REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2002, n. 1071

Criteri di indirizzo e contenuti progettuali per l'individuazione, nell'anno 2002, dei progetti pilota di cui all'art. 4 della L.R. 21/96

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 25 giugno 1996, n. 21, con cui la Regione, al fine di             
promuovere politiche rivolte ai giovani sul territorio regionale,               
incentiva, tra l'altro, la realizzazione di progetti pilota                     
sostenendo:                                                                     
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per                     
acquisizione di beni, servizi e attrezzature;                                   
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica            
delle strutture necessarie;                                                     
visto che la Regione per attuare e gestire iniziative rientranti                
nelle finalita' della richiamata L.R. 21/96, puo' avvalersi, tramite            
convenzione, dei soggetti di cui all'art. 7 della citata legge che,             
nello specifico, possono essere individuati come segue:                         
a)  enti locali;                                                                
b)  associazioni di promozione sociale, organizzazioni di                       
volontariato e cooperative sociali iscritte ai relativi albi o                  
registri, ai sensi della normativa vigente, che perseguano le                   
finalita' previste dalla L.R. 21/96;                                            
c)  cooperative di servizi gestite da giovani;                                  
d)  associazioni, fondazioni, altre istituzioni private ed enti senza           
fini di lucro che perseguano le finalita' previste dalla L.R. 21/96;            
preso atto che e' compito del Comitato regionale per le politiche               
giovanili di cui all'art. 3 della gia' richiamata L.R. 21/96                    
promuovere i progetti pilota di cui sopra, costituiti da iniziative             
rivolte ai giovani che si caratterizzano prevalentemente per la loro            
natura di innovazione o di intersettorialita';                                  
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  316/2000 con            
cui e' stata determinata la composizione di detto Comitato;                     
dato atto che, per quanto riguarda in particolare le modalita' per              
l'attuazione e la gestione dei progetti di promozione delle politiche           
giovanili, e' in fase di studio un progetto di modifica della L.R.              
21/96 che, tra l'altro, ne consentira' l'adeguamento anche ai                   
principi e agli orientamenti espressi dalle recenti normative                   
nazionali in materia di assistenza e di promozione della                        
sussidiarieta';                                                                 
visto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 21/96, la Giunta,           
su conforme proposta del Comitato regionale per le politiche                    
giovanili, adotta gli atti di propria competenza necessari a                    
promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4 della             
citata legge;                                                                   
preso atto della proposta del Comitato di cui sopra relativa alla               
necessita' di adottare alcuni criteri di indirizzo e di contenuto               
progettuale per l'individuazione dei progetti pilota da attuare e               
gestire nelle forme di cui all'art. 7 della legge regionale citata;             
dato atto che la proposta del Comitato regionale per le politiche               
giovanili e' articolata cosi' come di seguito riportato:                        
1) per quanto riguarda l'individuazione dei progetti pilota di cui              
all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 21/96 si dovra' fare                   
riferimento ai sotto elencati ambiti di intervento: a) attivazione              
sportelli e servizi di informagiovani nelle realta' che ne sono                 
sprovviste e potenziamento di quelli gia' esistenti; b) sviluppo di             
reti informatiche e dotazione multimediale di spazi per i giovani; c)           
attivazione di iniziative volte a favorire il pieno sviluppo della              
personalita' degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale,               
sociale ed economico e la loro personale assunzione di                          
responsabilita' in ogni espressione della societa' civile;                      
2) per quanto riguarda i progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2,            
lett. b) della L.R. 21/96 si dovra' far riferimento ad interventi di            
adeguamento, ristrutturazione e innovazione tecnologica di strutture            
necessarie all'ospitalita' di gruppi giovanili, per il perseguimento            
delle finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 21/96.Dette strutture              
dovranno essere di proprieta' del soggetto con cui la Regione andra'            
a convenzionarsi, ovvero delle quali lo stesso abbia la documentata             
disponibilita' in base a contratto di locazione, o altro diritto                
reale, per un periodo non inferiore ad anni dodici.                             
