REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 32                                                               
Recupero e restauro di immobili di particolare                                  
valore storico e culturale                                                      
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica,           
artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma            
della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per           
la realizzazione di "Bologna citta' europea della cultura per l'anno            
2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe             
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la                
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali               
nella regione Emilia-Romagna) le autorizzazioni di spesa disposte da            
precedenti leggi regionali, con riferimento al Cap. 70718 nell'ambito           
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio                 
artistico e culturale sono ridotte di Euro 2.730.000,00.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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