DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2002, n. 1071
Criteri di indirizzo e contenuti progettuali per l'individuazione, nell'anno 2002, dei progetti pilota di cui all'art. 4 della L.R. 21/96
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 25 giugno 1996, n. 21, con cui la Regione, al fine di
promuovere politiche rivolte ai giovani sul territorio regionale,
incentiva, tra l'altro, la realizzazione di progetti pilota
sostenendo:
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per
acquisizione di beni, servizi e attrezzature;
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle strutture necessarie;
visto che la Regione per attuare e gestire iniziative rientranti
nelle finalita' della richiamata L.R. 21/96, puo' avvalersi, tramite
convenzione, dei soggetti di cui all'art. 7 della citata legge che,
nello specifico, possono essere individuati come segue:
a) enti locali;
b) associazioni di promozione sociale, organizzazioni di
volontariato e cooperative sociali iscritte ai relativi albi o
registri, ai sensi della normativa vigente, che perseguano le
finalita' previste dalla L.R. 21/96;
c) cooperative di servizi gestite da giovani;
d) associazioni, fondazioni, altre istituzioni private ed enti senza
fini di lucro che perseguano le finalita' previste dalla L.R. 21/96;
preso atto che e' compito del Comitato regionale per le politiche
giovanili di cui all'art. 3 della gia' richiamata L.R. 21/96
promuovere i progetti pilota di cui sopra, costituiti da iniziative
rivolte ai giovani che si caratterizzano prevalentemente per la loro
natura di innovazione o di intersettorialita';
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 316/2000 con
cui e' stata determinata la composizione di detto Comitato;
dato atto che, per quanto riguarda in particolare le modalita' per
l'attuazione e la gestione dei progetti di promozione delle politiche
giovanili, e' in fase di studio un progetto di modifica della L.R.
21/96 che, tra l'altro, ne consentira' l'adeguamento anche ai
principi e agli orientamenti espressi dalle recenti normative
nazionali in materia di assistenza e di promozione della
sussidiarieta';
visto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 21/96, la Giunta,
su conforme proposta del Comitato regionale per le politiche
giovanili, adotta gli atti di propria competenza necessari a
promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4 della
citata legge;
preso atto della proposta del Comitato di cui sopra relativa alla
necessita' di adottare alcuni criteri di indirizzo e di contenuto
progettuale per l'individuazione dei progetti pilota da attuare e
gestire nelle forme di cui all'art. 7 della legge regionale citata;
dato atto che la proposta del Comitato regionale per le politiche
giovanili e' articolata cosi' come di seguito riportato:
1) per quanto riguarda l'individuazione dei progetti pilota di cui
all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 21/96 si dovra' fare
riferimento ai sotto elencati ambiti di intervento: a) attivazione
sportelli e servizi di informagiovani nelle realta' che ne sono
sprovviste e potenziamento di quelli gia' esistenti; b) sviluppo di
reti informatiche e dotazione multimediale di spazi per i giovani; c)
attivazione di iniziative volte a favorire il pieno sviluppo della
personalita' degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale,
sociale ed economico e la loro personale assunzione di
responsabilita' in ogni espressione della societa' civile;
2) per quanto riguarda i progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2,
lett. b) della L.R. 21/96 si dovra' far riferimento ad interventi di
adeguamento, ristrutturazione e innovazione tecnologica di strutture
necessarie all'ospitalita' di gruppi giovanili, per il perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 21/96.Dette strutture
dovranno essere di proprieta' del soggetto con cui la Regione andra'
a convenzionarsi, ovvero delle quali lo stesso abbia la documentata
disponibilita' in base a contratto di locazione, o altro diritto
reale, per un periodo non inferiore ad anni dodici.