Le strutture dovranno essere vincolate per anni dodici ad attivita'             
dirette alla promozione e sviluppo di politiche rivolte ai giovani;             
3) non possano rientrare tra i progetti pilota di cui alla L.R. 21/96           
quelli relativi ad azioni ed attivita' sostenibili con altre leggi              
nazionali e regionali di settore;                                               
4) per i progetti di cui all'art. 4, lett. b) della L.R. 21/96,                 
attivati e gestiti in convenzione con soggetti privati, sia data                
dimostrazione delle intese intercorse con gli enti locali                       
territorialmente competenti ai fini dell'armonizzazione delle                   
attivita' con la programmazione territoriale sulle politiche                    
giovanili;                                                                      
5) i progetti individuati debbano rispondere alle seguenti                      
caratteristiche: a) essere attinenti agli ambiti indicati ai                    
precedenti punti 1 e 2; b) presentare elementi di sostanziale                   
innovazione, intersettorialita' e sperimentazione ed assicurare nel             
contempo l'estendibilita' e la riproducibilita' degli stessi rispetto           
ad analoghi modelli di intervento a livello regionale; c) avere                 
inizio entro il termine del 31 dicembre 2002;                                   
dato atto che i progetti pilota da attuare e gestire per il 2002                
nelle forme e con i soggetti pubblici e privati piu' sopra indicati             
saranno approvati dalla Giunta regionale su proposta del Comitato               
regionale per le politiche giovanili che provvedera'                            
all'individuazione degli stessi avvalendosi della struttura tecnica             
regionale competente;                                                           
ritenuto necessario approvare uno schema tipo di convenzione per                
l'attuazione e la gestione dei progetti di cui all'art. 4, lett. a)             
della L.R. 21/96 e uno per l'attuazione e la gestione dei progetti di           
cui all'art. 4, lett. b) della medesima legge, entrambi in allegato             
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;                
dato atto che per la copertura delle spese di cui all'art. 4, comma             
2, lett. a) il Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002              
presenta una disponibilita' di Euro 500.000,00 di cui al Cap. 71570             
"Spese per iniziative di promozione, divulgazione, acquisizione di              
beni, servizi ed attrezzature ai fini della realizzazione di progetti           
pilota a favore dei giovani (art. 4, comma 2, lett. a) L.R. 25 giugno           
1996, n. 21", mentre per la copertura delle spese di cui all'art. 4,            
comma 2, lett. b) il Bilancio regionale per l'esercizio finanziario             
2002 presenta una disponibilita' di Euro 1.549.371,00 di cui al Cap.            
71572 "Interventi per la ristrutturazione, l'adeguamento e                      
l'innovazione tecnologica delle strutture necessarie riferite a                 
progetti pilota per le iniziative rivolte ai giovani (art. 4, comma             
2, lett. b), L.R. 25 giugno 1996, n. 21";                                       
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01, nonche'            
della propria deliberazione n. 2774/01:                                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, dr.             
Graziano Giorgi, in merito alla regolarita' tecnica della presente              
deliberazione;                                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali, Franco Rossi, in merito alla legittimita' della            
stessa deliberazione;                                                           
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare i criteri di indirizzo e di contenuto progettuale di            
cui in premessa, che qui devono intendersi integralmente riportati e            
trascritti, proposti dal Comitato regionale per le politiche                    
giovanili per l'individuazione dei progetti pilota da attuare e                 
gestire nelle forme di cui all'art. 7 della L.R. 21/96;                         
b) di approvare lo schema di convenzione tipo per l'attivazione la              
gestione dei progetti pilota di cui all'art. 4, lett. a) della L.R.             
21/96, in allegato alla presente deliberazione come parte integrante            
e sostanziale;                                                                  
c) di approvare lo schema di convenzione tipo per l'attivazione, la             
gestione dei progetti pilota di cui all'art. 4, lett. b) della L.R.             
