate oltre che
alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio
boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della
vita, anche a promuovere ed incentivare le attivita' di previsione e
prevenzione legate allo spegnimento di incendi;
atteso che per il perseguimento delle finalita' sopra espresse la
Legge quadro 353/00 al comma 2 dell'art. 1, prevede che gli enti
competenti svolgano tra l'altro anche attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale;
valutato inoltre che la Legge quadro 353/00 prevede in particolare:
- al comma 3, lettera m) dell'art. 3, specificatamente riferito al
"Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi" che la Regione individui tra l'altro le esigenze
formative e la relativa programmazione;
- al comma 2 dell'art. 5 "Attivita' formative" quale competenza delle
Regioni la cura, anche in forma associata, e l'organizzazione di
corsi di carattere tecnico pratico per la preparazione di soggetti
impiegati nelle attivita' di previsione, prevenzione e di lotta
attiva contro gli incendi boschivi;
- al comma 3 dell'art. 5 che le Regioni possano avvalersi, per
l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, anche del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- al comma 3, lettera b) dell'art. 7 "Lotta attiva contro gli incendi
boschivi" che le Regioni si avvalgano oltre che di mezzi, strutture e
risorse che assicurino interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, anche di "personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di
adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica
qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco";
considerato che per perseguire gli obiettivi di informazione e di
formazione specificatamente introdotti dalla Legge quadro 353/00,
nonche' per uniformare e dare omogeneita' alle attivita' formative,
il Servizio Protezione civile, in collaborazione con il Corpo
forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha
predisposto linee guida ed orientamenti finalizzati alla
regolamentazione ed attuazione di corsi di formazione per operatori
volontari di protezione civile impiegati nelle attivita' di
spegnimento degli incendi boschivi, d'ora in poi denominati operatori
AIB;
valutata l'esigenza di procedere all'emanazione di linee guida ed
orientamenti per le Amministrazioni provinciali, secondo il testo
allegato parte integrante della presente deliberazione, nelle more di
una definizione a livello nazionale di linee guida finalizzate ad una
uniforme regolamentazione di corsi di formazione per operatori AIB;
sentito il Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di
volontariato della Regione e degli Enti locali che si e' espresso
favorevolmente nel merito delle linee guida di cui trattasi;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti e dal Responsabile del Servizio Protezione civile ing.
Demetrio Egidi, rispettivamente per la legittimita' e la regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della delibera 2774/01;
su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le motivazioni espresse in premessa, di emanare linee guida ed
orientamenti per le Amministrazioni provinciali in materia di corsi
di formazione per operatori volontari di protezione civile impiegati
nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi (operatori AIB)
secondo il testo Allegato A parte integrante della presente
deliberazione;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Linee guida ed orientamenti per le Amministrazioni provinciali in
materia di corsi di formazione per operatori volontari di protezione
civile impiegati nelle attivita' di spegnimento degli incendi
boschivi (operatori AIB)
0) Criteri generali
1) Criteri generali per l'ammissione al corso per operatori AIB a)
Criteri generali di ammissione al corso b) Criteri di preferenza in
caso di richiesta di iscrizioni superiori rispetto al numero massimo
di partecipanti ammissibile
2) Modalita' di partecipazione al corso ed ammissione all'esame
d'idoneita' tecnica
3) Composizione della Commissione d'esame
4) Rilascio di attestato d'idoneita' e tesserino di riconoscimento
5) Dotazione minimale di protezione individuale
6) Corsi di aggiornamento
7) Obbligo di visite mediche periodiche
8) Norma transitoria
A) Corso di formazione per "Operatori volontari di protezione civile
impiegati nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi
(operatori AIB)"
B) Articolazione e contenuti del corso
Linee guida ed orientamenti per le Amministrazioni provinciali in
materia di corsi di formazione per operatori volontari di protezione
civile impiegati nelle attivita' di spegnimento degli incendi
boschivi (operatori AIB)
0) Criteri generali
Le Amministrazioni provinciali curano, anche in forma associata,
l'organizzazione di corsi di formazione di carattere tecnico pratico
finalizzati alla preparazione di volontari di protezione civile da
impiegare nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi in
supporto alle organizzazioni istituzionali preposte.
