REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

              TITOLO VI                                                         
          NORME FINALI                                                          
          Art. 33                                                               
Disapplicazione di norme statali                                                
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio             
prevista dalle seguenti disposizioni del Titolo II del DPR 327/01:              
a) l'intero Capo II;                                                            
b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.                            
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR 327/01 ogni                      
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella                
presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste             
dalla normativa vigente.                                                        
NOTE ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo II del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota all'art. 2,           
concerne Disposizioni generali                                                  
2) Il Capo II del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota all'art. 2,             
concerne: La fase della sottoposizione del bene al vincolo                      
preordinato all'esproprio.                                                      
3) Il testo degli articoli 12, 16, commi da 1 e 8, 19 e 41 del DPR n.           
327 del 2001, citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:                      
"Art. 12 - Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica                 
utilita'                                                                        
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento                       
urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati                   
all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si              
intende disposta:                                                               
a)  quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o            
di pubblica utilita', il Piano particolareggiato, il Piano di                   
lottizzazione, il Piano di recupero, il Piano di ricostruzione, il              
Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero                 
quando e' approvato il Piano di zona;                                           
b)  in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a              
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento              
urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una            
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti                  
equivalenti;                                                                    
c)  a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti                   
ferroviarie da parte della Conferenza di servizi di cui agli articoli           
14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive                   
modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal                
progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate               
dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente             
tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 11 febbraio                
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti           
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste             
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,            
n. 753.".                                                                       
"Articolo 16 - Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto           
definitivo                                                                      
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere            
di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica                 
utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la                  
pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso                  
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai           
documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale              
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli              
eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di                  
assenso, previsti dalla normativa vigente.                                      
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto               
deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista                      
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini,              
nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il              
nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.             
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente               
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.                    
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione                   
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e'                
trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente           
ad una relazione, dalla quale risultino:                                        
a)  la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da           
realizzare;                                                                     
b)  la spesa presunta;                                                          
c)  i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonche'            
quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;                          
d)  i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del                 
medesimo procedimento, ove essi risultino;                                      
e)  l'indicazione del responsabile del procedimento.                            
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per                    
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri              
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato.                        
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri                   
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di            
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni             
consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella               
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui             
territorio si trova il bene.                                                    
7. L'Amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi            
non risulti proprietario del bene.                                              
8. II proprietario e ogni altro interessato possono formulare                   
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia            
disposta l'approvazione del progetto.                                           
omissis".                                                                       
"Articolo 17 - L'approvazione del progetto definitivo                           
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:                         
a)  indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo                    
preordinato all'esproprio;                                                      
b)  comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se non           
sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri             
atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari,           
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data in cui                
l'Amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della                   
avvenuta acquisizione degli atti di assenso.                                    
2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche              
quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli             
atti previsti dall'articolo 10, comma 1.                                        
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di             
comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della               
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto           
definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa                  
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che               
puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da                   
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di              
esproprio.".                                                                    
"Articolo 19 - L'approvazione del progetto                                      
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni            
urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da parte del               
Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento           
urbanistico.                                                                    
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione             
del progetto esecutivo da parte della autorita' competente e'                   
trasmesso al Consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della             
corrispondente variante allo strumento urbanistico.                             
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando               
diventa efficace la delibera di approvazione della variante al Piano            
urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati            
all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il progetto                      
definitivo.                                                                     
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da                 
questa delegato all'approvazione del Piano urbanistico comunale non             
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,               
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e              
della relativa completa documentazione, si intende approvata la                 
determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta             
ne dispone l'efficacia.".                                                       
"Articolo 41 - Commissione competente alla determinazione del valore            
agricolo                                                                        
1. In ogni Provincia, la Regione istituisce una commissione composta:           
a)  dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la                
presiede;                                                                       
b) dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico erariale, o da un suo               
delegato;                                                                       
c)  dall'ingegnere capo del Genio civile, o da un suo delegato;                 
d)  dal Presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della             
Provincia, o da un suo delegato;                                                
e)  da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla           
Regione;                                                                        
f)  da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati             
dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali                    
maggiormente rappresentative.                                                   
2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione           
di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della                      
Commissione prevista dal comma 1.                                               
3. La Commissione ha sede presso l'Ufficio Tecnico erariale. Il                 
Dirigente dell'Ufficio Distrettuale delle imposte cura la                       
costituzione della Segreteria della commissione e l'assegnazione del            
personale necessario.                                                           
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo                
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di                      
Statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina           
il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,              
considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di                 
coltura effettivamente praticati.".                                             
Comma 2                                                                         
4) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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