LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio
1982, n. 19 e' sostituita dalle seguenti:
"h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e
ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici
attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonche', in via
transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti
urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere
e' richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli
strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL
e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta
giorni. Il termine e' sospeso, per una sola volta, in caso di
richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso
tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci
giorni successivi, una conferenza di servizi;
h) bis l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilita' e conseguire un
elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.
L'esame e' effettuato in modo integrato dalle strutture competenti
dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento del progetto. Il termine e' sospeso per una sola volta in
caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e
continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti
integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello
Sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato,
convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la
quale si pronuncia entro trenta giorni;
h) ter la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e
dell'abitato.".
NOTE ALL'ART. 41
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1982 e' citata alla nota all'art. 33.
Comma 1
2) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n.
19 del 1982, citata alla nota all'art. 33, era il seguente:
"Art. 19 - Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica svolta
dall'Unita' sanitaria locale, tramite il Servizio di Igiene pubblica
Le funzioni di igiene e sanita' pubblica svolte dal competente
Servizio di Igiene pubblica comprendono in particolare:
omissis
h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e
igienico-ambientale, dei Piani regolatori e degli altri strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti
industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli
stessi, al fine di accertarne la compatibilita' con la tutela
dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le
modalita' previste dall'art. 9, primo comma della L.R. 22 ottobre
1979, n. 33, nonche' la vigilanza sulle condizioni igieniche degli
edifici e dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto; trascorsi i
quali si intende espressa una valutazione positiva;
omissis".