REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 26                                                               
Interventi volti alla tutela                                                    
e al controllo della popolazione canina e felina                                
1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla            
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti                
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5,            
comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27             
(Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e           
felina), e' disposta per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa           
pari ad Euro 516.456,00 a valere sul Cap. 64400 nell'ambito della               
U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per           
animali.                                                                        
2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la                
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali            
predatori in attuazione dell'articolo 26 della L.R. n. 27 del 2000 e'           
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa pari ad              
Euro 61.974,83 a valere sul Cap. 64410 nell'ambito della U.P.B.                 
1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da           
animali predatori.                                                              
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della            
L.R. n. 27 del 2000 e' il seguente:                                             
"Art. 5 - Competenze della Regione                                              
omissis                                                                         
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione                 
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,             
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa                     
attribuite dallo Stato.".                                                       
"Art. 31 - Norme finanziarie                                                    
omissis                                                                         
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero            
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'            
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del                   
cinquanta per cento della spesa sostenuta.                                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000 n. 27, concernente:           
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e            
felina e' il seguente:                                                          
"Art. 26 - Contributi                                                           
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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