REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 28                                                               
Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45                                       
1. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante              
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione                    
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", dopo la lettera c)             
e' inserita la seguente:                                                        
"d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la             
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile.".                                                            
2. Fra l'art. 16 e l'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e'                
inserito il seguente articolo:                                                  
"Art. 16 bis                                                                    
Strutture di protezione civile                                                  
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla              
presente legge e al fine di realizzare un efficace sistema regionale            
di protezione civile puo' disporre la concessione di contributi per             
l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la                           
ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile a           
favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle            
attivita' del sistema regionale di protezione civile.                           
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalita' e                 
criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.".                     
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45 concerne Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile.                                                              
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 45 del 1995, citata alla nota             
alla rubrica, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Attivita' regionali di protezione civile                              
1. Sono attivita' regionali di protezione civile quelle volte alla              
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso            
delle popolazioni sinistrate, nonche' al superamento dell'emergenza             
esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di                     
assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle                      
infrastrutture essenziali.                                                      
2. Nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione, la                  
Regione cura in particolare:                                                    
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di            
fenomeni naturali o derivanti da attivita' antropiche, e il                     
convenzionamento per farne uso;                                                 
b) le attivita' di censimento e di identificazione dei rischi                   
presenti sul territorio regionale;                                              
c) la realizzazione di mappe di pericolosita' e di vulnerabilita' a             
scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento             
mirati;                                                                         
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;                    
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile                  
attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e           
informativi nonche' la realizzazione di corsi di informazione, di               
formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito            
istituzionalmente ad attivita' di protezione civile e per il                    
personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di                   
protezione civile.                                                              
3. Nell'ambito dell'attivita' di concorso agli interventi di                    
emergenza la Regione cura in particolare:                                       
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la                  
pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;                            
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze           
radio dedicate;                                                                 
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed                      
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza;                                                                     
d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la              
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile.                                                              
4. La Regione favorisce il piu' efficace coordinamento delle                    
iniziative in materia di protezione civile nel territorio regionale             
mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali,           
le Aziende municipalizzate e consortili, i Consorzi di bonifica, le             
strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 1992, e           
con soggetti pubblici e privati.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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