REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 24                                                               
Viabilita' di interesse regionale                                               
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di           
interesse regionale previsti dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma           
del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti                       
integrazioni ad autorizzazioni di spesa, stabilite da precedenti                
leggi regionali a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla              
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:              
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Provincie per interventi di           
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'               
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come                 
modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12) Esercizio 2003:  +             
Euro 450.000,00                                                                 
b) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione,                    
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria            
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e                  
successive modifiche) Esercizio 2003: + Euro 2.500.000,00.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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