I corsi sono aperti a cittadini iscritti ad organizzazioni di
volontariato aderenti a coordinamenti provinciali di volontariato di
protezione civile o gruppi comunali iscritti nel Registro del
Dipartimento della Protezione civile.
E' preferibile che le persone ammesse a frequentare i corsi non
superino le 30 unita'.
I corsi sono tenuti da personale qualificato per materia, previo
specifico incarico della Provincia, appartenente preferibilmente al
Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
a pubblica Amministrazione, al Dipartimento Emergenza 118 ed al
coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile.
Le Province provvedono a pubblicizzare adeguatamente l'indizione dei
corsi, compresi i termini e le modalita' per la presentazione delle
domande di iscrizione.
I programmi d'esame vertono sulle materie previste nell'articolazione
del corso cosi' come declinato ai punti A e B delle presenti linee
guida.
1) Criteri generali per l'ammissione al corso per operatori AIB
a) Criteri generali di ammissione al corso
1) In attesa di disposizioni legislative in merito, e' preferibile
essere risultato idoneo alla visita sanitaria prevista per
l'attivita' agonistica dilettantistica.
2) Essere iscritto ad organizzazioni di volontariato aderendi a
coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile o
gruppi comunali iscritti nel Registro del Dipartimento della
Protezione civile.
3) Disponibilita' all'azione di volontariato.
4) Disponibilita' ad essere allertati ed attivati in caso di
emergenza.
b) Criteri di preferenza in caso di richieste di iscrizioni superiori
al numero massimo di partecipanti ammissibile
1) Domicilio in zona collinare o montana.
2) Eta' anagrafica inferiore ai 60 anni.
3) Esperienze similari gia' maturate.
2) Modalita' di partecipazione al corso ed ammissione all'esame
d'idoneita' tecnica
1) La certificazione di adeguata preparazione professionale
dell'operatore AIB da impiegare nelle attivita' di spegnimento del
fuoco, e' concessa ai volontari di protezione civile in possesso di
attestato di idoneita' tecnica rilasciato ai sensi delle presenti
linee guida.
2) La domanda di partecipazione e' presentata dall'interessato alla
Provincia nel cui ambito territoriale il volontario intende svolgere
le mansioni di operatore AIB.
3) L'attestato di idoneita' tecnica e' rilasciato
dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente a
seguito di corsi di formazione articolati secondo le modalita'
previste nelle presenti linee guida e previo superamento di un esame
finale d'idoneita'.
4) Condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali
d'idoneita' e' l'aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezione
teoriche generali ed il 100% delle lezioni pratiche; a tale scopo
prima dell'inizio di ogni lezione dovranno essere registrate le
presenze effettive degli allievi.
5) L'esame d'idoneita' si svolge sulle materie oggetto del corso
attraverso un colloquio teorico e/o una prova a quiz e due prove
pratiche relative allo spegnimento di incendi boschivi ed al soccorso
sanitario.
3) Composizione della Commissione d'esame1) L'esame d'idoneita' di
cui al punto 2.5) delle presenti linee guida e' sostenuto davanti ad
apposita Commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta di
cinque esperti designati rispettivamente da:
- Amministrazione provinciale di appartenenza (con funzione di
Presidente della Commissione);
- Corpo forestale dello Stato;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Coordinamento provinciale volontariato protezione civile;
- Dipartimento Emergenza 118 (per l'aspetto sanitario).
2) Ai fini della designazione, le organizzazioni sopracitate
comunicano alla Provincia almeno tre nominativi di esperti nelle
materie d'esame.
In caso di mancata comunicazione da parte delle organizzazioni, entro
il termine indicato dalla Provincia, questa prevede d'ufficio alla
nomina degli esperti mancanti.
3) Con un atto di nomina dei membri effettivi della Commissione
vengono nominati anche cinque supplenti ed un dipendente della
Provincia con funzione di segretario.
4) La Commissione e' validamente costituita con la presenza della
meta' piu' uno dei componenti. In caso di assenza del Presidente
della Commissione, ne assume le funzioni il commissario piu' anziano
d'eta'.
