REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

              TITOLO VI                                                         
          NORME FINALI                                                          
          Art. 29                                                               
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20                                        
1. Il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 20/00 e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di                     
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il           
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo             
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti            
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto                 
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma            
3.".                                                                            
2. Il comma 12 dell'articolo 30 della L.R. 20/00 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione           
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA              
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi                  
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'                  
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata             
in vigore del POC.".                                                            
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 20/00 e' aggiunto il             
seguente comma:                                                                 
"2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la                       
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di              
pubblica utilita' delle opere ivi previste.".                                   
4. Il comma 12 dell'articolo 27 della L.R. 20/00 e' sostituto dal               
seguente:                                                                       
"12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera            
consultazione presso la Provincia ed e' trasmessa alle                          
Amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvede alla                     
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta                
approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a           
cura dell'Amministrazione provinciale, con avviso su almeno un                  
quotidiano a diffusione regionale.".                                            
5. Il comma 12 dell'articolo 32 della L.R. 20/00 e' sostituto dal               
seguente:                                                                       
"12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia            
e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                  
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 20/00 e' sostituto dal                
seguente:                                                                       
"2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e             
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
7. Il comma 8 dell'articolo 34 della L.R. 20/00 e' sostituto dal                
seguente:                                                                       
"8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e           
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera                    
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.                     
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura                              
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a             
diffusione locale.".                                                            
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 20/00 sono aggiunti i            
seguenti commi:                                                                 
"4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il             
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta                      
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione locale.                                       
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 4-bis.".                                                        
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 8.                    
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:                                
"Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione                               
omissis                                                                         
7. Per i PTCP e per i PSC, le determinazioni concordate in sede di              
conferenza di pianificazione possono essere recepite in un accordo di           
pianificazione, rispettivamente tra Regione e Provincia e tra                   
Provincia e Comune. L'accordo definisce l'insieme condiviso degli               
elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie.              
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 12 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso           
articolo.                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 31 - Piani urbanistici attuativi (PUA)                                    
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici           
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova                       
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC, qualora esso            
stesso non ne assuma i contenuti.                                               
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi                   
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:               
a) i Piani particolareggiari e i piani di lottizzazione, di cui agli            
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                              
b) i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18             
aprile 1962, n. 167;                                                            
c)  i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui           
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                                
d)  i Piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;                
e)  i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della                
Legge 17 febbraio 1992, n. 179;                                                 
f)  i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5                  
ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.           
2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la                        
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di              
pubblica utilita' delle opere ivi previste.                                     
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai            
progetti di valorizzazione commerciale, di aree urbane previsti dal             
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.                         
4. II programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della             
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del           
PUA.                                                                            
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto           
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli            
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti              
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i              
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.           
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali                
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni               
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.                          
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli           
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.".           
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 12 dell'art. 27 della L.R. n. 20 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:                                
"Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP                                
omissis".                                                                       
12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera             
consultazione presso la Provincia ed e' trasmesso alle                          
Amministrazioni di cui al comma 2. L'avviso dell'avvenuta                       
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
omissis.                                                                        
Comma 5                                                                         
6) Il testo del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 1) all'art.              
12.                                                                             
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 2) dell'art. 33 della L.R. n. 20 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 8, era il seguente:                                
"Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE                                 
omissis                                                                         
2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia ed             
e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso            
dell'avvenuta approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale               
della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso            
su almeno un quotidiano a diffusione locale.                                    
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
8) Il testo del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000,                 
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 5) all'art.              
12.                                                                             
Comma 8                                                                         
9) Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 8), cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA                                 
1. Per i PUA, che non apportino variante al POC, il Comune procede,             
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta           
giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.             
Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli                 
stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal               
Comune.                                                                         
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma                    
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.                                
3. II Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva           
il PUA.                                                                         
4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al                   
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine             
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'                   
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che                  
contrastano con i contenuti del PSC, o con le prescrizioni di piani             
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine           
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,            
in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni                
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali            
e circostanziate.                                                               
4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il              
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta                      
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su               
almeno un quotidiano a diffusione locale.                                       
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai            
sensi del comma 4-bis.".                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina