REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

              TITOLO VI                                                         
          NORME FINALI                                                          
          Art. 27                                                               
Occupazione per motivi d'urgenza                                                
1. Fino alla data di entrata in vigore del DPR 327/01, la                       
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere comporta altresi'                
l'indifferibilita' e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla            
legislazione previgente.                                                        
2. A seguito dell'entrata in vigore del DPR 327/01, l'autorita'                 
espropriante puo' disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei              
casi e con le modalita' indicate nei commi 3 e 4 del presente                   
articolo.                                                                       
3. L'autorita' espropriante puo' emanare un decreto di occupazione              
anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative              
solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere. Nello stesso decreto            
e' necessario:                                                                  
a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;                 
b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e                
formalita' richieste dalla legge, l'indennita' provvisoria;                     
c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari             
risultanti dai registri catastali.                                              
4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto             
di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali              
civili, al proprietario delle aree e al beneficiario                            
dell'espropriazione, se diverso dall'autorita' procedente. La                   
procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto dall'art. 20,           
comma 5, del DPR 327/01, in merito ai modi e tempi di espressione               
delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di                      
occupazione anticipata sull'indennita' provvisoria.                             
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2.                       
Comma 2                                                                         
2) Il DPR n. 327 del 2001 e' citato alla nota all'art. 2.                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 5 dell'art. 20 del DPR n. 327 del 2001, citato            
alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                           
"Art. 20 - La determinazione provvisoria dell'indennita' di                     
espropriazione                                                                  
omissis                                                                         
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario             
puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la                     
determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa                  
dichiarazione e' irrevocabile.                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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