REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 26                                                               
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti                                     
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il                        
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilita' anche in coerenza              
all'articolo 49, comma 16 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,                 
autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa              
depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.                
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di                
residui di piu' mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali              
beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario              
ovvero ad un nuovo progetto con finalita' diverse, finalizzato alla             
realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di             
opere previste dalle leggi originarie di spesa.                                 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in           
corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia               
stato gia' concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di                      
contributo.                                                                     
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 16 dell'art. 49 della Legge 27 dicembre 1997, n.             
449, concernente Misure per la stabilizzazione della finanza                    
pubblica, e' il seguente:                                                       
"Art. 49 - Norme particolari per i Comuni e le Province                         
omissis                                                                         
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi               
dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali risulti, a                     
completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'Ente                 
locale puo', secondo procedure determinate con decreto del Ministro             
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, chiedere             
di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la                   
realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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