4) Rilascio di attestato di idoneita' e tesserino di riconoscimento
1) Ai corsisti delle organizzazioni di volontariato e/o dei gruppi
comunali giudicati idonei, l'Amministrazione provinciale di
appartenenza rilascera' un certificato, attestante l'adeguata
preparazione professionale, di "Operatore volontario di protezione
civile impiegato nelle attivita' di spegnimento degli incendi
boschivi" ed una apposita tessera di riconoscimento.
2) La tessera di riconoscimento dovra' contenere oltre ai dati
identificativi dell'operatore A/B i logo della "Protezione civile
della Regione Emilia-Romagna", dell'Amministrazione provinciale di
appartenenza, del "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
publico e della Difesa civile" e del "Corpo forestale dello Stato".
3) La tessera dovra' essere immediatamente riconsegnata agli organi
competenti in caso di:
- inidoneita' fisica alla visita medica prevista;
- mancata partecipazione all'addestramento periodico previsto;
- su motivate richieste degli Enti competenti.
4) E' in facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla
frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un
ulteriore esito negativo determinera' l'impossibilita' ad accedere a
futuri corsi AIB.
5) L'Amministrazione provinciale e' tenuta a comunicare
periodicamente al Servizio Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna l'elenco aggiornato dei volontari adeguatamente
formati dai corsi AIB.
5) Dotazione minimale di protezione individuale
In attesa di disposizioni legislative in merito, l'operatore
volontario AIB e' tenuto ad indossare il vestiario ed il necessario
equipaggiamento per l'impiego di spegnimento dell'incendio boschivo
cosi' come da indicazioni dell'Amministrazione regionale.
6) Corsi di aggiornamento
1) L'"Operatore volontario per l'antincendio boschivo" risultato
idoneo e' tenuto all'addestramento pratico tramite corsi periodici di
aggiornamento, a cadenza preferibilmente annuale.
2) I corsi di aggiornamento possono essere organizzati dai
coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile previo
nulla osta delle Amministrazioni provinciali.
A tal fine, le organizzazioni di volontariato sopraindicate,
presentano apposita domanda all'Amministrazione provinciale
competente, corredata del programma e dell'atto di designazione del
responsabile del corso.
La Provincia, valutata la validita' formativa del corso, in relazione
al programma del medesimo, alla durata ed ai docenti previsti, ne
autorizza lo svolgimento entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda. Entro lo stesso termine la Provincia si esprime, anche
in caso di parere contrario, motivando adeguatamente.
7) Obbligo di visite mediche periodiche
fatto obbligo rinnovare il certificato di idoneita' fisica allo
scadere dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.
I volontari che non risultano idonei alla visita medica prevista
possono svolgere attivita' di supporto alla lotta attiva contro gli
incendi boschivi ad esclusione di impieghi operativi di spegnimento.
8) Norma transitoria
I volontari che hanno sostenuto corsi di formazione, presso strutture
pubbliche, adeguatamente documentati e ritenuti dalle Amministrazioni
provinciali in linea con le presenti linee guida, potranno ottenere,
esclusivamente in fase di prima applicazione, l'attestato di
"Operatore volontario per l'antincendio boschivo" previo un corso
pratico di aggiornamento minimo di n. 8 ore da tenersi presso la
struttura provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
previo altresi' rilascio del certificato di idoneita' fisica per
attivita' agonistica dilettantistica.
A) Corso di formazione per "Operatori volontari di protezione civile
impiegati nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi
(operatori AIB)"
Programma del corso
Obiettivi:
Formare operatori volontari di protezione civile da impiegare nelle
attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e
spegnimento con mezzi a terra, per la lotta attiva contro gli incendi
boschivi attraverso l'acquisizione di metodologie teorico-pratiche.
Durata complessiva prevista:
30/40 ore ogni corso.
Partecipanti ammessi:
n. massimo 25/30 per ogni corso.
Il corso dovra' prevedere in via generale i seguenti moduli
formativi:
primo modulo:
- organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- elementi di chimica dell'incendio, spegnimento fascine, prevenzione
incendi;
- strategie e tattiche d'intervento;
- attrezzature ed automezzi per l'estinzione degli incendi di bosco;
secondo modulo:
- esercitazioni pratiche di spegnimento;
terzo modulo:
- organizzazione del Corpo forestale dello Stato. Tecniche di
avvistamento e segnalazioni incendi;
quarto modulo:
- primo soccorso sanitario;
quinto modulo:
- comunicazioni radio.
