LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 26
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilita' anche in coerenza
all'articolo 49, comma 16 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa
depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di
residui di piu' mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali
beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario
ovvero ad un nuovo progetto con finalita' diverse, finalizzato alla
realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di
opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in
corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia
stato gia' concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di
contributo.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
Il testo del comma 16 dell'art. 49 della Legge 27 dicembre 1997, n.
449, concernente Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, e' il seguente:
"Art. 49 - Norme particolari per i Comuni e le Province
omissis
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali risulti, a
completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'Ente
locale puo', secondo procedure determinate con decreto del Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, chiedere
di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la
realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
omissis".