REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
           EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                     
           E COMMISSIONI PROVINCIALI                                            
           PER LA DETERMINAZIONE                                                
           DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                            
                 CAPO I                                                         
        Edificabilita' legale e di fatto                                        
          Art. 21                                                               
Inedificabilita' assoluta                                                       
1. Sono prive di edificabilita' legale le aree per le quali il PSC,             
ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o                  
settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilita' assoluta per la           
sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1,              
della L.R. 20/00.                                                               
2. Sono altresi' prive di edificabilita' legale le aree non                     
rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di            
quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi                
dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. 20/00, nonche' gli            
ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui                       
trasformazione e' subordinata alla realizzazione delle condizioni di            
cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 20/00.                                  
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 2000, citata           
alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                        
"Art. 6 - Effetti della pianificazione                                          
1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare           
l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli               
agli stessi che derivano:                                                       
a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche             
del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla            
tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla                     
protezione della natura ed alla difesa del suolo;                               
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che              
rendono incompatibile il processo di trasformazione;                            
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la                      
vulnerabilita' delle risorse naturali.                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n.             
20 del 2000, citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota             
all'art. 20.                                                                    
3) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 2000, citata           
alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:                                        
"Art. 6 - Effetti della pianificazione                                          
omissis                                                                         
2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale e territoriale,           
la pianificazione territoriale e urbanistica puo' subordinare                   
l'attuazione degli interventi di trasformazione:                                
a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli            
impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli                 
insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni                  
ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero             
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente                      
individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo             
intervento.                                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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