REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 46                                                               
Interventi per la riconversione di allevamenti                                  
di cani e gatti a fini di sperimentazione                                       
1. Al fine di favorire l'abbandono dell'utilizzo di cani e gatti a              
fini di sperimentazione, la Regione promuove la riconversione                   
produttiva degli allevamenti, ubicati nel territorio regionale, di              
cani e gatti a fini di sperimentazione anche attraverso la                      
concessione di contributi per la riconversione degli stabilimenti e             
per favorire la cessione a fini diversi dalla sperimentazione degli             
animali presenti negli allevamenti alla data del 27 novembre 2002.              
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita' e i tempi             
per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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