REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

         TITOLO III                                                             
     VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                            
          Art. 24                                                               
Pubblicita' dei titoli abilitativi e richiesta di riesame                       
1. Chiunque puo' prendere visione presso lo Sportello unico                     
dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai                  
relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco,           
entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le                 
disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione                     
territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della                   
modifica del permesso stesso.                                                   
2. Il medesimo potere e' riconosciuto a chiunque con riguardo alle              
denunce di inizio attivita' presentate, allo scopo di richiedere al             
Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali                
l'intervento e' soggetto a tale titolo abilitativo e della                      
conformita' dell'intervento asseverato alla legislazione e alla                 
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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