REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

           TITOLO VII                                                           
         NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI             
          Art. 36                                                               
Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35                                       
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno              
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono             
sostituiti dai seguenti:                                                        
"Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.            
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone                  
dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite             
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere             
iniziati senza:                                                                 
a)  l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;                          
b)  il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto           
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti               
precisati all'art. 3, nei restanti casi.                                        
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:              
a)  gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai              
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;                                     
b)  le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su              
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del           
1995;                                                                           
c)  i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni               
delle norme tecniche antisismiche.".                                            
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.               
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:               
"I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione            
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto               
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di                     
costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente           
dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".                     
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:               
"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli                
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al               
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".                     
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.            
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,            
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.                            
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,              
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante                
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'                
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di              
esecuzione del controllo.                                                       
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di                      
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa            
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui               
all'art. 6.                                                                     
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio            
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della           
loro ultimazione.".                                                             
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino                         
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma               
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il            
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal               
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.                                     
NOTE ALL'ART. 36                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 35 del 1984 e' citata alla nota all'art. 18.                      
Comma 1                                                                         
2) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1984,           
citata alla nota all'art. 18, era il seguente:                                  
"Art. 2 - Procedure                                                             
Fuori dei casi di opere di trascurabile importanza, di cui al                   
precedente art. 1, primo comma, i lavori delle opere edilizie                   
ricadenti nelle zone dichiarate sismiche non possono essere iniziati            
senza il deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo           
le modalita' e i contenuti precisati dal successivo art. 3, ovvero              
senza l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2                   
febbraio 1974, n. 64, nel caso di opere di rilevante interesse                  
pubblico individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b).                    
L'obbligo delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2           
febbraio 1974, n. 64 si estende agli edifici esistenti che assumono             
rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento di destinazione             
d'uso, anche non connesso a trasformazioni edilizie.                            
Dell'inizio dei lavori dovra' essere data comunicazione con lettera             
raccomandata, oltre che al Sindaco, a norma delle vigenti                       
dipsosizioni di legge, anche al Servizio provinciale o circondariale            
Difesa del suolo e Risorse idriche e forestali della Regione che,               
agli effetti della presente legge, e' denominato Servizio provinciale           
Difesa del suolo.                                                               
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 35           
del 1984, ciata alla nota all'art. 18, era il seguente:                         
"Art. 3 - Deposito del progetto                                                 
omissis                                                                         
Il progetto esecutivo e' corredato da una dichiarazione, anche ai               
sensi dell'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti                
asseverano che:                                                                 
a) il progetto non inerisca ad un'opera di rilevante interesse                  
pubblico, soggetto ad autorizzazione ai sensi del primo comma del               
precedente art. 2;                                                              
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, citata           
alla nota all'art. 18, era il seguente:                                         
"Art. 3 - Deposito del progetto                                                 
omissis                                                                         
I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione             
di cui al precedente comma e quella presentata ai sensi dell'art. 27,           
quarto comma della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito                 
dall'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1995, n.6.                                   
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, citata           
alla nota all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.                           
Comma 5                                                                         
6) Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 35 del              
1984, citata alla nota all'art. 18, era il seguente:                            
"Art. 5 - Modalita' di controllo                                                
omissis                                                                         
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di                      
costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa            
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui al            
successivo articolo 6.                                                          
Le opere di rilevante interesse pubblico, individuate dal Consiglio             
regionale a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b), sono sottoposte a           
controllo sistematico.                                                          
I progetti non sottoposti al controllo sistematico di cui al                    
precedente terzo comma, sono soggetti al controllo con il metodo del            
campione estratto casualmente. Il Consiglio regionale stabilisce, con           
l'atto regolarmente previsto dal successivo articolo 6, comma 1, le             
modalita' per l'escuzione del controllo campionario sui progetti,               
determinando la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione            
da estrarre.                                                                    
I controlli sulle opere in corso vengono svolti secondo quanto                  
previsto dall'art. 29 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il Servizio           
provinciale Difesa del suolo svolge tali controlli sulla base di                
criteri definiti con delibera della Giunta regionale assunta previo             
parere delle principali organizzazioni professionali e produttive.              
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, citata           
alla nota all'art. 18, era il seguente:                                         
"Art. 6 - Provvedimenti attuativi                                               
1. Il Consiglio regionale, con proprio atto regolamentare, determina:           
a) le modalita' di controllo di cui al quarto comma dell'art. 5;                
b) le opere di rilevante interesse pubblico sottoposte ad                       
autorizzazione per l'inizio lavori e a controllo sistematico, ai                
sensi degli artt. 2, primo comma, e 5, terzo comma.                             
omissis".                                                                       
8) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 35 del 1984, citata           
alla nota all'art. 18, e' riportato alla nota 6) al presente                    
articolo.                                                                       
9) Il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, concerne Disposizioni              
regolamentari concernenti le modalita' di controllo delle oepre nelle           
zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come             
modificata e integrata).                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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