REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 27                                                               
Fondo socio-assistenziale regionale                                             
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare                      
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture                    
socio-assistenziali, a norma dell'articolo 42 della L.R. 12 gennaio             
1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza              
sociale), nell'ambito del Cap. 57200, afferente alla U.P.B.                     
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali,              
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                              
Esercizio 2003: + Euro 4.500.000,00                                             
Esercizio 2004:   Euro 3.000.000,00.                                            
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 42 della L.R. n. 2 del 1985 e' il seguente:                  
"Art. 42 - Fondo regionale - Quota per spese di investimento                    
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di                
investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede            
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%              
della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il                    
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di                   
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di                  
strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi                   
previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla            
base del piani territoriali di cui al precedente articolo 39.                   
I destinatari del contributi di cui al precedente comma sono:                   
a)  i Comuni singoli o associati;                                               
b)  le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti            
non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le                         
organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che            
si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione                
delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi                 
stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente              
competenti per ubicazione delle strutture medesime.                             
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma               
devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri            
di funzionalita' ed organizzazione stabiliti dal piano                          
socio-assistenziale regionale nonche' alle altre norme statali e                
regionali vigenti in materia.                                                   
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le           
nuove costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti                
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa             
domanda.                                                                        
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di            
cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni            
alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto                      
costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del             
beneficiario, presso la conservatoria del registri immobiliari.                 
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani           
territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi in conto             
capitale sono concessi per le finalita' di cui all'articolo 7,                  
lettera b) della L.R. 1 settembre 1979, n. 30, e alla LR. 9 maggio              
1983, n. 15.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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