21/96, in allegato alla presente deliberazione come parte integrante            
e sostanziale;                                                                  
d)  di rimandare l'approvazione dei progetti pilota da promuovere ad            
altro proprio successivo atto, su conforme proposta del Comitato                
regionale per le politiche giovanili;                                           
e) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Schema tipo di convenzione per l'attuazione e la gestione dei                   
progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2, lett. A) della L.R. 21/96           
Oggi . . . . . . . . . . . . . . , presso la sede della Regione                 
Emilia-Romagna, V.le A. Moro n. 30, Bologna                                     
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (d'ora innanzi citata come "Regione"),                
codice fiscale n. 80062590379, con sede in Bologna, V.le A. Moro n.             
52, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . che interviene nel           
presente atto nella sua qualita' di Responsabile del Servizio                   
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, come            
da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .            
. . / . . . . ./ . . . . . . . . esecutiva nei modi di legge;                   
 e                                                                              
. . . . . . . . . . . . . . . , codice fiscale n.    ,                          
con sede in . . . . . . . . . . . . . . . , Via/Piazza   ,                      
rappresentato/a da   ,                                                          
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il           
  ,                                                                             
che interviene nel presente atto nella sua qualita' di                          
si conviene quanto segue.                                                       
Art. 1                                                                          
Finalita' della convenzione                                                     
La Regione partecipa all'attuazione e gestione di un progetto pilota            
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . , progetto che si caratterizza per la sua natura                  
innovativa ed intersettoriale, cosi' come previsto dalla L.R. 21/96             
"Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani".                
Il progetto pilota oggetto della presente convenzione rientra negli             
interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a della citata L.R.             
21/96.                                                                          
Art. 2                                                                          
Contenuti del progetto                                                          
Il progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,           
e' organizzato in un'unica fase (ovvero: e' organizzato in piu' fasi)           
da realizzarsi a partire dall'anno 2002.                                        
Il progetto e' cosi' descritto:                                                 
Premessa                                                                        
Articolazione del progetto                                                      
Art. 3                                                                          
Obblighi del soggetto promotore                                                 
Ai fini della realizzazione della . . . . . . . . . . . . fase del              
progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . (ovvero dell'intero progetto, se in un'unica soluzione), il .           
. . . . . . . . . . . si impegna:                                               
1) alla gestione amministrativa e tecnica riguardante sia la quota di           
compartecipazione di sua competenza che la quota di competenza della            
Regione;                                                                        
2) fornire la rendicontazione economica finanziaria relativa alle               
attivita' oggetto del progetto, oppure all'acquisizione di beni,                
servizi e attrezzature necessari alla realizzazione del progetto                
stesso;                                                                         
3)  a presentare la relazione descrittiva dei risultati quantitativi            
e qualitativi dell'attivita' svolta a firma del legale rappresentante           
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . ;                                                               
4)  a comunicare tempestivamente ogni eventuale problema che possa              
sorgere o eventuali modifiche relative alla realizzazione del                   
progetto.                                                                       
Art. 4                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La durata della convenzione e' fissata per un periodo massimo di mesi           
. . . . . . . . . . . . . . . . a decorrere dalla data di                       
stipulazione con possibilita' di proroga per motivi imprevedibili o             
per ragioni di causa di forza maggiore, opportunamente documentate,             
concesse con atti del Dirigente regionale competente.                           
Art. 5                                                                          
Oneri finanziari                                                                
La previsione di spesa per la realizzazione del progetto pilota                 
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . ammonta ad . . . . . . .           
. . .   di cui . . . . . . . . . . . . . . . a carico della Regione a           
titolo di finanziamento a copertura di quota delle spese.                       
Art. 6                                                                          
Modalita' di pagamento                                                          
La Regione previa stipula della presente convenzione, versera' a . .            
