REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 47                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. La Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente              
legge nonche' l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa            
comporta sul territorio e sulla qualita' dell'attivita' edilizia.               
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione gli elementi                     
conoscitivi necessari per svolgere l'attivita' prevista dal comma 1.            
A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli               
Enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ai           
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni           
che debbono essere raccolti e resi disponibili da parte degli Enti              
locali nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione degli stessi.             
3. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore            
della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una              
relazione sugli esiti dell'attivita' di cui al comma 1. La                      
Commissione consiliare competente puo' in ogni tempo chiedere                   
informazioni alla Giunta regionale circa l'attuazione della presente            
legge.                                                                          
NOTA ALL'ART. 47                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999 citato alla nota alla            
rubrica dell'art. 42, e' il seguente:                                           
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla Legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalle prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni de presente articolo. I                   
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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