Le strutture dovranno essere vincolate per anni dodici ad attivita'
dirette alla promozione e sviluppo di politiche rivolte ai giovani;
3) non possano rientrare tra i progetti pilota di cui alla L.R. 21/96
quelli relativi ad azioni ed attivita' sostenibili con altre leggi
nazionali e regionali di settore;
4) per i progetti di cui all'art. 4, lett. b) della L.R. 21/96,
attivati e gestiti in convenzione con soggetti privati, sia data
dimostrazione delle intese intercorse con gli enti locali
territorialmente competenti ai fini dell'armonizzazione delle
attivita' con la programmazione territoriale sulle politiche
giovanili;
5) i progetti individuati debbano rispondere alle seguenti
caratteristiche: a) essere attinenti agli ambiti indicati ai
precedenti punti 1 e 2; b) presentare elementi di sostanziale
innovazione, intersettorialita' e sperimentazione ed assicurare nel
contempo l'estendibilita' e la riproducibilita' degli stessi rispetto
ad analoghi modelli di intervento a livello regionale; c) avere
inizio entro il termine del 31 dicembre 2002;
dato atto che i progetti pilota da attuare e gestire per il 2002
nelle forme e con i soggetti pubblici e privati piu' sopra indicati
saranno approvati dalla Giunta regionale su proposta del Comitato
regionale per le politiche giovanili che provvedera'
all'individuazione degli stessi avvalendosi della struttura tecnica
regionale competente;
ritenuto necessario approvare uno schema tipo di convenzione per
l'attuazione e la gestione dei progetti di cui all'art. 4, lett. a)
della L.R. 21/96 e uno per l'attuazione e la gestione dei progetti di
cui all'art. 4, lett. b) della medesima legge, entrambi in allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
dato atto che per la copertura delle spese di cui all'art. 4, comma
2, lett. a) il Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002
presenta una disponibilita' di Euro 500.000,00 di cui al Cap. 71570
"Spese per iniziative di promozione, divulgazione, acquisizione di
beni, servizi ed attrezzature ai fini della realizzazione di progetti
pilota a favore dei giovani (art. 4, comma 2, lett. a) L.R. 25 giugno
1996, n. 21", mentre per la copertura delle spese di cui all'art. 4,
comma 2, lett. b) il Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2002 presenta una disponibilita' di Euro 1.549.371,00 di cui al Cap.
71572 "Interventi per la ristrutturazione, l'adeguamento e
l'innovazione tecnologica delle strutture necessarie riferite a
progetti pilota per le iniziative rivolte ai giovani (art. 4, comma
2, lett. b), L.R. 25 giugno 1996, n. 21";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01, nonche'
della propria deliberazione n. 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, dr.
Graziano Giorgi, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali, Franco Rossi, in merito alla legittimita' della
stessa deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare i criteri di indirizzo e di contenuto progettuale di
cui in premessa, che qui devono intendersi integralmente riportati e
trascritti, proposti dal Comitato regionale per le politiche
giovanili per l'individuazione dei progetti pilota da attuare e
gestire nelle forme di cui all'art. 7 della L.R. 21/96;
b) di approvare lo schema di convenzione tipo per l'attivazione la
gestione dei progetti pilota di cui all'art. 4, lett. a) della L.R.
21/96, in allegato alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale;
c) di approvare lo schema di convenzione tipo per l'attivazione, la
gestione dei progetti pilota di cui all'art. 4, lett. b) della L.R.
21/96, in allegato alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale;
d) di rimandare l'approvazione dei progetti pilota da promuovere ad
altro proprio successivo atto, su conforme proposta del Comitato
regionale per le politiche giovanili;
e) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema tipo di convenzione per l'attuazione e la gestione dei
progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2, lett. A) della L.R. 21/96
Oggi . . . . . . . . . . . . . . , presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, V.le A. Moro n. 30, Bologna
fra
la Regione Emilia-Romagna (d'ora innanzi citata come "Regione"),
codice fiscale n. 80062590379, con sede in Bologna, V.le A. Moro n.
52, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . che interviene nel
presente atto nella sua qualita' di Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, come
da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .
. . / . . . . ./ . . . . . . . . esecutiva nei modi di legge;
e
. . . . . . . . . . . . . . . , codice fiscale n. ,
con sede in . . . . . . . . . . . . . . . , Via/Piazza ,
rappresentato/a da ,
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il
,
che interviene nel presente atto nella sua qualita' di
si conviene quanto segue.
Art. 1
Finalita' della convenzione
La Regione partecipa all'attuazione e gestione di un progetto pilota
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , progetto che si caratterizza per la sua natura
innovativa ed intersettoriale, cosi' come previsto dalla L.R. 21/96
"Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani".
Il progetto pilota oggetto della presente convenzione rientra negli
interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a della citata L.R.
21/96.
