REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
           EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                     
           E COMMISSIONI PROVINCIALI                                            
           PER LA DETERMINAZIONE                                                
           DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                            
                 CAPO I                                                         
        Edificabilita' legale e di fatto                                        
          Art. 23                                                               
Misure compensative in sede di accordo di cessione                              
1. Ferma restando la possibilita' di attuare le misure compensative             
di cui all'articolo 30, comma 11, della L.R. 20/00, il Comune ed il             
privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi             
dell'articolo 45 del DPR 327/01, in cui a fronte della cessione delle           
aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in             
luogo del prezzo del bene, la facolta' di edificare su aree diverse             
di proprieta' comunale o di terzi gia' destinate all'edificazione               
dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i                
soggetti interessati.                                                           
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 11 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota 4) allo stesso           
articolo.                                                                       
2) Il testo dell'art. 45 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota              
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 45 - Disposizioni generali                                                
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino           
alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario           
ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario                           
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota           
di proprieta'.                                                                  
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:                                   
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi                       
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;                    
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato           
nella misura venale del bene;                                                   
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del             
cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi           
1 e 2;                                                                          
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal              
proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai            
sensi dell'articolo 40, comma 1.                                                
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio           
e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il                
termine concordato.                                                             
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo X.".           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina