LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 28
Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45
1. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", dopo la lettera c)
e' inserita la seguente:
"d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile.".
2. Fra l'art. 16 e l'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 16 bis
Strutture di protezione civile
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla
presente legge e al fine di realizzare un efficace sistema regionale
di protezione civile puo' disporre la concessione di contributi per
l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la
ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile a
favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle
attivita' del sistema regionale di protezione civile.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalita' e
criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.".
NOTE ALL'ART. 28
Rubrica
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45 concerne Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 45 del 1995, citata alla nota
alla rubrica, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3 - Attivita' regionali di protezione civile
1. Sono attivita' regionali di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate, nonche' al superamento dell'emergenza
esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di
assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle
infrastrutture essenziali.
2. Nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione, la
Regione cura in particolare:
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di
fenomeni naturali o derivanti da attivita' antropiche, e il
convenzionamento per farne uso;
b) le attivita' di censimento e di identificazione dei rischi
presenti sul territorio regionale;
c) la realizzazione di mappe di pericolosita' e di vulnerabilita' a
scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento
mirati;
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile
attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e
informativi nonche' la realizzazione di corsi di informazione, di
formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito
istituzionalmente ad attivita' di protezione civile e per il
personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile.
3. Nell'ambito dell'attivita' di concorso agli interventi di
emergenza la Regione cura in particolare:
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la
pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze
radio dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza;
d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile.
4. La Regione favorisce il piu' efficace coordinamento delle
iniziative in materia di protezione civile nel territorio regionale
mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali,
le Aziende municipalizzate e consortili, i Consorzi di bonifica, le
strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 1992, e
con soggetti pubblici e privati.".