REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 40                                                               
Modifica all'articolo 12 della L.R. 1 agosto 2002, n. 17                        
Definizione dei termini per interventi                                          
di incentivazione in materia turistica                                          
relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999,                             
ex Leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26                                        
e 1 febbraio 2000, n. 2                                                         
1. L'articolo 12 ("Norma transitoria") della L.R. 1 agosto 2002, n.             
17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del             
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) e' cosi' sostituito:            
"1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di           
intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli              
anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26                   
(Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni                
sciistiche), come modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i            
quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di                     
rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale                  
provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini             
per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora           
in essere.".                                                                    
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della L.R. 1 agosto 2002, n. 17, concernente           
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del                 
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna, era il vigente:                 
"Art. 12 - Norma transitoria                                                    
1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente           
legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in              
corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto            
1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle             
stazioni sciistiche" e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche               
alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 - Interventi a favore degli impianti            
di risalita e delle stazioni sciistiche".".                                     
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 17 del 2002 e' riportato alla            
nota 1) al presente articolo.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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