REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 41                                                               
Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19                                        
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio               
1982, n. 19 e' sostituita dalle seguenti:                                       
"h)  l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e                    
ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici                  
attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonche', in via              
transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti                     
urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere             
e' richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli            
strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL           
e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta            
giorni. Il termine e' sospeso, per una sola volta, in caso di                   
richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso             
tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci                
giorni successivi, una conferenza di servizi;                                   
h) bis  l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e            
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e             
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilita' e conseguire un           
elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.               
L'esame e' effettuato in modo integrato dalle strutture competenti              
dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal                     
ricevimento del progetto. Il termine e' sospeso per una sola volta in           
caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e              
continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti             
integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello           
Sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato,                  
convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la           
quale si pronuncia entro trenta giorni;                                         
h) ter  la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e                 
dell'abitato.".                                                                 
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1982 e' citata alla nota all'art. 33.                      
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n.             
19 del 1982, citata alla nota all'art. 33, era il seguente:                     
"Art. 19 - Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica svolta              
dall'Unita' sanitaria locale, tramite il Servizio di Igiene pubblica            
Le funzioni di igiene e sanita' pubblica svolte dal competente                  
Servizio di Igiene pubblica comprendono in particolare:                         
omissis                                                                         
h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e                             
igienico-ambientale, dei Piani regolatori e degli altri strumenti               
urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti               
industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli                  
stessi, al fine di accertarne la compatibilita' con la tutela                   
dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le               
modalita' previste dall'art. 9, primo comma della L.R. 22 ottobre               
1979, n. 33, nonche' la vigilanza sulle condizioni igieniche degli              
edifici e dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine           
di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto; trascorsi i             
quali si intende espressa una valutazione positiva;                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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