REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 50                                                               
Disapplicazione di norme statali                                                
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle           
seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:                      
a)  i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I e gli artt. 89 e              
94, commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;                  
b)  l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001, n.            
443.                                                                            
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni             
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella                
presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti                    
disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante              
"Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico             
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di                    
edilizia.".                                                                     
ALLEGATO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI                                 
Ai fini della presente legge si intendono per:                                  
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che           
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle           
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere             
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;                               
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le                    
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche                     
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i                
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i              
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non                    
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;                                  
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'              
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano             
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o                   
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un              
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi                   
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la               
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un             
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento            
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il                     
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei             
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti           
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio                     
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino             
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione            
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i           
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)                      
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza             
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:           
- murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; -                 
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3)           
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto           
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)                       
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                    
essenziali;                                                                     
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli                     
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad               
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere            
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali              
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi                
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il                  
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,               
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti               
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei                 
all'organismo edilizio;                                                         
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unita'             
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui e' possibile                 
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica           
originaria individuabile anche in altre unita' edilizie dello stesso            
periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento            
prevede: e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali           
collettivi quali androni, blocchi scale, portici; e.2) il ripristino            
ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unita'            
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; e.3) il           
ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali           
partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e                
particolari elementi di finitura;                                               
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti            
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico             
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in            
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il                    
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi                     
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi             
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici                
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.           
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono                  
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva              
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,                
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole             
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e           
per l'installazione di impianti tecnologici;                                    
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di                         
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti             
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da              
considerarsi tali: g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori               
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti                     
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi           
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); g.2) gli interventi di            
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi             
dal Comune; g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti,                
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via               
permanente di suolo inedificato; g.4) l'installazione di torri e                
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i              
servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; g.5)                      
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di                 
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni,             
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che             
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; g.6)              
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti              
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e            
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova                 
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume                
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g.7)             
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la                        
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove               
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione               
permanente del suolo inedificato;                                               
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi                 
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con               
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,           
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e               
della rete stradale;                                                            
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione             
che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di           
fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro              
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale              
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di             
intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la                
esecuzione di opere esterne;                                                    
l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che               
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre                    
all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il           
tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue                    
esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla                    
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi                  
liberi;                                                                         
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti                      
morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei                   
all'attivita' edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti           
di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio             
definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative           
degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.                            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 novembre 2002  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 1                                                                         
1) I Titoli I, II e III della Parte I - Attivita' edilizia - del DPR            
n. 380 del 2001, citato alla nota all'art. 21, concernono                       
rispettivamente: Disposizioni generali, Titoli abilitativi, e                   
Agibilita' degli edifici.                                                       
2) Il testo dell'art. 39 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota              
all'art. 21, e' il seguente:                                                    
"Art. 39 - Annullamento del permesso di costruire da parte della                
Regione                                                                         
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i                   
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a                
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o            
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente             
al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla                  
Regione.                                                                        
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi               
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto           
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,           
al proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con             
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo                 
prefissato.                                                                     
3. In pendenza delle procedure di annullamento la Regione puo'                  
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a           
mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'                  
previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma            
2 e da comunicare al Comune. L'ordine di sospensione cessa di avere             
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato             
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.                            
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di                   
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere                   
eseguite in base al titolo annullato.                                           
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento                  
vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'Albo                   
pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere                
realizzate.".                                                                   
3) Il testo dell'art. 89 e dei commi 1 e 2 dell'art. 94 del DPR n.              
380, citato alla nota all'art. 21, e' il seguente:                              
"Art. 89 - Parere sugli strumenti urbanistici                                   
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla               
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere             
il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti              
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di                
adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della                  
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica                
della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni              
geomorfologiche del territorio.                                                 
2.  Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro             
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione            
comunale.                                                                       
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il           
parere deve intendersi reso in senso negativo.".                                
"Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori                               
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento               
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa              
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non            
si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta              
del competente ufficio tecnico della Regione.                                   
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla                   
richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per            
i provvedimenti di sua competenza.                                              
omissis".                                                                       
4) Il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 1 della Legge 21                
dicembre 2001, n. 443, concernente Delega al Governo in materia di              
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri                   
interventi per il rilancio delle attivita' produttive, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed                      
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il                   
rilancio delle attivita' produttive.                                            
omissis                                                                         
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta             
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice                 
denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 4 del                      
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,            
dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,           
comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive                    
modificazioni:                                                                  
a)  gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,              
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;                                
b)  le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e               
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo            
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per            
l'adeguamento alla normativa antisismica;                                       
c)  gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono                        
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise           
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,            
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio            
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione           
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati              
approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,             
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro              
trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si                 
prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di                     
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella              
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le                    
caratteristiche sopra menzionate;                                               
d)  i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni           
in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da                
quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di              
dettaglio.                                                                      
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo                
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.            
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino           
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o                                
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del              
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge              
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del Testo unico            
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e                   
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.              
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un              
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa              
Amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la                     
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui                   
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,             
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non            
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.                                
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un             
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale, ove             
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia                  
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una              
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,               
14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive                       
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della            
denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della                      
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di            
effetti.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
5) Il DPR n. 380 del 2001 e' citato alla nota all'art. 21.                      
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 736 del 13 maggio 2002; oggetto consiliare n. 2910 (VII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 170 in data 15 maggio 2002;                                          
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente e Trasporti" in sede referente.                                        
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17 del 3               
ottobre 2002, con relazione scritta del consigliere Muzzarelli;                 
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre                
2002, atto n. 88/2002.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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