LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VII
NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 36
Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono
sostituiti dai seguenti:
"Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone
dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere
iniziati senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti
precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del
1995;
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni
delle norme tecniche antisismiche.".
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:
"I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di
costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente
dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:
"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono
sostituiti dai seguenti:
"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di
esecuzione del controllo.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui
all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della
loro ultimazione.".
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.
NOTE ALL'ART. 36
Rubrica
1) La L.R. n. 35 del 1984 e' citata alla nota all'art. 18.
Comma 1
2) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1984,
citata alla nota all'art. 18, era il seguente:
"Art. 2 - Procedure
Fuori dei casi di opere di trascurabile importanza, di cui al
precedente art. 1, primo comma, i lavori delle opere edilizie
ricadenti nelle zone dichiarate sismiche non possono essere iniziati
senza il deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo
le modalita' e i contenuti precisati dal successivo art. 3, ovvero
senza l'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2
febbraio 1974, n. 64, nel caso di opere di rilevante interesse
pubblico individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b).
L'obbligo delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2
febbraio 1974, n. 64 si estende agli edifici esistenti che assumono
rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento di destinazione
d'uso, anche non connesso a trasformazioni edilizie.
Dell'inizio dei lavori dovra' essere data comunicazione con lettera
raccomandata, oltre che al Sindaco, a norma delle vigenti
dipsosizioni di legge, anche al Servizio provinciale o circondariale
Difesa del suolo e Risorse idriche e forestali della Regione che,
agli effetti della presente legge, e' denominato Servizio provinciale
Difesa del suolo.
omissis".
Comma 2
3) Il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 35
del 1984, ciata alla nota all'art. 18, era il seguente:
"Art. 3 - Deposito del progetto
omissis
Il progetto esecutivo e' corredato da una dichiarazione, anche ai
sensi dell'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti
asseverano che:
a) il progetto non inerisca ad un'opera di rilevante interesse
pubblico, soggetto ad autorizzazione ai sensi del primo comma del
precedente art. 2;
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, citata
alla nota all'art. 18, era il seguente:
"Art. 3 - Deposito del progetto
omissis
I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione
di cui al precedente comma e quella presentata ai sensi dell'art. 27,
quarto comma della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito
dall'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1995, n.6.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, citata
alla nota all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.
Comma 5
6) Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 35 del
1984, citata alla nota all'art. 18, era il seguente:
"Art. 5 - Modalita' di controllo
omissis
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di
costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui al
successivo articolo 6.
Le opere di rilevante interesse pubblico, individuate dal Consiglio
regionale a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b), sono sottoposte a
controllo sistematico.
I progetti non sottoposti al controllo sistematico di cui al
precedente terzo comma, sono soggetti al controllo con il metodo del
campione estratto casualmente. Il Consiglio regionale stabilisce, con
l'atto regolarmente previsto dal successivo articolo 6, comma 1, le
modalita' per l'escuzione del controllo campionario sui progetti,
determinando la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione
da estrarre.
I controlli sulle opere in corso vengono svolti secondo quanto
previsto dall'art. 29 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il Servizio
provinciale Difesa del suolo svolge tali controlli sulla base di
criteri definiti con delibera della Giunta regionale assunta previo
parere delle principali organizzazioni professionali e produttive.
omissis".
Comma 6
7) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, citata
alla nota all'art. 18, era il seguente:
"Art. 6 - Provvedimenti attuativi
1. Il Consiglio regionale, con proprio atto regolamentare, determina:
a) le modalita' di controllo di cui al quarto comma dell'art. 5;
b) le opere di rilevante interesse pubblico sottoposte ad
autorizzazione per l'inizio lavori e a controllo sistematico, ai
sensi degli artt. 2, primo comma, e 5, terzo comma.
omissis".
8) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 35 del 1984, citata
alla nota all'art. 18, e' riportato alla nota 6) al presente
articolo.
9) Il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, concerne Disposizioni
regolamentari concernenti le modalita' di controllo delle oepre nelle
zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come
modificata e integrata).