B) Articolazione e contenuti del corso
Primo modulo:
- durata prevista: ore 18 circa;
- corso tenuto dal Corpo nazionale Vigili del Fuoco.
a) Organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco:
- compiti istituzionali;
- estinzione degli incendi;
- prevenzione incendi;
- compiti di protezione civile del Corpo nazionale Vigili del Fuoco;
- Legge 27/12/1941, n. 1570;
- Legge 13/5/1961, n. 469;
- attribuzioni e competenze al personale di protezione civile.
b) Elementi di chimica dell'incendio, principi di estinzione,
prevenzione incendi:
- nozioni sulla combustione;
- sostanze estinguenti;
- fasi della propagazione dell'incendio;
- prodotti della combustione;
- estinzione degli incendi;
- sostanze estinguenti e loro caratteristiche;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico
ambiente di intervento;
- specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi;
- importanza delle verifiche e della manutenzione dei presidi
antincendio.
c) Strategie e tattiche d'intervento:
- procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- campagna antincendio boschiva (AIB), convenzioni regionali e
provinciali per la lotta agli incendi di bosco;
- modalita' di chiamata di servizi di soccorso;
- collaborazione con gli organi preposti in caso di intervento;
- posizionamento dei soccorritori dei mezzi e delle attrezzature;
- gestione delle risorse idriche;
- illustrazione delle varie tipologie di incendio;
- modalita' di spegnimento degli incendi di bosco (spegnimento con
terra, acqua, battifiamma, motosoffiatori, ecc.);
- bonifica al fine dell'eliminazione d'ogni focolaio.
d) Attrezzature ed automezzi per l'estinzione degli incendi di bosco:
- mezzi di protezione individuali (casco, tuta, guanti da lavoro,
occhiali, visiera, autoprotettori);
- motoseghe;
- decespugliatori;
- motosoffiatori;
- roncole, battifiamma, badili;
- gruppi elettrogeni - gruppi faro - fotoelettrica;
- tubazioni, lance, divisori, collettori, riduttori, diffusori;
- automezzi fuoristrada con moduli per incendi boschivi;
- elicotteri-aerei.
Secondo modulo:
- durata prevista: 12 ore circa;
- lezioni tenute dal Corpo nazionale Vigili del Fuoco.
a) Esercitazioni pratiche di spegnimento:
- spegnimento incendi di stoppia, accerchiamento e spegnimento con
attrezzi manuali, motosoffiatori, motodecespugliatori, motoseghe,
ecc.;
- spegnimento incendio di piante resinose e cumuli di frasche:
localizzazione, accerchiamento e spegnimento con l'impiego motopompe
barellabili, tubazioni flessibili, attingendo acqua da un bacino
idrico o da una colonnina per il rifornimento idrico;
- spegnimento di incendio di sterpaglia, piante resinose e sottobosco
utilizzando lance dei mezzi dei VVF (APS, ABP, moduli su carrelli e
su automezzi fuoristrada);
- spegnimento vasca contenente liquidi infiammabili.
Terzo modulo:
- durata prevista 4 ore circa;
- lezioni tenute dal Corpo forestale dello Stato.
a) Organizzazione del Corpo forestale dello Stato - Tecniche di
avvistamento e segnalazione incendi:
- Legge 353/00;
- compiti istituzionali del Corpo FS;
- botanica:
- vegetazione presente sul territorio regionale,
- struttura suolo;
- tecniche d'avvistamento e segnalazioni incendi:
- cartografia,
- orientamento,
- conoscenza del territorio.
Quarto modulo:
- durata prevista: 4 ore circa;
- lezioni tenute dal Dipartimento emergenza 118.
a) Primo soccorso sanitario:
- esame dell'infortunato;
- posizioni di sicurezza;
- individuazioni delle cause e rimedi (asfissia, emorragie, ustioni,
fratture, ferite, shock, bendaggi, trasporto, respirazione
artificiale, massaggio cardiaco);
- prove pratiche.
Quinto modulo:
- durata prevista: 2 ore circa.
a) Comunicazioni radio:
- leggi di riferimento;
- prove di trasmissione.