LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SUI REQUISITI
DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 33
Requisiti delle opere edilizie
1. Fuori dai casi previsti dal comma 4, il rilascio del permesso di
costruire e la presentazione della denuncia di inizio attivita' sono
subordinati alla conformita' del progetto ai requisiti tecnici
definiti dal RUE, secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 34.
2. I requisiti tecnici si articolano in:
a) requisiti cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale,
tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in
materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilita',
mobilita' e risparmio energetico;
b) requisiti volontari tesi a garantire una piu' elevata qualita'
delle opere edilizie.
3. I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono
definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie
d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione.
4. Il RUE puo' individuare soluzioni progettuali conformi tese a
garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel contesto
urbano ed ambientale.
5. Per gli insediamenti destinati ad attivita' produttive e di
servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo
abilitativo e' subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti
dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h) bis, della
L.R. 4 maggio 1982, n. 19 nonche' al rispetto delle prescrizioni
dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di
valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata
ambientale. In via transitoria, continua a trovare applicazione
l'individuazione delle attivita' produttive e di servizio di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21 febbraio 1995.
NOTE ALL'ART. 33
Comma 5
Il testo della lettera h) bis, aggiunta dalla presente legge, del
comma 1 dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, concernente
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita'
pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 19 - Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica svolte
dall'Unita' sanitaria locale, tramite il Servizio di Igiene pubblica
Le funzioni di igiene e sanita' pubblica svolte dal competente
Servizio di igiene pubblica comprendono in particolare:
omissis
h bis) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilita' e conseguire un
elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.
L'esame e' effettuato in modo integrato delle strutture competenti
dell'Azienda Unita' sanitaria locale e dell'ARPA entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine e' sospeso per
una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di
documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del
completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente
tale termine il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, su
richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni
una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni;
omissis".
2) La deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21 febbraio
1995 concerne Adozione della direttiva in materia di attivta'
produttive, caratterizzate di significative interazioni con
l'ambiente. Art. 13, comma 6, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni.