REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 22                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli Albi di cui alla L.R.           
n. 10 del 1995, nonche' nell'Albo di cui all'articolo 3 della L.R. n.           
27 del 1981.                                                                    
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli Albi di cui             
alla L.R. n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore                
della presente legge.                                                           
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,           
la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di           
competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri           
di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli Albi e nei                 
registri di cui al comma 1, nonche' a completare i procedimenti di              
iscrizione di cui al comma 2.                                                   
4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui           
al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di            
competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle              
leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla                
presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.                 
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data           
di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere                   
efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene                  
secondo quanto previsto dalla presente legge.                                   
 La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione.                                                        
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare             
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 dicembre 2002  VASCO ERRANI                                          
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 concerne Norme per la promozione e la            
valorizzazione dell'associazionismo.                                            
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27,                     
concernente Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni                  
"Pro-loco", e' riportato alla nota 3) all'art. 21.                              
Comma 2                                                                         
3) La L.R. n. 10 del 1995 e' riportata alla nota 1) al presente                 
articolo.                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- del consigliere Pini presentato in data 24 maggio 2001; oggetto               
consiliare n. 1583 (VII legislatura);                                           
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1211 dell'8 luglio 2002;             
oggetto consiliare n. 3175 (VII legislatura).                                   
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della              
Regione rispettivamente, nel n. 93 in data 4 giugno 2001 e nel n. 187           
in data 25 luglio 2002.                                                         
Assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura             
Scuola Formazione", in sede referente; inoltre l'oggetto consiliare             
n. 1583 e' stato assegnato, in sede consultiva, alla Commissione                
"Bilancio Programmazione Affari generali" e l'oggetto consiliare n.             
3175 alle Commissioni "Bilancio Programmazione Affari generali",                
"Attivita' produttive", "Territorio Ambiente Trasporti" e "Sicurezza            
sociale".                                                                       
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 5                
novembre 2002, con richiesta di relazione orale in aula del                     
consigliere Mezzetti.                                                           
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4               
dicembre 2002, atto n. 90/2002.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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