LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 21
Inedificabilita' assoluta
1. Sono prive di edificabilita' legale le aree per le quali il PSC,
ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o
settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilita' assoluta per la
sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della L.R. 20/00.
2. Sono altresi' prive di edificabilita' legale le aree non
rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di
quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. 20/00, nonche' gli
ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui
trasformazione e' subordinata alla realizzazione delle condizioni di
cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 20/00.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 6 - Effetti della pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare
l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli
agli stessi che derivano:
a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche
del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla
tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla
protezione della natura ed alla difesa del suolo;
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che
rendono incompatibile il processo di trasformazione;
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la
vulnerabilita' delle risorse naturali.
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n.
20 del 2000, citata alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla nota
all'art. 20.
3) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 8, e' il seguente:
"Art. 6 - Effetti della pianificazione
omissis
2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale e territoriale,
la pianificazione territoriale e urbanistica puo' subordinare
l'attuazione degli interventi di trasformazione:
a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli
impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni
ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilita'; ovvero
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente
individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo
intervento.
omissis".