REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

              TITOLO VI                                                         
          NORME FINALI                                                          
          Art. 31                                                               
Modifiche alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31                                     
1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 46 della L.R. 31/02, le parole "comma           
3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".                                   
2. All'articolo 49, comma 1, lettera c), della L.R. 31/02, sono                 
aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'articolo 3            
e del comma 1 dell'articolo 6".                                                 
3. Conseguentemente l'articolo 3 della L.R. 46/88 (Disposizioni                 
integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed            
urbanistiche), come modificato dall'articolo 15 della L.R. 6/95                 
(Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in           
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e                     
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1           
dell'articolo 6 della medesima L.R. 46/88 continuano a trovare                  
applicazione.                                                                   
NOTE ALL'ART. 31                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 25 novembre 2002, n. 31 concerne: Disciplina generale                
dell'edilizia                                                                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo  dei commi 5 e 6 dell'art. 46 della L.R. n. 31 del 2002,            
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla           
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 46 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli                       
paesaggistici                                                                   
omissis                                                                         
5. Nell'ambito della variante di cui al comma 4 i Comuni perimetrano            
gli ambiti di territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova           
applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del DLgs n. 490 del               
1999.                                                                           
6. Ai fini dell'espressione delle osservazioni sulla variante di cui            
al comma 4 la Provincia acquisisce il parere della Commissione per le           
bellezze naturali di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.".                
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 1) dell'art. 49 della L.R. n. 31 del 2002,                
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrato dalla            
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 49 - Abrogazioni                                                          
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in           
vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:             
a) lettera c), comma 2 dell'art. 46 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20             
recante Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;                
b) L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante Norme in materia di regolamenti           
edilizi comunali;                                                               
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante Disposizioni integrative in              
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche;             
ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6;                     
d) artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47              
recante Tutela ed uso del territorio.                                           
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 46              
del 1988, e' il seguente:                                                       
"Art. 3                                                                         
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima            
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui           
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R n.            
47 del 1978 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21           
della medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo             
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)            
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,                  
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25                
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti              
urbanistici attuativi:                                                          
a)  comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche                
delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c)                 
dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito;                        
b)  riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte           
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. n. 47           
del 1978 e successive modificazioni;                                            
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla           
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono             
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi              
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo            
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente             
dalla Provincia.                                                                
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i            
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che                   
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al           
Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel               
comune interessato.                                                             
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla              
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al              
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi                 
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data           
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.                            
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di             
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo'                
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone            
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate           
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito.".           
"Art. 6                                                                         
1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in                    
conformita' al Piano territoriale paesistico regionale, approvato ai            
sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della L.R. 7 dicembre              
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sostituiscono le            
autorizzazioni di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26 in            
applicazione dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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