REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 24                                                               
Integrazione regionale ai finanziamenti                                         
recati dall'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67                            
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare con mezzi              
propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma            
regionale per gli investimenti straordinari in sanita', ai sensi di             
quanto previsto dall'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.                  
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base           
dello stato di attuazione del programma e in funzione                           
dell'approvazione dei progetti in esso previsti, e' autorizzata a               
disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di              
competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico               
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86500             
"Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali           
in corso di approvazione - Spese di investimento", afferente alla               
U.P.B. 1.7.2.3.29150 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in           
corso di approvazione" e con l'istituzione di apposite unita'                   
previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto            
dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre                
2001, n. 40.                                                                    
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67,                      
concernente Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e               
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:               
"Art. 20                                                                        
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di                   
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di                         
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di               
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti           
per l'importo complessivo di Lire 34.000 miliardi. Al finanziamento             
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le                
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate             
ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile              
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti           
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo             
modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del                
Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanita'.                              
2. Il Ministro della Sanita', sentito il Consiglio sanitario                    
nazionale ed un nucleo di valutazione (*) costituito da tecnici di              
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni             
medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con               
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore           
della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli            
interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di              
massima:                                                                        
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire              
una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del                 
Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le                
domande di ricovero;                                                            
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato                 
degrado strutturale;                                                            
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano             
carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero             
con adeguate misure di riadattamento;                                           
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti              
letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente;                            
e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali                       
extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento             
su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo la specificazione di              
cui alle lettere a), b), c);                                                    
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per                
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle                    
strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti                   
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo           
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della Legge 23            
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari           
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado            
di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette                  
strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere                 
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione             
di posti-letto ospedalieri;                                                     
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture           
sanitarie;                                                                      
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con                  
particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai               
presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici               
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;                 
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo            
e' stabilito da ciascuna Regione o Provincia autonoma con propria               
determinazione.                                                                 
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di                  
coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore                 
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi              
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei Lavori pubblici,                
dalle Universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera           
e da altre pubbliche Amministrazioni, anche a valere sulle risorse              
del Fondo investimenti e occupazione (FIO).                                     
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano                        
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di            
cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il                
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla           
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della Sanita'           
predispone il programma nazionale che viene sottoposto                          
all'approvazione del CIPE.                                                      
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE                 
determina le quote di mutuo che le Regioni e le Province autonome di            
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro               
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE            
approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il                 
triennio 1988/1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta                
determinato in Lire 10.000 miliardi in ragione di Lire 3.000 miliardi           
per l'anno 1988 e Lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e            
1990. Le stesse Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano             
presentano in successione temporale i progetti suscettibili di                  
immediata realizzazione.                                                        
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del                
programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia'              
approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal            
Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30            
giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di               
quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15 della              
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi            
regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi                
compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a                 
gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a                    
carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa             
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua                      
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari           
per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita'             
dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal                 
Ministero della Sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni            
di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza             
con l'attuale programmazione sanitaria. Le Regioni, le Province                 
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15 della Legge 30              
dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale,            
istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai                        
provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma                 
temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti           
nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards              
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati           
di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello                 
stesso.                                                                         
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio           
dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero              
del Tesoro, in ragione di Lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di Lire           
715 miliardi per l'anno 1990.                                                   
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio             
sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che                   
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo             
di tre anni a decorrere dall'1 gennaio 1988.".                                  
(*) Il nucleo di valutazione previsto dal comma 2 e' stato soppresso            
dall'art. 4, DL 2 ottobre 1993, n. 396.                                         
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota al titolo, e' il seguente:                        
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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