COMUNE DI RICCIONE (RIMINI)

COMUNICATO

Statuto comunale - Testo aggiornato dell'art. 39 (come modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 31/1/2002)

TITOLO IV                                                                       
SERVIZI PUBBLICI LOCALI                                                         
CAPO I                                                                          
Gestione                                                                        
Art. 39                                                                         
Forme di gestione dei servizi pubblici                                          
1. Per i servizi pubblici che hanno per oggetto la raccolta, lo                 
smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, la gestione delle fonti e            
della distribuzione idrica, gas, verde pubblico, depurazione, le                
farmacie nonche' altri servizi che abbiano per oggetto attivita'                
volte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico              
sociale della comunita' riccionese, il Consiglio puo' deliberare                
l'affidamento ad aziende speciali gia' costituite, la costituzione di           
aziende speciali, anche consortili, o di societa' per azioni con la             
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati o anche mediante            
associazioni consortili e convenzioni fra Comuni.                               
2. Il Consiglio comunale, quando ne ricorra la convenienza economica            
e sociale, puo' decidere di affidare la gestione dei servizi pubblici           
attualmente affidati ad aziende speciali, a societa' per azioni con             
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.                         
3. Il Consiglio puo', altresi', deliberare la concessione dei servizi           
stessi a terzi ad esclusione della gestione totale delle fonti e                
della distribuzione idrica e del gas.                                           
4. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende                    
speciali, la loro eventuale trasformazione in SpA con la maggioranza            
assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.                          
5. Le aziende speciali hanno personalita' giuridica ai sensi di                 
legge.                                                                          
6. Gli statuti delle aziende speciali vanno articolati in maniera               
tale che le relative norme garantiscano la trasparenza,                         
l'economicita' e l'efficienza della gestione e dei servizi,                     
l'accessibilta' e la partecipazione degli utenti.                               
7. Fino all'adozione delle deliberazioni consiliari che definiscano             
le forme di gestione dei suddetti servizi, questi continuano ad                 
essere esercitati nelle forme in corso.                                         
8. I rappresentanti del Comune nelle societa', enti, consorzi ed                
organismi nei quali il Comune stesso partecipa a qualsiasi titolo               
hanno l'obbligo di informare il Consiglio comunale circa l'attivita'            
dei suddetti enti almeno due volte all'anno in occasione della                  
presentazione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo                 
nonche' in occasione della presentazione di proposte di modifiche               
statutarie.                                                                     
IL DIRIGENTE                                                                    
Enzo Castellani                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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