LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle
seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:
a) i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I e gli artt. 89 e
94, commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001, n.
443.
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella
presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti
disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante
"Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia.".
ALLEGATO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; -
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3)
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali;
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unita'
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui e' possibile
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica
originaria individuabile anche in altre unita' edilizie dello stesso
periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento
prevede: e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali
collettivi quali androni, blocchi scale, portici; e.2) il ripristino
ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unita'
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; e.3) il
ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali
partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e
particolari elementi di finitura;
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e
per l'installazione di impianti tecnologici;
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali: g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); g.2) gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi
dal Comune; g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato; g.4) l'installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; g.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; g.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale;
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione
che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di
fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di
intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la
esecuzione di opere esterne;
l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre
all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il
tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue
esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi
liberi;
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti
morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei
all'attivita' edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti
di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio
definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative
degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 novembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 50
Comma 1
1) I Titoli I, II e III della Parte I - Attivita' edilizia - del DPR
n. 380 del 2001, citato alla nota all'art. 21, concernono
rispettivamente: Disposizioni generali, Titoli abilitativi, e
Agibilita' degli edifici.
2) Il testo dell'art. 39 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota
all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 39 - Annullamento del permesso di costruire da parte della
Regione
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
Regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al proprietario della costruzione, al progettista, e al Comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la Regione puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'
previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2 e da comunicare al Comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere
eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento
vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'Albo
pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.".
3) Il testo dell'art. 89 e dei commi 1 e 2 dell'art. 94 del DPR n.
380, citato alla nota all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 89 - Parere sugli strumenti urbanistici
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il
parere deve intendersi reso in senso negativo.".
"Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non
si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della Regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per
i provvedimenti di sua competenza.
omissis".
4) Il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 1 della Legge 21
dicembre 2001, n. 443, concernente Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive, e' il
seguente:
"Art. 1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive.
omissis
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice
denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati
approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro
trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni
in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da
quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di
dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
Amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
omissis".
Comma 2
5) Il DPR n. 380 del 2001 e' citato alla nota all'art. 21.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 736 del 13 maggio 2002; oggetto consiliare n. 2910 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 170 in data 15 maggio 2002;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente e Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17 del 3
ottobre 2002, con relazione scritta del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre
2002, atto n. 88/2002.