REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

         TITOLO III                                                             
     VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                            
          Art. 25                                                               
Vigilanza sulle opere della Regione,                                            
delle Province e dei Comuni                                                     
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni,            
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del              
2001, il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia                 
informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente              
della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei                     
provvedimenti previsti dal predetto art. 27.                                    
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 27 del DPR n. 380 del 2001, citato alla nota                 
dell'art. 21, e' il seguente:                                                   
"Art. 27 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e                      
responsabilita'                                                                 
1. Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comuale                
esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai              
regolamenti dell'Ente, la vigilanza sull'attivita'                              
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la                 
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni             
degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei             
titoli abilitativi.                                                             
2. Il Dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere             
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,                   
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo           
di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad            
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 18               
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni,                 
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.               
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al Regio              
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni                       
disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree            
di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, il Dirigente provvede alla              
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa                     
comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono                  
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di                  
propria iniziativa.                                                             
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora           
sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su                   
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e              
modalita' di cui al comma 1, il Dirigente o il responsabile                     
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha                 
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai                
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarntacinque               
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.                                   
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in            
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di                  
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in             
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne            
danno immedita comunicazione all'Autorita' giudiziaria, al competente           
organo regionale e al Dirigente del competente ufficio comunale, il             
quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e                 
dispone gli atti conseguenti.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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