REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

              TITOLO VI                                                         
          NORME FINALI                                                          
          Art. 34                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate           
le seguenti disposizioni:                                                       
a) articoli 3 e 4 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di           
termini in materia di pianificazione urbanistica e di                           
delocalizzazione degli immobili nonche' disposizioni urgenti in                 
materia di espropriazione per pubblica utilita');                               
b) articolo 45 della L.R. 20/00.                                                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare             
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 19 dicembre 2002  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 47 del 2001 era il               
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Delega di funzioni in materia di espropriazione per                   
pubblica utilita'                                                               
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante                 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in                  
materia di espropriazione per pubblica utilita'" e fino                         
all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia,               
restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di                    
espropriazione per pubblica utilita', relativamente alle opere                  
pubbliche o di pubblica utilita' della Regione e a quelle trasferite            
o delegate alla stessa.                                                         
Art 4 - Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000                         
1. All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono                 
sostituiti dai seguenti:                                                        
2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi                 
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,             
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.              
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina              
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del             
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,                
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali                    
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di                     
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'                   
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.".            
2) Il testo dell'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8, era il seguente:                                                 
"Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per            
pubblica utilita'                                                               
1. Ferme restando le competenze delle Province di cui all'art. 132              
della L.R. n. 3 del 1999, i Comuni sono delegati:                               
a)  ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di                   
espropriazione per pubblica utilita', relativamente a tutte le opere            
pubbliche e di pubblica utilita' trasferite o delegate alla Regione;            
b)  ad adottare i provvedimenti concementi le funzioni amministrative           
per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti                
preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica                  
utilita' trasferite o delegate alla Regione.                                    
2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi                 
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,             
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.              
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina              
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del             
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,                
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali                    
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di                     
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'                   
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.              
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva di             
esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le                 
finalita' previsti dalla Legge n. 47 del 1985, sono tenuti al                   
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della                  
Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla                    
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le                
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle             
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai                
componenti.".                                                                   
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1319 del 22 luglio 2002; oggetto consiliare n. 3215 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 190 in data 31 luglio 2002;                                          
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti", in Sede referente;                                         
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 18 del 16            
ottobre 2002, con relazione scritta del consigliere Bosi.                       
Il Consiglio nella seduta pomeridiana del 3 dicembre 2002 ha deciso             
di rimettere l'argomento a un ulteriore esame da parte della                    
Commissione referente;                                                          
- nuovo testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 22             
del 12 dicembre 2002, con relazione scritta del consigliere Bosi;               
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre                
2002, atto n. 92/2002.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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