REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 29                                                               
Contributo straordinario                                                        
alla "Fondazione Villa Ghigi"                                                   
1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e            
informazione ambientale e di promuovere l'attivita' di ricerca,                 
studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli                  
aspetti naturali e storico paesaggistici del territorio regionale, la           
Regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle attivita' della             
"Fondazione Villa Ghigi" per il triennio 2002-2004 mediante la                  
concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato                
nell'importo massimo di Euro 103.292,00, per ciascuno degli anni                
2002-2003-2004.                                                                 
2. II contributo straordinario annuale viene concesso dalla Giunta              
regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale              
delle attivita' della Fondazione, corredato dell'apposito Piano                 
finanziario, relativo alle attivita' per le scuole e i cittadini                
della provincia di Bologna e alle attivita', da concordare con la               
Regione, a supporto della promozione della rete regionale                       
dell'educazione ambientale.                                                     
3. La Fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre            
dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo                      
straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle                 
attivita' programmate.                                                          
4. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante            
l'istituzione di un'apposita unita' previsionale di base e di un                
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che                  
verranno dotati della necessaria disponibilita' con i fondi a tale              
specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui               
alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al Capitolo 86350 "Fondo speciale per far           
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in           
corso di approvazione. Spese correnti" alla voce 9 dell'elenco n. 2             
allegato alla L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione              
della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio             
pluriennale 2002-2004".                                                         
5. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare             
con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza e di cassa,            
per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della            
L.R. 28 dicembre 2001, n. 50. Per gli esercizi successivi al 2002 la            
legge di approvazione del bilancio annuale autorizzera' l'iscrizione            
degli stanziamenti previsti dal comma 1.                                        
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 5                                                                         
Il testo dell'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50, concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004, e' il seguente:              
"Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma della lettera d) del comma            
2 dell'art. 31 della L.R n. 40 del 2001                                         
1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione della           
gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,            
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio                 
finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune                
variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel             
caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali              
sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico                        
accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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