LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
Monitoraggio
1. La Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente
legge nonche' l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa
comporta sul territorio e sulla qualita' dell'attivita' edilizia.
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione gli elementi
conoscitivi necessari per svolgere l'attivita' prevista dal comma 1.
A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli
Enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ai
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni
che debbono essere raccolti e resi disponibili da parte degli Enti
locali nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione degli stessi.
3. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una
relazione sugli esiti dell'attivita' di cui al comma 1. La
Commissione consiliare competente puo' in ogni tempo chiedere
informazioni alla Giunta regionale circa l'attuazione della presente
legge.
NOTA ALL'ART. 47
Comma 2
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999 citato alla nota alla
rubrica dell'art. 42, e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla Legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalle prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni de presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".