REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
           EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                     
           E COMMISSIONI PROVINCIALI                                            
           PER LA DETERMINAZIONE                                                
           DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                            
                 CAPO II                                                        
          Commissioni provinciali                                               
          per la determinazione del valore agricolo medio                       
          Art. 25                                                               
Competenze                                                                      
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie                    
delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di                  
Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore                
agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati              
non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura                     
effettivamente praticati.                                                       
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:                            
a) esprime il parere per la determinazione provvisoria                          
dell'indennita' di espropriazione;                                              
b) determina l'indennita' definitiva e quella urgente di                        
espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di                      
arbitraggio di cui all'articolo 21 del DPR 327/01;                              
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene                 
concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale            
del bene;                                                                       
d) determina l'indennita' che spetta al proprietario in caso di                 
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca              
l'accordo;                                                                      
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle           
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in            
caso di abusi edilizi.                                                          
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione               
assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative           
e regolamentari nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento                  
emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.                                 
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva o di           
quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del           
bene e l'indennita' per occupazione temporanea, sono tenuti al                  
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute              
dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla              
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le                
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle             
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai                
componenti.                                                                     
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 21 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota                 
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 21 - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita'            
di espropriazione                                                               
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non              
hanno concordato la determinazione della indennita' di                          
espropriazione.                                                                 
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di                   
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario                 
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a            
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per            
la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei                
seguenti commi.                                                                 
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'             
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia'              
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va                
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il                  
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla            
data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e'                     
prorogabile per effettive e comprovate difficolta'.                             
4. Il Presidente del Tribunale civile, nella cui circoscrizione si              
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi            
vi abbia interesse.                                                             
5. Il Presidente del Tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i            
professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra                 
coloro che risultano inseriti nell'Albo dei periti o dei consulenti             
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il               
bene.                                                                           
6. Le spese per la nomina dei tecnici:                                          
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe             
professionali;                                                                  
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla           
somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il              
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la             
somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli              
altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.                
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora              
delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di                   
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della             
data stabilita.                                                                 
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite              
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare              
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.                    
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda           
le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale           
la nomina e le operazioni peritali.                                             
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'                   
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera              
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono                
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.           
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante             
autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito             
presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario.                
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata           
o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.                    
13. Salve le disposizioni del Testo unico, si applicano le norme del            
Codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali           
e le relative relazioni.                                                        
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva                        
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la             
determinazione dell'indennita' alla commissione prevista                        
dall'articolo 41.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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