REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VIII                                                          
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                         
          Art. 38                                                               
Procedimenti in corso                                                           
1. I procedimenti relativi all'attivita' edilizia in corso alla data            
di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i relativi           
provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle                
leggi regionali previgenti.                                                     
2. Ai fini del presente articolo il procedimento si intende in corso            
qualora alla data di cui al comma 1:                                            
a)  sia stata presentata domanda per il rilascio della concessione              
edilizia;                                                                       
b)  sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attivita';                
c)  sia stato rilasciato il parere preventivo di cui all'art. 8 della           
previgente L.R. 26 aprile 1990, n. 33.                                          
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 8 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, concernente              
Norme in materia di regolamenti edilizi comunali, e' il seguente:               
"Art. 8 - Parere preventivo                                                     
1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione e della            
autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda                
possono richiedere al Sindaco un parere preventivo su uno schema                
preliminare di progetto.                                                        
2. Tale richiesta ha lo scopo di rendere note, preliminarmente                  
all'esecuzione del progetto definitivo, eventuali condizioni                    
relativamente agli aspetti formali, architettonici e di inserimento             
nel contesto urbano dell'opera edilizia da eseguire, laddove questi             
possano assumere rilevanza per le caratteristiche, la consistenza o             
la localizzazione dell'opera stessa.                                            
3. Nel regolamento edilizio sono definite le modalita' di redazione             
del progetto preliminare e gli elaborati da cui deve essere composto            
e vanno altresi' indicati i tipi di opere edilizie per le quali sia             
raccomandata la redazione di un progetto preliminare.                           
4. Il parere preventivo e' rilasciato dal Sindaco su conforme parere            
della Commissione edilizia. Le valutazioni espresse con il parere               
preventivo, in merito alle scelte progettuali generali definite dallo           
schema preliminare sugli aspetti indicati al comma 2, vincolano il              
Comune nel successivo esame del progetto definitivo.                            
5. Il parere e' rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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