LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
TITOLO III
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE
Art. 24
Pubblicita' dei titoli abilitativi e richiesta di riesame
1. Chiunque puo' prendere visione presso lo Sportello unico
dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai
relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco,
entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le
disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della
modifica del permesso stesso.
2. Il medesimo potere e' riconosciuto a chiunque con riguardo alle
denunce di inizio attivita' presentate, allo scopo di richiedere al
Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali
l'intervento e' soggetto a tale titolo abilitativo e della
conformita' dell'intervento asseverato alla legislazione e alla
pianificazione territoriale e urbanistica.