REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

            TITOLO V                                                            
       CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                                                
          Art. 30                                                               
Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione                              
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:                                  
a)  per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel                   
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle                
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi               
dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorche' in                    
quiescenza;                                                                     
b)  per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),              
comma 1 dell'art. 8;                                                            
c)  per gli interventi di eliminazione delle barriere                           
architettoniche;                                                                
d)  per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura           
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;                          
e)  per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di                  
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti           
e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),               
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in           
attuazione di strumenti urbanistici;                                            
f)  per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di                
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';                         
g)  per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni              
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al              
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme            
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.                      
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli            
artt. 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del                   
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in                    
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'             
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', sotto l'aspetto             
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni            
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque                
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente              
attrezzate.                                                                     
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad              
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola            
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del            
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio                  
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad              
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai                
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.                              
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della                
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in                   
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i                  
requisiti previsti dalla normativa di settore.                                  
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello             
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle           
opere di urbanizzazione.                                                        
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente            
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per            
la riforma dell'agricoltura e' il seguente:                                     
"Art. 12                                                                        
Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi                     
all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro             
complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del           
proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione            
fiscale.                                                                        
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo delicato                    
all'attivita' agricola e' accertato dalle Regioni.                              
Il requisito della capacita' professionale si considera presunto                
quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in                
possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore            
agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola           
media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto                        
professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario                    
equivalente.                                                                    
Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia            
esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della           
domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come                  
coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni               
possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.                       
Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e'                  
accertato da una commissione provinciale nominata dal Presidente                
della Giunta regionale e composta dai rappresentanti delle                      
organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli              
piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la                   
presiede.                                                                       
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo                     
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale                     
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:                      
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci             
sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo               
principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si                    
riferisce ai soci accomandatari;                                                
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino                          
prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei              
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a                 
titolo principale;                                                              
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del           
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo             
principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere                    
assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal            
fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei            
soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo                 
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica              
intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le            
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i                
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica             
di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne                  
comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro                
quindici giorni.".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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