REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

            TITOLO V                                                            
       CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                                                
          Art. 32                                                               
Contributo di costruzione per opere o impianti                                  
non destinati alla residenza                                                    
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati            
ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di           
beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla                        
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un               
contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e           
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle              
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le                
caratteristiche. La incidenza delle opere e' stabilita con                      
deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti              
dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28, comma 3, ed in                   
relazione ai tipi di attivita' produttiva.                                      
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati            
ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento           
di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e           
di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione             
da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con                   
deliberazione del Consiglio comunale.                                           
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2            
, nonche' di quelle realizzate nel territorio rurale previste                   
dall'art. 30, comma 1, lettera a), sia modificata nei dieci anni                
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione             
e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione           
ed e' determinato con riferimento al momento dell'intervenuta                   
variazione.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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