REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 27                                                               
Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43                                     
1. Il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante           
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro               
nella Regione Emilia-Romagna" e' cosi' sostituito:                              
"2. L'incarico di direttore generale puo' essere altresi' conferito a           
persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si                
provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta                
regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le                    
rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel               
rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma            
4 dell'art. 18.".                                                               
2. Fra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre              
2001, n. 43 e' inserito il seguente:                                            
"3 bis. I posti di direttore generale non sono ricompresi nelle                 
dotazioni organiche della Regione.".                                            
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 26 novembre 2001, n. 43 concerne Testo unico in materia di           
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.            
Commi 1 e 2                                                                     
2) Il testo dell'art. 43 della L.R. n. 43 del 2001, citata alla nota            
alla rubrica, era il seguente:                                                  
"Art. 43 - Incarico di Direttore generale                                       
1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dalla Giunta, a                
dirigenti regionali dotati di professionalita', capacita' e                     
attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base              
dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.            
2. L'incarico di Direttore generale puo' essere altresi' conferito a            
persone esterne all'Amministrazione assunte ai sensi dell'articolo              
18.                                                                             
3. L'incarico di Direttore generale e' conferito con contratto di               
diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a              
cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di                
volta in volta tra le parti, e' definito assumendo come parametri               
quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero           
i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.                   
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti              
regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro            
a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del                
contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di            
personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa,                
dispone la riassunzione dei dirigente qualora quest'ultimo ne faccia            
richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione              
del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il                
dirigente riassunto tiene conto dell'anzianita' complessivamente                
maturata dal medesimo nella pubblica Amministrazione e della                    
posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di                
diritto del rapporto di lavoro.                                                 
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a             
tempo indeterminato di cui al comma 4 e' reso indisponibile, per la             
durata dell'incarico di Direttore generale e per i successivi trenta            
giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale                
corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.                     
6. Degli incarichi dei Direttori generali e' data preventiva                    
informazione alla competente Commissione consiliare.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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