Art. 2
Contenuti del progetto
Il progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
e' organizzato in un'unica fase (ovvero: e' organizzato in piu' fasi)
da realizzarsi a partire dall'anno 2002.
Il progetto e' cosi' descritto:
Premessa
Articolazione del progetto
Art. 3
Obblighi del soggetto promotore
Ai fini della realizzazione della . . . . . . . . . . . . fase del
progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . (ovvero dell'intero progetto, se in un'unica soluzione), il .
. . . . . . . . . . . si impegna:
1) alla gestione amministrativa e tecnica riguardante sia la quota di
compartecipazione di sua competenza che la quota di competenza della
Regione;
2) fornire la rendicontazione economica finanziaria relativa alle
attivita' oggetto del progetto, oppure all'acquisizione di beni,
servizi e attrezzature necessari alla realizzazione del progetto
stesso;
3) a presentare la relazione descrittiva dei risultati quantitativi
e qualitativi dell'attivita' svolta a firma del legale rappresentante
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ;
4) a comunicare tempestivamente ogni eventuale problema che possa
sorgere o eventuali modifiche relative alla realizzazione del
progetto.
Art. 4
Durata della convenzione
La durata della convenzione e' fissata per un periodo massimo di mesi
. . . . . . . . . . . . . . . . a decorrere dalla data di
stipulazione con possibilita' di proroga per motivi imprevedibili o
per ragioni di causa di forza maggiore, opportunamente documentate,
concesse con atti del Dirigente regionale competente.
Art. 5
Oneri finanziari
La previsione di spesa per la realizzazione del progetto pilota
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . ammonta ad . . . . . . .
. . . di cui . . . . . . . . . . . . . . . a carico della Regione a
titolo di finanziamento a copertura di quota delle spese.
Art. 6
Modalita' di pagamento
La Regione previa stipula della presente convenzione, versera' a . .
. . . . . . . . . . . . , una somma di . . . . . . . . . . pari al
50% della quota di sua compartecipazione al progetto, sulla base
della presentazione di una relazione attestante l'avvio
dell'attivita' oggetto del progetto.
Al fine di esplicitati i mezzi di copertura finanziaria della quota a
carico di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
lo stesso dovra' presentare (se ente locale) copia dell'atto formale
a tale scopo adottato (ovvero, se soggetto privato) un'apposita
dichiarazione del legale rappresentante.
Il rimanente 50% sara' versato su presentazione di:
a) rendicontazione economica finanziaria relativa alle attivita'
oggetto del progetto, oppure all'acquisizione di beni, servizi e
attrezzature necessari alla realizzazione del progetto stesso, da
presentarsi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore,
attestante che la relativa documentazione giustificativa e'
conservata agli atti a cura del soggetto promotore;
b) relazione descrittiva dei risultati quantitativi e qualitativi
dell'attivita' svolta a firma del legale rappresentante del soggetto
promotore;
c) nota o fattura di compartecipazione regionale al progetto.
La Regione provvedera' ad effettuare il controllo delle dichiarazioni
prodotte ai sensi del DPR 403/98, art. 11 e secondo quanto disposto
dalla Circolare n. 8 del 22/10/1999 del Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La documentazione di cui ai commi precedenti dovra' essere validata
dal Responsabile del Servizio regionale competente.
Art. 7
Obblighi ed oneri
Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si impegna, per effetto della presente convenzione, a svolgere le
attivita' ricomprese nel progetto di cui al precedente art. 2 della
convenzione.
In nessun caso, una parte contraente potra' essere ritenuta
responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di
terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del
presente accordo.
Art. 8
Controversie
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Letto, approvato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA per il . . . . . . . . . . . . . . .
Schema tipo di convenzione per l'attuazione e la gestione dei
progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2, lett. B) della L.R. 21/96
Oggi . . . . . . . . . . . . . . . . , presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, V.le A. Moro n. 30, Bologna
fra
la Regione Emilia-Romagna (d'ora innanzi citata come "Regione"),
codice fiscale n. 80062590379, con sede in Bologna, V.le A. Moro n.
52, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . che interviene nel
presente atto nella sua qualita' di Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, come
da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .
