LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 22
Norma transitoria
1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli Albi di cui alla L.R.
n. 10 del 1995, nonche' nell'Albo di cui all'articolo 3 della L.R. n.
27 del 1981.
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli Albi di cui
alla L.R. n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di
competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri
di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli Albi e nei
registri di cui al comma 1, nonche' a completare i procedimenti di
iscrizione di cui al comma 2.
4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui
al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di
competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle
leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla
presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere
efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene
secondo quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 dicembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 concerne Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo.
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27,
concernente Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni
"Pro-loco", e' riportato alla nota 3) all'art. 21.
Comma 2
3) La L.R. n. 10 del 1995 e' riportata alla nota 1) al presente
articolo.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- del consigliere Pini presentato in data 24 maggio 2001; oggetto
consiliare n. 1583 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1211 dell'8 luglio 2002;
oggetto consiliare n. 3175 (VII legislatura).
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 93 in data 4 giugno 2001 e nel n. 187
in data 25 luglio 2002.
Assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione", in sede referente; inoltre l'oggetto consiliare
n. 1583 e' stato assegnato, in sede consultiva, alla Commissione
"Bilancio Programmazione Affari generali" e l'oggetto consiliare n.
3175 alle Commissioni "Bilancio Programmazione Affari generali",
"Attivita' produttive", "Territorio Ambiente Trasporti" e "Sicurezza
sociale".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 5
novembre 2002, con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Mezzetti.
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4
dicembre 2002, atto n. 90/2002.