. . . . . . . . . . . . , una somma di . . . . . . . . . .   pari al            
50% della quota di sua compartecipazione al progetto, sulla base                
della presentazione di una relazione attestante l'avvio                         
dell'attivita' oggetto del progetto.                                            
Al fine di esplicitati i mezzi di copertura finanziaria della quota a           
carico di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,             
lo stesso dovra' presentare (se ente locale) copia dell'atto formale            
a tale scopo adottato (ovvero, se soggetto privato) un'apposita                 
dichiarazione del legale rappresentante.                                        
Il rimanente 50% sara' versato su presentazione di:                             
a) rendicontazione economica finanziaria relativa alle attivita'                
oggetto del progetto, oppure all'acquisizione di beni, servizi e                
attrezzature necessari alla realizzazione del progetto stesso, da               
presentarsi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,                      
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore,                  
attestante che la relativa documentazione giustificativa e'                     
conservata agli atti a cura del soggetto promotore;                             
b) relazione descrittiva dei risultati quantitativi e qualitativi               
dell'attivita' svolta a firma del legale rappresentante del soggetto            
promotore;                                                                      
c) nota o fattura di compartecipazione regionale al progetto.                   
La Regione provvedera' ad effettuare il controllo delle dichiarazioni           
prodotte ai sensi del DPR 403/98, art. 11 e secondo quanto disposto             
dalla Circolare n. 8 del 22/10/1999 del Dipartimento della Funzione             
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.                           
La documentazione di cui ai commi precedenti dovra' essere validata             
dal Responsabile del Servizio regionale competente.                             
Art. 7                                                                          
 Obblighi ed oneri                                                              
Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
si impegna, per effetto della presente convenzione, a svolgere le               
attivita' ricomprese nel progetto di cui al precedente art. 2 della             
convenzione.                                                                    
In nessun caso, una parte contraente potra' essere ritenuta                     
responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di             
terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del               
presente accordo.                                                               
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si                 
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.                         
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA  per il . . . . . . . . . . . . . . .            
Schema tipo di convenzione per l'attuazione e la gestione dei                   
progetti pilota di cui all'art. 4, comma 2, lett. B) della L.R. 21/96           
Oggi . . . . . . . . . . . . . . . . , presso la sede della Regione             
Emilia-Romagna, V.le A. Moro n. 30, Bologna                                     
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (d'ora innanzi citata come "Regione"),                
codice fiscale n. 80062590379, con sede in Bologna, V.le A. Moro n.             
52, rappresentata da . . . . . . . . . . . . . che interviene nel               
presente atto nella sua qualita' di Responsabile del Servizio                   
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari, come            
da deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .            
.   / . . . . .  /. . . . . . . . . esecutiva nei modi di legge;                
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codice fiscale n.   ,                  
con sede in . . . . . . . . . . . . . , Via/P.zza   ,                           
rappresentato/a da . . . . . . . . . . . , nato a   ,                           
il   , che interviene nel presente atto nella sua qualita'                      
di                                                                              
si conviene quanto segue                                                        
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione partecipa all'attuazione e gestione di un progetto pilota            
denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. , progetto che si caratterizza per la sua natura innovativa ed                
intersettoriale, cosi' come previsto dalla L.R. 21/96 "Promozione e             
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani".                              
Il progetto pilota oggetto della presente convenzione rientra negli             
interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) della citata L.R.            
21/96.                                                                          
Art. 2                                                                          
Contenuti del progetto                                                          
Il progetto pilota denominato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . e promosso da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . e' organizzato in un'unica fase (ovvero: e' organizzato in              
piu' fasi) da realizzarsi a partire dall'anno 2002.                             
Il progetto e' cosi' descritto:                                                 
Premessa                                                                        
Articolazione del progetto                                                      
Art. 3                                                                          
Obblighi dell'Ente promotore                                                    
Ai fini della realizzazione del progetto pilota (ovvero: della . . .            
. . . . . . . . . fase del progetto pilota), . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . si impegna:                                                         
1) alla gestione amministrativa e tecnica del progetto pilota;                  
2) alla gestione sia della quota di compartecipazione di sua                    
competenza che della quota di competenza della Regione.                         
3) a comunicare tempestivamente ogni eventuale problema che possa               
sorgere o eventuali modifiche relative alla realizzazione del                   
progetto.                                                                       
Art. 4                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La convenzione ha validita' a partire dalla data di sottoscrizione e            
per tutto il periodo necessario alla completa realizzazione del                 
progetto pilota (ovvero: della . . . . . . . . . . . . . fase del               
progetto pilota).                                                               
Art. 5                                                                          
Oneri finanziari                                                                
La previsione di spesa per la realizzazione del progetto pilota                 
ammonta ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , di cui . . . . . .           
. . . . . . . a carico della Regione per parte delle spese relative a           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cosi' come specificate nel                
preventivo di spesa presentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Art. 6                                                                          
Modalita' di erogazione della quota regionale                                   
L'erogazione della quota di competenza della Regione e' disposta per            
stati di avanzamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e             
innovazione tecnologica delle strutture necessarie alla realizzazione           
del progetto pilota in argomento, proporzionalmente all'ammontare               
delle spese di volta in volta liquidate.                                        
All'atto della stipula della presente convenzione, la Regione                   
versera' a . . . . . . . . . . . . . . . , una somma di . . . . . . .           
. . . . .   pari al 50% della quota di sua compartecipazione al                 
progetto, sulla base della presentazione di:                                    
1) deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto            
preliminare, ovvero progetto esecutivo, se trattasi di lavori gia'              
avviati con relativo quadro economico;                                          
2) relazione di un tecnico abilitato attestante che il progetto e'              
stato redatto nel rispetto delle norme edilizie, di igiene pubblica,            
sicurezza, con particolare riferimento alle condizioni di agibilita'            
e accessibilita';                                                               
3) quadro economico dettagliato se trattasi di intervento connesso a            
innovazioni tecnologiche finalizzate all'adeguamento e miglioramento            
strutturale;                                                                    
4)  indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per la parte di              
costo non coperta dal finanziamento regionale;                                  
5)  eventuale dichiarazione, da parte dell'ente locale competente,              
delle intese intercorse ai fini dell'armonizzazione delle attivita'             
proposte con la programmazione territoriale sulle politiche giovanili           
(nel caso di soggetto privato);                                                 
6)  copia del verbale di consegna dei lavori.                                   
Le erogazioni successive - fino al 100% della quota di competenza               
della Regione - avverranno con recupero proporzionale dell'acconto              
erogato sulla base della presentazione di:                                      
1)  certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori,              
vistati dalla direzione lavori e dal rappresentante legale dell'ente            
che funge da stazione appaltante;                                               
2)  apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di                   
attuazione delle opere;                                                         
3)  rendicontazione economica finanziaria relativa alle opere di                
ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle                   
strutture necessarie alla realizzazione del progetto;                           
4)  certificato di collaudo delle opere o del certificato di regolare           
esecuzione delle stesse, deliberati dagli organi competenti.                    
Il Dirigente regionale competente sulla base della documentazione               
sopraindicata, con proprio provvedimento, prendera' atto                        
dell'avvenuta esecuzione dei lavori.                                            
Art. 7                                                                          
Obblighi ed oneri                                                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si impegna, per effetto della           
presente convenzione, a realizzare il progetto cosi' come descritto             
all'art. 2 della presente convenzione, anche tramite la realizzazione           
delle opere di cui all'allegato progetto tecnico approvato dall'Ente            
stesso.                                                                         
In nessun caso, una parte contraente potra' essere ritenuta                     
responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di             
terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del               
presente accordo.                                                               
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si                 
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.                         
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA   per il . . . . . . .                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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