. / . . . . . /. . . . . . . . . esecutiva nei modi di legge;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codice fiscale n. ,
con sede in . . . . . . . . . . . . . , Via/P.zza ,
rappresentato/a da . . . . . . . . . . . , nato a ,
il , che interviene nel presente atto nella sua qualita'
di
si conviene quanto segue
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione partecipa all'attuazione e gestione di un progetto pilota
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. , progetto che si caratterizza per la sua natura innovativa ed
intersettoriale, cosi' come previsto dalla L.R. 21/96 "Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani".
Il progetto pilota oggetto della presente convenzione rientra negli
interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) della citata L.R.
21/96.
Art. 2
Contenuti del progetto
Il progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . e' organizzato in un'unica fase (ovvero: e' organizzato in
piu' fasi) da realizzarsi a partire dall'anno 2002.
Il progetto e' cosi' descritto:
Premessa
Articolazione del progetto
Art. 3
Obblighi dell'Ente promotore
Ai fini della realizzazione del progetto pilota (ovvero: della . . .
. . . . . . . . . fase del progetto pilota), . . . . . . . . . . . .
. . . . . . si impegna:
1) alla gestione amministrativa e tecnica del progetto pilota;
2) alla gestione sia della quota di compartecipazione di sua
competenza che della quota di competenza della Regione.
3) a comunicare tempestivamente ogni eventuale problema che possa
sorgere o eventuali modifiche relative alla realizzazione del
progetto.
Art. 4
Durata della convenzione
La convenzione ha validita' a partire dalla data di sottoscrizione e
per tutto il periodo necessario alla completa realizzazione del
progetto pilota (ovvero: della . . . . . . . . . . . . . fase del
progetto pilota).
Art. 5
Oneri finanziari
La previsione di spesa per la realizzazione del progetto pilota
ammonta ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , di cui . . . . . .
. . . . . . . a carico della Regione per parte delle spese relative a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cosi' come specificate nel
preventivo di spesa presentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 6
Modalita' di erogazione della quota regionale
L'erogazione della quota di competenza della Regione e' disposta per
stati di avanzamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e
innovazione tecnologica delle strutture necessarie alla realizzazione
del progetto pilota in argomento, proporzionalmente all'ammontare
delle spese di volta in volta liquidate.
All'atto della stipula della presente convenzione, la Regione
versera' a . . . . . . . . . . . . . . . , una somma di . . . . . . .
. . . . . pari al 50% della quota di sua compartecipazione al
progetto, sulla base della presentazione di:
1) deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto
preliminare, ovvero progetto esecutivo, se trattasi di lavori gia'
avviati con relativo quadro economico;
2) relazione di un tecnico abilitato attestante che il progetto e'
stato redatto nel rispetto delle norme edilizie, di igiene pubblica,
sicurezza, con particolare riferimento alle condizioni di agibilita'
e accessibilita';
3) quadro economico dettagliato se trattasi di intervento connesso a
innovazioni tecnologiche finalizzate all'adeguamento e miglioramento
strutturale;
4) indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per la parte di
costo non coperta dal finanziamento regionale;
5) eventuale dichiarazione, da parte dell'ente locale competente,
delle intese intercorse ai fini dell'armonizzazione delle attivita'
proposte con la programmazione territoriale sulle politiche giovanili
(nel caso di soggetto privato);
6) copia del verbale di consegna dei lavori.
Le erogazioni successive - fino al 100% della quota di competenza
della Regione - avverranno con recupero proporzionale dell'acconto
erogato sulla base della presentazione di:
1) certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori,
vistati dalla direzione lavori e dal rappresentante legale dell'ente
che funge da stazione appaltante;
2) apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di
attuazione delle opere;
3) rendicontazione economica finanziaria relativa alle opere di
ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle
strutture necessarie alla realizzazione del progetto;
4) certificato di collaudo delle opere o del certificato di regolare
esecuzione delle stesse, deliberati dagli organi competenti.
Il Dirigente regionale competente sulla base della documentazione
sopraindicata, con proprio provvedimento, prendera' atto
dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
Art. 7
Obblighi ed oneri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si impegna, per effetto della
presente convenzione, a realizzare il progetto cosi' come descritto
all'art. 2 della presente convenzione, anche tramite la realizzazione
delle opere di cui all'allegato progetto tecnico approvato dall'Ente
stesso.
In nessun caso, una parte contraente potra' essere ritenuta
responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di
terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del
presente accordo.
Art. 8
Controversie
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Letto, approvato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per il . . . . . . .